Cassazione Penale, Sentenza n. 24358/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno dedotto, con ricorso ex art. 625-bis c.p.p., un errore di fatto decisivo della Corte di cassazione che, a loro avviso, avrebbe equivocato il contenuto del primo motivo di cassazione: la Corte avrebbe ritenuto che si chiedesse solo la riclassificazione del fatto in favoreggiamento reale, mentre i ricorrenti sostenevano anche la riconduzione della loro condotta a concorso esterno agli artt. 110 e 416-bis c.p. (anziché al reato previsto dall'art. 74 D.P.R. 309/90). Tale presunta svista percettiva sarebbe stata, secondo i ricorrenti, decisiva per l'esito della decisione.
La decisione
Rigetto del ricorso. La Corte ha ritenuto che non sussistesse un errore di fatto rilevante: il motivo principale (richiesta di qualificazione come favoreggiamento reale) è stato esaminato approfonditamente e il segmento residuo relativo al concorso esterno risultava giuridicamente incompatibile con la motivazione e le premesse della sentenza impugnata. La Corte ha confermato che le condotte dei ricorrenti evidenziavano "affectio societatis" (es. mettere a disposizione stabilmente il bar per custodire il denaro del traffico di droga), congruenti con la sussistenza del reato associativo ex art. 74 D.P.R. 309/90 e con l'aggravante di avere agevolato il clan "Giuliano"; tale quadro fattuale escludeva la configurabilità del concorso esterno, che richiede, in re ipsa, l'assenza della volontà di far parte dell'associazione. Di conseguenza il motivo residuo era assorbito e il ricorso straordinario è stato rigettato; i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
La norma è stata applicata come rimedio straordinario per l'errore di fatto: la Corte chiarisce che l'omesso esame di un motivo non costituisce automaticamente errore di fatto ai sensi di tale articolo quando il motivo sia implicitamente assorbito o incompatibile con la ratio decidendi; l'accoglimento è possibile solo se si dimostra che la decisione sarebbe stata diversa se il motivo fosse stato esaminato.
art. 74 D.P.R. 309/90
La Corte ha confermato la sussistenza del reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ritenendo provata la partecipazione stabile e consapevole (affectio societatis) dei ricorrenti, anche alla luce di condotte concretamente riconducibili all'attività associativa (es. custodia/gestione del denaro derivante dallo spaccio).
art. 110 cod. pen.
Riferito come norma sulla concorsualità di reati: la Corte ha valutato la richiesta di ricondurre le condotte alla fattispecie di concorso esterno ma l'ha ritenuta incompatibile con le risultanze probatorie e la qualificazione in reato associativo.
art. 416-bis cod. pen.
La prospettazione della ricostruzione come concorso esterno all'associazione mafiosa è stata ritenuta non compatibile con la motivazione, poiché la giurisprudenza e il Collegio richiedono per il concorso esterno l'assenza di volontà di far parte dell'associazione, mentre nel caso emergono elementi di adesione e partecipazione stabile.
Massime di principio
- L'omesso esame formale di un motivo di impugnazione non costituisce automaticamente errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p.: il motivo può essere considerato implicitamente assorbito o incompatibile con la ratio della decisione e, in tal caso, la mancata trattazione non è rilevante.
- Per ottenere l'accoglimento di un ricorso per errore di fatto ex art. 625-bis è necessario dimostrare non solo l'esistenza di una 'svista' oggettiva, ma anche che la decisione sarebbe stata diversa se il motivo fosse stato effettivamente esaminato.
- La qualificazione della condotta come concorso esterno (art. 416-bis) richiede l'assenza di volontà di assumere un ruolo associativo: quando le prove indicano 'affectio societatis' (partecipazione stabile, comportamento organizzato, uso di beni/attività per finalità associative), la ricostruzione più coerente è quella dell'associazione criminale o associativa specifica (es. art. 74 D.P.R. 309/90).
- Nel proporre motivi di ricorso che mirano a una diversa qualificazione giuridica, è essenziale collegare fattualmente la diversa ricostruzione alle risultanze processuali: una nuova qualificazione che contrasti apertamente con i fatti accertati e con la motivazione può essere considerata giuridicamente incompatibile e quindi assorbita.
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