Sentenza n. 1257/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nuoro, Sezione Lavoro, n. 154/2025, che aveva riconosciuto l’indennità sostitutiva per ferie e/o festività non fruite pari a euro 2.356,97, oltre interessi legali, e condannato il Ministero alle spese
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Nuoro, Sezione Lavoro, n. 154/2025, pubblicata il 18 novembre 2025 e notificata al Ministero il 20 novembre 2025, passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia riconosceva, in relazione a rapporti di lavoro a termine negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, il diritto a euro 2.356,97 lordi per ferie e/o festività non fruite, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo, e liquidava le spese del giudizio del lavoro in euro 1.200,00 oltre accessori. La ricorrente ha dedotto che il Ministero non aveva adempiuto, nonostante fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha chiesto l’ordine di dare esecuzione al giudicato e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la rituale notificazione al Ministero il 20 novembre 2025 e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996; il Ministero non ha eccepito l’avvenuto pagamento né giustificato la propria inerzia. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, con facoltà di delega, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte; il commissario potrà ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti. Nessun compenso è riconosciuto al commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, se versato, con distrazione ai difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
La ricorrente in epigrafe agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e seguenti, c.p.a., per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Nuoro n. 154 del 18 novembre 2025, pronunciata all’esito del procedimento R.G. n. 72/2025, con la quale è stato statuito
L’azione di ottemperanza è utilizzabile per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Risulta dunque inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, convertito in l. n. 30 del 1997.
L’inutile decorso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere in via esecutiva nei confronti dell’amministrazione obbligata; nel caso concreto, il termine era decorso senza che il Ministero avesse adempiuto.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996
Il commissario ad acta potrà ricorrere, in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione soccombente nei capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all’istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996 e relativi decreti attuativi.
Quando i capitoli di bilancio specificamente destinati al pagamento sono incapienti, il commissario ad acta può utilizzare il pagamento in conto sospeso secondo la disciplina richiamata.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può accogliere l’azione di ottemperanza diretta a eseguire una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’amministrazione, dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, non abbia adempiuto e non dimostri l’avvenuto pagamento.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione che non eccepisca l’adempimento del titolo giudiziale e non giustifichi l’inerzia può essere condannata a dare piena esecuzione al giudicato entro il termine fissato dal giudice, con nomina contestuale di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
- In caso di incapienza dei fondi nei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti dovuti in esecuzione del giudicato, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
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