Sentenza n. 2031/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Catania n. 105/2014, recante condanna al pagamento di somme dovute per un contratto di appalto di opere pubbliche
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La società ha chiesto l’ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 105/2014, divenuto esecutivo e notificato al Comune, per il pagamento di € 105.604,22, oltre interessi, spese e accessori. Ha dedotto il perdurante inadempimento dell’amministrazione, nonostante le richieste di pagamento e la conclusione della procedura di dissesto del Comune. Ha inoltre chiesto la fissazione di una penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sostenendo che il credito era stato oggetto di una transazione conclusa nel contesto della procedura di dissesto, con rinuncia alle azioni giudiziali ed esecutive. La ricorrente ha contestato l’estensione della transazione, sostenendo che essa riguardava esclusivamente un diverso credito riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Catania n. 2214/2017.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità, rilevando che la proposta transattiva, il contratto di transazione e il successivo mandato di pagamento facevano esclusivo riferimento al credito di € 1.415.621,22 derivante dalla sentenza n. 2214/2017, e non al credito portato dal decreto ingiuntivo n. 105/2014. La transazione, pertanto, non comprendeva il credito azionato in ottemperanza. Il Collegio ha ritenuto ammissibile l’ottemperanza a un decreto ingiuntivo non opposto e divenuto esecutivo, accertando che il titolo era stato regolarmente notificato al Comune. Poiché l’amministrazione non ha provato il pagamento, il TAR ha applicato il principio dell’art. 2697 c.c. secondo cui i fatti estintivi, modificativi o impeditivi devono essere provati da chi li eccepisce. Ha quindi ordinato al Comune di eseguire il decreto entro sessanta giorni, corrispondendo il capitale di € 105.604,22, gli interessi previsti dagli artt. 143 e 144 d.P.R. n. 207/2010, le spese e competenze della procedura pari a € 1.888, oltre spese di notifica, IVA e CPA. Il giudice ha precisato che la conclusione della procedura di dissesto non estingue i crediti rimasti insoddisfatti e che, una volta chiuso il dissesto, il creditore può farli valere integralmente nei confronti dell’ente tornato in bonis. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il segretario generale del Comune di Enna. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, ritenuta manifestamente iniqua o comunque ostacolata dalla peculiare situazione economica del Comune, tornato in bonis solo da pochi mesi. Il Comune è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 1.500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di nominare un commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva in caso di persistente inadempimento.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Esclude la penalità di mora quando essa risulti manifestamente iniqua o sussistano ulteriori ragioni ostative; il TAR ha ravvisato tali ragioni nella peculiare situazione economica dell’ente, da poco tornato in bonis.
artt. 647 e 654 c.p.c.
Il provvedimento che dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo non opposto conferma la definitività del titolo azionato in ottemperanza.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
La notificazione del titolo all’amministrazione debitrice è stata ritenuta documentata e rilevante ai fini dell’esecuzione.
art. 2697 c.c.
I fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto devono essere provati dalla parte che vi ha interesse; il Comune, non provando il pagamento, è rimasto inadempiente.
artt. 143 e 144 d.P.R. 207/2010
Costituiscono il parametro per la determinazione degli interessi dovuti sul credito riconosciuto dal decreto ingiuntivo.
art. 1364 c.c.
Nell’interpretazione della transazione, anche le espressioni generali riguardano soltanto gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di statuire; la rinuncia non si estende automaticamente a controversie estranee all’accordo.
art. 71 d.P.R. 115/2002
Il compenso del commissario ad acta deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per l’esecuzione di un decreto ingiuntivo non opposto, purché il titolo sia divenuto esecutivo e sia stato regolarmente notificato all’amministrazione debitrice.
- La transazione intervenuta nel contesto di una procedura di dissesto non estende automaticamente i propri effetti a tutti i crediti sorti nell’ambito del medesimo rapporto: l’oggetto dell’accordo deve essere individuato attraverso il testo della transazione, la proposta, i documenti richiamati e il comportamento complessivo delle parti.
- La chiusura della procedura di dissesto non estingue i crediti rimasti insoddisfatti o non integralmente soddisfatti in sede concorsuale; una volta che l’ente sia tornato in bonis, tali crediti possono essere fatti valere nei suoi confronti per l’intero importo dovuto.
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione eccepisce l’avvenuto pagamento o altro fatto estintivo, modificativo o impeditivo del credito, grava sull’amministrazione stessa l’onere di provarlo.
- In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione all’ordine di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando il termine per l’esercizio dei poteri sostitutivi.
- La penalità di mora può essere negata quando, in relazione alle concrete condizioni economiche dell’amministrazione obbligata, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua o sussistano ulteriori ragioni ostative.
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