Cassazione Penale, Sentenza n. 29614/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione è stata investita del ricorso proposto dall'imputata avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Padova per reati tributari. La ricorrente ha dedotto, in sintesi: 1) vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale rilevato d'ufficio la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che dalla sentenza sarebbero emersi elementi favorevoli (modesta entità dell'imposta evasa, episodicità del fatto, comportamento collaborativo) tali da imporre una pronuncia ex art. 129 c.p.p.; 2) vizio di motivazione per omessa pronuncia sui motivi di appello relativi alla pretesa natura meramente documentale degli accertamenti. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, osservando che la questione dell'art. 131-bis non era stata devoluta in appello e che le doglianze erano generiche.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui la particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se la questione non era stata specificamente devoluta al giudice di merito; inoltre, anche seguendo un orientamento meno rigoroso, la difesa non aveva allegato in modo completo i presupposti della causa di non punibilità, trascurando di confrontarsi con la distinta condotta di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000 e con le valutazioni dei giudici di merito sulla non credibilità della versione difensiva. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto del tutto generico, perché non indicava specificamente quali aspetti istruttori sarebbero stati lacunosi o quali elementi di segno contrario fossero stati trascurati. La decisione richiama anche il criterio della doppia conforme per valutare congiuntamente le motivazioni di primo e secondo grado. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non era stata specificamente devoluta in appello; in difetto di richiesta, il giudice di merito non ha un obbligo autonomo di pronunciarsi sulla sua applicabilità.
art. 129 c.p.p.
La Corte richiama il potere-dovere di immediata declaratoria delle cause di non punibilità, ma precisa che, per fondare la censura in cassazione, occorre indicare compiutamente i presupposti di fatto che rendano decisiva la mancata rilevazione della causa proscioglitiva.
art. 606, comma 3, c.p.p.
È ostativo alla deduzione in cassazione di questioni non devolute al giudice di merito, quando la norma sostanziale invocata era già vigente alla data della deliberazione della sentenza impugnata.
art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
È uno dei reati tributari per i quali la ricorrente era stata condannata in primo e secondo grado.
art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000
È l'ulteriore reato tributario contestato; la Corte valorizza, ai fini dell'inammissibilità del primo motivo, la mancata considerazione difensiva di questa autonoma condotta delittuosa.
Massime di principio
- La questione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non è deducibile per la prima volta in cassazione se il tema non è stato specificamente devoluto in appello e la norma era già vigente al momento della decisione impugnata.
- In materia di art. 131-bis c.p., il giudice di merito non è tenuto a pronunciarsi d'ufficio in assenza di una specifica richiesta difensiva; la censura di legittimità richiede la puntuale indicazione dei presupposti di fatto che renderebbero decisiva la mancata applicazione della causa di non punibilità.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in affermazioni generiche sulla pretesa natura indiziaria o documentale della prova, senza specificare quali punti dell'istruttoria siano stati trascurati o quali elementi contrari siano stati ignorati.
- In presenza di 'doppia conforme', la motivazione delle sentenze di primo e secondo grado può essere esaminata congiuntamente, e la censura è inefficace se non si confronta realmente con gli elementi fattuali valorizzati da entrambi i giudici di merito.
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