Sentenza del 16/10/2023 n. 28701 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di pagamento TARI 2015 per locali commerciali: la società deduceva la illegittimità dell'imposizione perché nei locali si producevano prevalentemente imballaggi secondari e terziari (rifiuti speciali) non assimilabili a rifiuti urbani e smaltiti a proprie cure; il Comune sosteneva la assimilabilità e/o l'applicabilità soltanto di riduzioni/regole del regolamento comunale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che i regolamenti comunali non possono assimilare ex lege gli imballaggi terziari (e, se non esiste raccolta differenziata, gli imballaggi secondari) ai rifiuti urbani: tali rifiuti seguono regime speciale e possono essere esclusi dalla parte variabile della TARI se il contribuente dimostra la produzione continuativa e prevalente e lo smaltimento autonomo. Pertanto la decisione di merito che aveva escluso la tassabilità delle superfici adibite a magazzino e vendita è in gran parte confermata quanto all'esclusione della parte variabile. Tuttavia la Corte ha accolto il ricorso del Comune in relazione alla quota fissa della tariffa: la parte fissa della TARI resta dovuta anche per le aree in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili, e la sentenza è cassata in parte qua e rinviata alla CTR Abruzzo per determinare l'ammontare dovuto della sola quota fissa; le altre censure sono respinte.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (art. 1)
commi 639-641, 649, 651, 654, 684, 685
Definisce il presupposto della TARI e le esclusioni per superfici dove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilabili; prevede la potestà regolamentare comunale per riduzioni/assimilazioni ma non può derogare alla specialità normativa degli imballaggi terziari.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente)
art. 183, art. 195, art. 198, art. 216-226 (art. 218, art. 221, art. 224, art. 226 citati)
Disciplina la nozione di rifiuto e la regolazione specifica degli imballaggi/rifiuti da imballaggio; conferma il regime speciale degli imballaggi (divieto di immissione nel circuito urbano per i terziari e limiti per i secondari), dunque impedisce l'assimilazione ex lege disposta dai regolamenti comunali.
Stabilisce la struttura della tariffa (quota fissa e quota variabile), modalità di misurazione della quantità conferita e criteri per riduzioni sulla parte variabile in caso di avvio al recupero; la quota fissa è finalizzata a coprire costi di investimento e resta dovuta indipendentemente dalla effettiva produzione di rifiuti urbani.
D.Lgs. 22/1997 (richiamato)
art. 21 e ss. (richiamati per la disciplina degli imballaggi)
Cronologicamente introdusse la disciplina speciale sugli imballaggi e la possibilità per i produttori/ utilizzatori di gestirne la raccolta; la giurisprudenza successiva riconosce continuità di princìpi con il Codice dell'Ambiente.
Massime di principio
- Gli imballaggi terziari (e gli imballaggi secondari se non è attivata la raccolta differenziata) seguono un regime speciale: non possono essere assimilati ex lege ai rifiuti urbani e non devono essere assoggettati alla privativa comunale per la raccolta; i regolamenti comunali che prevedano tale assimilazione vanno disapplicati.
- Il contribuente che pretende l'esclusione dalla quota variabile della TARI per superfici dove si producono rifiuti speciali non assimilabili deve dimostrare continuità e prevalenza della produzione di tali rifiuti e la loro gestione/autosmaltimento (contratti, formulari rifiuto, perizie, planimetrie, attestazioni di conferimento a operatori autorizzati).
- La denuncia iniziale (o la variazione) deve contenere indicazioni e planimetria delle superfici e della destinazione d'uso: è onere informativo del contribuente, ma la prova può essere integrata in sede giudiziale se la documentazione è acquisita e valutata dal giudice.
- La presenza occasionale di operatori o utenti nei locali non esclude automaticamente l'esenzione della parte variabile se la produzione di rifiuti speciali è comunque continua e prevalente: ciò rileva la natura e la prevalenza dei rifiuti, non la mera frequentazione.
- In caso di produzione mista (promiscua) è possibile l'applicazione di riduzioni o la delimitazione delle superfici tassabili secondo quanto previsto dal regolamento comunale (art. 9 o simili), ma la parte fissa della tariffa resta comunque dovuta integralmente, essendo finalizzata a coprire costi generali e di investimento.
- In sede di contenzioso tributario il giudice può disapplicare disposizioni regolamentari incompatibili con norme sovraordinate e riequilibrare l'imposizione: ciò può tradursi nell'esclusione della sola parte variabile e nell'obbligo residuo di pagamento della parte fissa.
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