Sentenza n. 7343/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Puglia, Sez. II, n. 180/2026, che aveva annullato l’aggiudicazione a Polygon della procedura aperta per il servizio biennale di manutenzione e assistenza tecnica full-risk su sistemi di ventilazione polmonare, anestesia e monitoraggio Draeger dell’ASL di Bari
Esito
Favorevole al resistente (impresa concorrente e stazione appaltante)
Prevale il privato
La controversia
Polygon ha appellato la sentenza del TAR Puglia n. 180/2026. Con il primo motivo ha contestato la declaratoria d’inammissibilità del proprio ricorso incidentale contro Draeger, sostenendo che la censura riguardasse un vizio genetico dell’offerta e l’identità e personalità dell’esecutore, poiché Draeger avrebbe organizzato integralmente il servizio tramite Tecnosoluzioni S.r.l., pur senza dichiarare il subappalto nel DGUE o nell’istanza di partecipazione. Con il secondo motivo ha contestato l’annullamento dell’aggiudicazione: ha sostenuto che le certificazioni del personale fossero un requisito di esecuzione e non un requisito di ammissione, che la loro considerazione come causa di esclusione violasse la tassatività delle clausole espulsive, che il TAR avesse ecceduto il sindacato sulle valutazioni tecniche della commissione, travisato il contenuto delle certificazioni e omesso di applicare il principio di equivalenza; ha inoltre dedotto l’illegittimità della lex specialis se interpretata nel senso accolto dal TAR. Draeger ha eccepito la tardività di quest’ultima censura, in quanto diretta contro una clausola escludente. Ha riproposto in appello i motivi di primo grado assorbiti o non esaminati, inclusa la contestazione secondo cui le certificazioni prodotte da Polygon non erano conformi perché prive di nominativi e scadute. In primo grado il TAR aveva ritenuto che le certificazioni e i corsi computabili riguardassero soltanto i modelli Primus/Zeus, tra i 102 macchinari indicati nel capitolato, e non dimostrassero la preparazione specifica richiesta per le apparecchiature oggetto del servizio.
La decisione
L’appello è respinto. Il primo motivo è infondato: il TAR non ha travisato la censura incidentale, ma ha correttamente rilevato che essa investiva un’attività non ancora svolta, poiché il disciplinare collocava la comunicazione dei subcontratti diversi dal subappalto dopo la verifica di anomalia; inoltre Polygon non ha contestato specificamente l’interpretazione della lex specialis posta a base della decisione. Il secondo motivo è infondato. Il combinato disposto degli artt. 11 e 13 del disciplinare e del capitolato configurava le certificazioni della formazione del personale, pur riferite a una prestazione da eseguire nella fase contrattuale, come requisito di ammissione dell’offerta, giustificato dall’oggetto dell’appalto e dall’interesse a selezionare operatori in grado di garantire una manutenzione adeguata delle specifiche apparecchiature. La loro mancanza non è sanata dalla qualificazione generale dell’impresa né da elementi non equivalenti alla garanzia specifica richiesta; non ricorre violazione della tassatività, perché si tratta della mancanza di un requisito tecnico dell’offerta previsto dalla legge di gara, non di un adempimento partecipativo privo di base normativa. Il sindacato del TAR ha riguardato la conformità dell’offerta alla lex specialis e all’autovincolo della stazione appaltante, senza sostituirsi alle valutazioni tecniche della commissione. È inoltre fondata la riproposta censura di Draeger nella parte in cui rileva che le certificazioni di Polygon non riportavano nominativi ed erano scadute. Gli ulteriori profili sono assorbiti. La sentenza di primo grado è confermata; Polygon è condannata a pagare le spese del giudizio d’appello a ciascuna delle due parti appellate, liquidate in euro 2.500 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 119 d.lgs. 36/2023
Secondo Polygon s.p.a., la ricorrente principale doveva essere esclusa dalla procedura per violazione dell’art. 119 del codice dei contratti pubblici, avendo fatto ricorso al subappalto nonostante l’impegno assunto in senso contrario e riportato nel documento di gara unico europeo (DGUE) presentato dalla ricorrente principale Draeger.
La disposizione è richiamata nella ricostruzione della censura incidentale, ma il giudice non ne svolge un’autonoma interpretazione: esclude che la censura possa essere decisa in relazione a un’attività non ancora compiuta secondo le scansioni della lex specialis.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Come ben chiarito dalla motivazione della sentenza gravata, il T.A.R. non ha travisato il profilo di censura in esame, ma ha rilevato come esso fosse relativo ad un’attività amministrativa che, sulla base della legge di gara, e delle relative scansioni, non fosse stata ancora compiuta, non potendo esserlo per le offerte diverse da quella classificatasi al primo posto.
Il giudice conferma che non può pronunciarsi su una censura riferita a un’attività amministrativa che, secondo le fasi della gara, non è stata ancora compiuta.
art. 10 d.lgs. 36/2023
Tale effetto espulsivo non si pone in contrasto con il principio di tassatività delle clausole di esclusione poiché quest’ultimo involge il mancato rispetto di adempimenti relativi alla partecipazione alla gara che non abbiano base normativa espressa e non già l’accertata mancanza dei necessari requisiti dell’offerta tecnica richiesti per la partecipazione alla gara (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. IV, n. 7296/2024).
La tassatività delle cause di esclusione non impedisce l’esclusione per mancanza di requisiti necessari dell’offerta tecnica richiesti dalla lex specialis; essa riguarda gli adempimenti di partecipazione privi di un’espressa base normativa.
art. 101 c.p.a.
La controinteressata Draeger Italia s.p.a. si è costituita chiedendo il rigetto dell’appello, e riproponendo – ai sensi dell’art. 101 cod. proc. amm. – i motivi del ricorso principale di primo grado dichiarati assorbiti o non esaminati.
La norma è applicata per la riproposizione in appello dei motivi di primo grado assorbiti o non esaminati; il giudice esamina e ritiene fondato, nei limiti indicati, il motivo concernente la non conformità delle certificazioni.
artt. 74 e 120 c.p.a.
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.
Il testo li indica tra le norme viste, ma non contiene un passaggio motivazionale che ne espliciti l’applicazione o l’interpretazione.
Massime di principio
- Quando la lex specialis richiede certificazioni e formazione riferite alle specifiche apparecchiature oggetto del servizio, tale documentazione può costituire un requisito di ammissione dell’offerta anche se attiene a una prestazione da eseguire nella fase contrattuale, se è diretta a garantire la serietà dell’offerta e un’esecuzione efficiente e coerente con l’oggetto dell’appalto.
- La qualificazione generale o superiore dell’operatore economico non sostituisce una certificazione specifica richiesta dalla lex specialis per attestare la formazione del personale sulle apparecchiature oggetto dell’affidamento; il principio di equivalenza non consente di surrogare la garanzia specifica con elementi che attestano soltanto un’affidabilità generica.
- L’esclusione per carenza di un requisito necessario dell’offerta tecnica previsto dalla legge di gara non viola il principio di tassatività delle clausole di esclusione, che riguarda gli adempimenti di partecipazione privi di base normativa espressa.
- Il giudice non può pronunciarsi su una censura diretta contro un’attività amministrativa che, in base alla lex specialis e alle scansioni procedurali della gara, non è ancora stata compiuta.
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