Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 153/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento del provvedimento del Questore di-OMISSIS- n. -OMISSIS- in data 25 agosto 2021, notificato il 14 febbraio 2024, con il quale è stata rigettata la domanda di permesso di soggiorno, a seguito emersione dal lavoro irregolare, presentata dal ricorrente, ai sensi dell’art. 103, comma 2, d.l. n. 34/2020, in data 11 giugno 2020.

Giustizia amministrativa202400580

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di soggiorno richiesto nell'ambito della procedura di emersione dal lavoro irregolare

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego adottato dal Questore ai sensi dell'art. 103, comma 10, lett. d), d.l. n. 34/2020. Il diniego era fondato sulla sua pendenza, dapprima come indagato e poi come imputato, di un procedimento penale per condotte di particolare gravità commesse nei confronti di due minorenni, nonché sul conseguente giudizio di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il ricorrente ha dedotto la violazione della norma richiamata, il difetto di motivazione e il difetto di istruttoria, evidenziando di essere incensurato, di non avere riportato alcuna condanna neppure non definitiva dopo circa quattro anni dall'avvio del procedimento penale e la rilevanza del principio di non colpevolezza. Ha sostenuto che la mera pendenza del procedimento penale non potesse costituire, senza ulteriori accertamenti, motivo ostativo al rilascio del titolo. In sede cautelare il TAR aveva rilevato l'insufficienza del mero richiamo alle imputazioni e ordinato il riesame. La Questura aveva confermato la precedente valutazione richiamando, oltre al procedimento penale italiano, l'interruzione dell'attività lavorativa, l'assenza della famiglia in Italia e denunce asseritamente presentate nel Paese d'origine; tuttavia, il successivo riesame non aveva documentato elementi probatori concreti, condanne o una valutazione individualizzata della pericolosità. Il procedimento penale risultava ancora nella fase dibattimentale, a seguito del rinvio a giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha interpretato il termine "anche" contenuto nell'art. 103, comma 10, lett. d), d.l. n. 34/2020 nel senso che la pericolosità può essere desunta non soltanto da condanne, anche non definitive, ma anche da comportamenti penalmente rilevanti non ancora definiti con sentenza. Tuttavia, trattandosi di un potere discrezionale, l'Amministrazione deve motivare in modo particolarmente rigoroso il giudizio di pericolosità concreta quando esso si fonda su fatti non ancora accertati in sede penale. Nel caso esaminato, il provvedimento si limitava a riportare il capo d'imputazione e a formulare affermazioni tautologiche sul grave pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica, senza indicare gli elementi probatori a sostegno dell'accusa, ricostruire analiticamente le condotte, valutare complessivamente la personalità dell'interessato e considerare l'assenza di misure cautelari e di condanne. Anche la nota successiva della Questura non costituiva un effettivo riesame: era sottoscritta dal dirigente dell'ufficio immigrazione, senza indicazione della delega, e non conteneva una valutazione concreta e adeguatamente motivata della pericolosità. Il tempo trascorso dall'avvio del procedimento penale senza condanna rafforzava l'esigenza di una motivazione individualizzata. L'annullamento è stato disposto per vizi formali e procedimentali, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione, che potrà monitorare l'esito del processo penale e rideterminarsi. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 2, d.l. n. 34/2020

    nessuna citazione testuale riportata

    Disciplina la domanda di permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata nell'ambito della procedura di emersione dal lavoro irregolare.

  • art. 103, comma 10, lett. d), d.l. n. 34/2020

    "Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva .... per uno dei reati previsti dall’art. 381 del codice di procedura penale"

    Il termine "anche" consente di valutare, ai fini della pericolosità, non solo condanne ma anche comportamenti penalmente rilevanti non ancora definiti con sentenza. L'esercizio di tale potere discrezionale richiede però una motivazione particolarmente puntuale e una valutazione concreta e individualizzata.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    "i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria"

    Impone all'Amministrazione di indicare i presupposti fattuali e le ragioni giuridiche della decisione, con motivazione congrua e correlata agli esiti dell'istruttoria; l'obbligo è più stringente quando il giudizio di pericolosità si fonda su fatti non ancora accertati penalmente.

  • art. 381 c.p.p.

    nessuna citazione testuale riportata

    È richiamato dall'art. 103, comma 10, lett. d), d.l. n. 34/2020 quale riferimento per la valutazione delle condanne rilevanti ai fini della pericolosità.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    nessuna citazione testuale riportata

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    nessuna citazione testuale riportata

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    nessuna citazione testuale riportata

    Richiamato per il rimborso del contributo unificato.

Massime di principio

  • L'art. 103, comma 10, lett. d), d.l. n. 34/2020 consente di valutare la pericolosità dello straniero ai fini della procedura di emersione non soltanto sulla base di condanne, anche non definitive, ma anche sulla base di comportamenti penalmente rilevanti non ancora definiti con sentenza.
  • Quando il giudizio ostativo di pericolosità si fonda su un procedimento penale ancora pendente, l'Amministrazione deve indicare gli elementi probatori posti a sostegno dell'accusa, ricostruire analiticamente le condotte e svolgere una valutazione complessiva e individualizzata della personalità dell'interessato.
  • Il mero richiamo a un capo d'imputazione e a formule generiche sull'allarme sociale o sulla minaccia per l'ordine pubblico non è sufficiente a motivare il diniego del permesso di soggiorno per emersione; la motivazione deve esprimere un concreto giudizio prognostico di pericolosità.
  • L'assenza di condanne, l'assenza di misure cautelari, il tempo trascorso dall'avvio del procedimento penale e lo stato ancora pendente dell'accertamento costituiscono elementi che l'Amministrazione deve considerare nella motivazione del giudizio di pericolosità.
  • L'annullamento del diniego per difetto di motivazione e di istruttoria non impedisce all'Amministrazione di adottare ulteriori provvedimenti, purché proceda a un nuovo esame effettivo, individualizzato e adeguatamente motivato, anche alla luce dell'esito del procedimento penale.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.