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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14249/2022 del 13/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Torino del 29/11/2019 che aveva confermato la condanna di entrambi per concorso in truffa: ottenimento di un finanziamento mediante la presentazione di buste paga false per l'acquisto fittizio di un'autovettura poi ceduta al figlio di Korreshi. Chiera Paola deduceva assenza di consapevolezza della falsità per la sua condizione personale (quasi analfabeta), sosteneva di essersi limitata a consegnare le proprie buste paga e di non aver ottenuto alcun vantaggio economico; contestava inoltre il trattamento sanzionatorio ritenuto superiore ai minimi. Korreshi Stefan lamentava vizio di motivazione, mancata valutazione dell'attendibilità intrinseca dei testi, contraddittorietà e incongruenza delle dichiarazioni, assenza di elementi che provassero la sua conoscenza della falsità delle buste paga e affermava di aver acquistato l'auto solo perché gli era stata offerta da altri per problemi di liquidità.

La decisione

I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha ritenuto che i motivi proponessero esclusivamente censure di merito e una rivalutazione del compendio probatorio, già esaminato e motivatamente disatteso dai giudici di appello, senza evidenziare vizi di legittimità specifici. La mancanza di specificità e la reiterazione di questioni di fatto hanno reso i motivi inammissibili ai sensi della giurisprudenza consolidata. La Corte ha inoltre ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Decisione resa in data 13/01/2022.

Norme richiamate

  • art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c)

    L'articolo è stato richiamato per affermare l'inammissibilità del ricorso per mancanza di specificità del motivo; la Corte ha applicato il principio secondo cui non è ammesso il ricorso che si limiti a riproporre ragioni di fatto già discusse e ritenute infondate dal giudice d'appello, senza indicare vizi di diritto o di motivazione specifici.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito limitarsi a riproporre questioni di fatto o una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dall'appello: il ricorso deve indicare vizi di legittimità concreti e specifici.
  • I motivi generici o aspecifici, che mirano a una diversa valutazione delle dichiarazioni dei testi o della credibilità, sono generalmente dichiarati inammissibili.
  • Per contestare la valutazione della prova occorre dimostrare un errore di diritto, una contraddittorietà palese o una carenza logica nella motivazione della decisione impugnata, non la semplice discrepanza valutativa.
  • Le doglianze sul trattamento sanzionatorio devono mostrare un difetto di motivazione o un'erronea applicazione delle norme penali, non la sola percezione di eccessività.
  • Chi impugna deve confrontarsi specificamente con le ragioni esposte dal giudice di merito e spiegare perché quelle ragioni sarebbero travisate o illegittime; l'assenza di tale correlazione porta all'inammissibilità.

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