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Sentenza

Sentenza del 18/09/2019 n. 23237 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava la revoca delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 33, comma 3, della legge n. 388/2000, applicate all'acquisto di un terreno sito in area soggetta a piano urbanistico particolareggiato. Sosteneva che, entro il termine quinquennale, le opere di bonifica e urbanizzazione realizzate fossero sufficienti a integrare l'utilizzazione edificatoria dell'area e denunciava inoltre l'omesso esame dell'impossibilità di eseguire ulteriori lavori, derivante da prescrizioni della Provincia e del Comune.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società e confermato il recupero della maggiore imposta di registro, oltre alle imposte ipotecarie e catastali, disposto dall'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che l'agevolazione richiede la realizzazione di una nuova costruzione entro cinque anni dal trasferimento; non sono sufficienti le sole opere di bonifica o urbanizzazione. Non è necessario che l'edificio sia completamente ultimato, ma deve essere almeno concretamente iniziata la costruzione, secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza. Le esigenze di bonifica e urbanizzazione non sono state ritenute causa di forza maggiore, poiché riconducibili a una situazione preesistente e non imprevedibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 5.000 euro di spese processuali e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3

    Agevolazioni sull'imposta di registro nella misura dell'1 per cento e sulle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa per trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati.

    L'agevolazione è subordinata all'effettiva utilizzazione edificatoria dell'area entro cinque anni dall'acquisto. Tale requisito consiste nella realizzazione di una nuova costruzione o, secondo alcuni orientamenti, almeno nell'inizio concreto dei lavori edilizi; non è invece soddisfatto dalle sole opere di bonifica o urbanizzazione.

  • Art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale

    Le leggi che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.

    Le agevolazioni fiscali, in quanto derogatorie rispetto al regime ordinario, devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese a situazioni non espressamente riconducibili ai requisiti di legge.

  • Art. 2645-bis, comma 6, del codice civile

    Rileva la nozione di edificio esistente allo stato rustico, con mura perimetrali e copertura.

    La disposizione è stata richiamata dalla giurisprudenza come parametro analogico per individuare uno stadio significativo di trasformazione edificatoria, pur non imponendo necessariamente il completamento integrale dell'edificio.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa, come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 25

    L'intervento cui è finalizzato il trasferimento deve essere completato entro cinque anni dalla stipula dell'atto.

    La disciplina successiva è stata considerata innovativa e non interpretativa della norma precedente; pertanto non può essere automaticamente applicata per modificare il requisito previsto dall'art. 33, comma 3, della legge n. 388/2000.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto integrale del ricorso, la parte soccombente è tenuta al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Per conservare un'agevolazione fiscale collegata all'acquisto di un'area edificabile, occorre rispettare rigorosamente il termine previsto dalla legge e dimostrare un'effettiva attività edificatoria, non limitata alla preparazione del terreno.
  • Le sole opere di bonifica, sistemazione, urbanizzazione o realizzazione delle infrastrutture non equivalgono, di regola, alla costruzione dell'edificio richiesta per l'utilizzazione edificatoria.
  • Non è sempre necessario completare integralmente il fabbricato entro il termine: può essere sufficiente l'inizio effettivo della costruzione, purché la trasformazione del suolo sia concreta e verificabile secondo le prescrizioni urbanistiche.
  • La forza maggiore esclude la revoca dell'agevolazione solo se l'impedimento è non imputabile, necessario e imprevedibile; difficoltà amministrative o opere imposte successivamente, ma riconducibili a condizioni preesistenti, normalmente non bastano.
  • Le agevolazioni fiscali sono interpretate restrittivamente: in caso di dubbio, il contribuente deve documentare puntualmente permessi, date di inizio lavori, stato di avanzamento e impedimenti realmente imprevedibili.

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