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Ordinanza

Ordinanza n. 132/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 25 maggio 2022, n. 130.

Giustizia amministrativa202301889

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo del Tribunale di Castrovillari

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ente debitore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Castrovillari il 25 maggio 2022. Nel corso del giudizio, il Consorzio resistente è stato posto in liquidazione coatta amministrativa con deliberazione regionale del 10 luglio 2025, pubblicata il 28 luglio 2025. Il giudice ha rilevato che la liquidazione coatta amministrativa comporta, per effetto del rinvio all'art. 51 del r.d. n. 267/1942, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari individuali sui beni compresi nella massa passiva. Il Commissario ad acta ha inoltre chiesto la liquidazione del proprio compenso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il procedimento di ottemperanza, ritenendo che il divieto di azioni individuali esecutive o cautelari derivante dall'apertura della liquidazione coatta amministrativa sia divenuto operativo con la pubblicazione della deliberazione regionale. Ha tuttavia liquidato al Commissario ad acta il compenso di 500 euro, ponendolo definitivamente a carico del Consorzio sottoposto a liquidazione coatta amministrativa. Il Consorzio conserva una limitata soggettività giuridica per i rapporti di credito e debito e il relativo compenso può essere insinuato nella massa passiva; non è stato posto a carico della Regione Calabria né del Consorzio di Bonifica della Calabria.

Norme richiamate

  • art. 15 d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con mod. con l. 15 luglio 2011, n. 111

    La disposizione, come modificata dal d.l. n. 77/2021, estende la liquidazione coatta amministrativa agli enti sottoposti alla vigilanza delle Regioni e delle Province autonome e attribuisce alla Giunta regionale la competenza a disporla e a nominare il commissario.

  • art. 194 r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    Prevede l'applicazione alla liquidazione coatta amministrativa dell'art. 51 dello stesso testo normativo.

  • art. 51 r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni

    L'apertura della procedura concorsuale impedisce l'inizio o la prosecuzione di azioni esecutive o cautelari individuali sui beni compresi nella massa passiva; tale divieto rende improcedibile il giudizio di ottemperanza diretto all'esecuzione individuale del credito.

Massime di principio

  • L'apertura della liquidazione coatta amministrativa determina, dalla data in cui la relativa deliberazione diviene operativa, il divieto di iniziare o proseguire azioni individuali esecutive o cautelari sui beni compresi nella massa passiva; un giudizio di ottemperanza volto all'esecuzione individuale di un credito deve pertanto essere dichiarato improcedibile.
  • L'ente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa conserva una limitata soggettività giuridica per i rapporti di credito e debito, sicché gli oneri maturati nel giudizio possono essere posti a suo carico e fatti valere nella massa passiva della procedura.
  • Il compenso spettante al commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza può essere liquidato anche quando il procedimento divenga improcedibile per l'apertura della liquidazione coatta amministrativa e va posto a carico dell'ente in liquidazione, con possibilità di ammissione dell'ausiliario alla massa passiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseEfficacia ed esecutorietà

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