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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28079/2021 del 14/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta avverso un verbale di contravvenzione al codice della strada elevato dalla Polizia Municipale e notificato al destinatario tramite raccomandata inviata da un'agenzia di recapiti postali privata, con atto redatto in lingua tedesca. L'opponente contestava la nullità o inesistenza della notificazione per violazione delle regole sulla notifica all'estero e per mancata traduzione in lingua italiana, sostenendo inoltre la tardività/inefficacia della notifica ai fini del termine di impugnazione, la mancanza di prova dell'illecito e l'erroneità della sanzione. Il Tribunale aveva però ritenuto valida la notificazione e, conseguentemente, tardiva l'opposizione. In Cassazione il ricorrente principale articolava quattro motivi: (1) violazione delle norme sulla notificazione all'estero e della Costituzione, per avere il giudice di merito ritenuto valida la notifica effettuata ai sensi dell'art. 201 c.d.s. senza applicare la disciplina dell'art. 142 c.p.c.; (2) violazione dell'art. 156 c.p.c. per avere qualificato come nullità, e non come inesistenza, il vizio della notifica; (3) violazione della disciplina sulla notifica degli atti sanzionatori e del termine di opposizione, sostenendo che il termine decorresse solo da una notificazione valida e non dalla mera conoscenza dell'atto; (4) omessa pronuncia sui motivi di merito dell'opposizione. Il Comune ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, deducendo l'invalidità della procura alle liti del difensore dell'appellante: assenza di specifico riferimento al giudizio di appello e autenticazione della sottoscrizione redatta in lingua tedesca senza traduzione italiana.

La decisione

La Corte ha esaminato prioritariamente il ricorso incidentale del Comune, ritenendo fondati entrambi i motivi relativi alla procura alle liti. Ha affermato che la procura prodotta per il giudizio di appello era priva di qualsiasi riferimento a uno specifico giudizio, con conseguente difetto di specificità del mandato, ed era inoltre viziata perché l'autenticazione della firma era redatta in lingua tedesca senza traduzione in italiano. Ha quindi ribadito che, quando il vizio di rappresentanza processuale è tempestivamente eccepito dalla controparte, non opera la sanatoria officiosa ex art. 182 c.p.c. e la documentazione sanante deve essere prodotta immediatamente. Ne è derivata l'inammissibilità dell'appello per difetto del potere rappresentativo del difensore. Di conseguenza la Corte ha accolto il ricorso incidentale, dichiarato assorbito quello principale e cassato senza rinvio la sentenza impugnata per improcedibilità dell'appello. Le spese di legittimità e di secondo grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 142 c.p.c.

    secondo comma; primo comma

    richiamato dal ricorrente principale come disciplina speciale della notificazione all'estero; la Corte non fonda la decisione su questo profilo perché assorbe la questione per difetto di valida procura nel grado di appello

  • art. 156, terzo comma, c.p.c.

    invocato dal ricorrente principale per sostenere che il vizio della notificazione non potesse degradarsi a nullità ma dovesse essere qualificato come inesistenza

  • art. 201 codice della strada

    menzionato quale base della notificazione del verbale di contravvenzione contestata dal ricorrente principale

  • art. 7, D.Lgs. n. 150 del 2011

    richiamato dal ricorrente principale per sostenere che il termine di opposizione decorresse dalla notificazione dell'atto e non dalla semplice conoscenza

  • art. 83 c.p.c.

    la procura alle liti deve contenere uno specifico collegamento con il giudizio per il quale è conferita; la mancanza di tale specificazione determina invalidità del mandato

  • art. 182 c.p.c.

    quando il vizio della procura è eccepito tempestivamente dalla controparte, non opera la sanatoria officiosa con assegnazione del termine da parte del giudice; la parte deve produrre immediatamente la documentazione sanante, se intende farlo

  • art. 1 R.D.L. n. 1796 del 1925

    la certificazione/autenticazione della sottoscrizione della procura redatta in lingua straniera, se priva di traduzione in italiano, è da considerare non avvenuta o nulla

  • art. 122 c.p.c.

    richiamato dal Comune in relazione al requisito della lingua italiana degli atti processuali e delle attestazioni ad essi connesse

  • artt. 72 e 74 disp. att. c.p.c.

    richiamati dal Comune nel denunciare la redazione in lingua tedesca dell'autenticazione senza traduzione

  • art. 12 L. n. 218 del 1995

    evocato dalla Corte nel ribadire che la procura speciale rilasciata all'estero è nulla se non accompagnata dalla traduzione dell'atto e della relativa attività certificativa, pur essendo esente da legalizzazione o apostille nei casi previsti

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    indicato nei motivi di ricorso come parametro dei vizi denunciati in Cassazione

  • art. 10 Cost.

    richiamato nel primo motivo del ricorso principale come parametro costituzionale asseritamente violato dalla disciplina della notificazione

Massime di principio

  • La procura alle liti rilasciata per un giudizio deve contenere un collegamento specifico e riconoscibile con lo specifico processo cui si riferisce; in difetto di tale indicazione, il mandato è invalido perché non consente di individuare con certezza la finalità del conferimento.
  • La procura alle liti formata all'estero, anche se non soggetta a legalizzazione consolare o apostille nei casi consentiti, deve essere accompagnata dalla traduzione in italiano sia del testo della procura sia della parte certificativa dell'autenticazione; in mancanza, la procura è nulla ai fini processuali.
  • Se il vizio della rappresentanza processuale è tempestivamente eccepito dalla controparte, la sanatoria non opera automaticamente né richiede necessariamente l'intervento officioso del giudice ex art. 182 c.p.c.; la parte interessata deve attivarsi immediatamente per produrre la documentazione sanante, altrimenti la nullità resta insanata.
  • Il difetto di valida procura nel grado di impugnazione comporta l'inammissibilità dell'appello per difetto del potere rappresentativo del difensore, con conseguente possibilità di cassazione senza rinvio della sentenza impugnata quando l'impugnazione risulti processualmente improcedibile/inammissibile.
  • Quando una questione processuale preliminare e assorbente determina la definizione del giudizio, le censure di merito proposte con l'impugnazione principale restano assorbite e non devono essere esaminate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessario

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