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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19440/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la condanna per istigazione alla corruzione pronunciata in appello (la Corte di appello di Bari riformò l'assoluzione di primo grado). Ha articolato quattro motivi: 1) vizio processuale e motivazionale perché non è stato escusso il coimputato Busco, ritenendo il ricorrente che la Corte avrebbe dovuto ammettere la rinnovazione dell'istruttoria o considerare Busco come testimone assistito (art. 197‑bis c.p.p.) obbligato a rispondere; 2) doglianza sulla valutazione probatoria a sostegno dell'addebito, in particolare l'insufficiente prova che Bellino fosse il mandante e che fosse a conoscenza dell'indagine (contestando la lettura data al verbale di perquisizione e alle conversazioni intercettate); 3) censura sulla qualificazione giuridica dei fatti e sulla mancanza di prova che Bellino avesse incaricato Busco di formulare la promessa illecita di pagamento; 4) censura sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena, rilevando che la Corte avrebbe valutato negativamente l'assenza di resipiscenza e un presunto coinvolgimento in altro procedimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Il primo motivo è stato ritenuto infondato o, al limite, inammissibile per carenza di specificazione circa la decisività della prova non assunta; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello che aveva spiegato perché non fosse probabile che Busco avrebbe mutato posizione e perché fosse possibile decidere sugli atti acquisiti. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili per genericità e per mancato confronto puntuale con la motivazione impugnata: la Cassazione ha confermato la valutazione delle conversazioni intercettate e del decreto di perquisizione come indizi idonei a dimostrare la conoscenza dell'indagine da parte dell'imputato e il suo ruolo di promotore dell'incontro; ha altresì ritenuto legittima la valutazione che ha fatto ricorso al principio del "cui prodest" purché sorretto da altri elementi indizianti. Il quarto motivo è stato considerato aspecifico e inammissibile: la Corte d'appello ha motivato l'esclusione delle attenuanti generiche con l'assenza di elementi positivi e la rilevanza di altri procedimenti, e tale motivazione non è stata efficacemente contestata. Sul rigetto del ricorso è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 210 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dell'esame del coimputato nel giudizio abbreviato; la Corte ha valutato che la scelta processuale del coimputato (avvalersi della facoltà di non rispondere) nella fase di primo grado era rilevante e che non risultava probabile che la posizione fosse mutata in appello tale da rendere necessaria la rinnovazione istruttoria

  • art. 197‑bis comma 4 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che, una volta definita la posizione di Busco, costui avrebbe dovuto essere escusso alla stregua del testimone assistito (e dunque obbligato a rispondere); la Corte ha ritenuto la censura generica e non ha ritenuto provato che la situazione fosse tale da obbligare alla rinnovazione della prova

  • art. 322 cod. proc. pen.

    Nel decreto di perquisizione allegato al ricorso era richiamata questa norma (come indicato nel testo impugnato); la Cassazione ha valutato che, pur trattandosi di un riferimento normativo alla fattispecie di istigazione alla corruzione, il decreto insieme alle conversazioni intercettate erano elementi idonei a delineare la conoscenza dell'indagine da parte dell'imputato

  • art. 133 cod. pen.

    Citato in relazione ai criteri di concessione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte d'appello ha motivato l'esclusione delle attenuanti con l'assenza di elementi positivi (resipiscenza) e con il coinvolgimento in altro procedimento, e la Cassazione ha ritenuto la motivazione non efficacemente censurata

  • principio del "cui prodest" (giurisprudenza)

    La Corte d'appello ha richiamato il principio che l'interesse o il vantaggio ottenibile può costituire indizio di responsabilità quando sostenuto da altri elementi probatori; la Cassazione ha confermato la correttezza di tale approccio purché integrato da elementi di sicuro valore indiziante

Massime di principio

  • Nel rito abbreviato la decisione di non rinnovare l'istruttoria può essere legittima se la parte che chiede la prova non dimostra, con specificità, la decisività concreta della prova non assunta; meri rilievi generici non sono sufficienti.
  • La valutazione della conoscenza dell'indagine da parte dell'imputato si compie in base al complesso delle emergenze probatorie: anche un decreto di perquisizione sommario unito a conversazioni intercettate che contengono espressioni come "aggiustare le cose" può legittimamente far desumere la consapevolezza dell'indagine e l'iniziativa dell'imputato.
  • Il principio del "cui prodest" è utilizzabile come indizio (anche per stabilire il movente o l'interesse) ma necessita di essere corroborato da altri elementi probatori concreti; da solo non basta per la condanna.
  • Le censure in Cassazione devono essere concrete e confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata: la genericità o la mancata spiegazione di come la prova non assunta avrebbe inciso sulla decisione comportano l'inammissibilità o l'infondatezza del motivo.
  • Per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche occorre dimostrare elementi positivi rilevanti secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p.; l'affermazione generica di meritevolezza non è sufficiente.

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