Sentenza n. 1733/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 5474/2024 emessa in data 4 dicembre 2024 dal Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata spontanea esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che riconosceva il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, dopo avere prestato servizio con contratti a termine negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, ha agito in ottemperanza alla sentenza n. 5474/2024 del Tribunale di Milano. Tale pronuncia aveva riconosciuto il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro per ciascun anno scolastico, mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, condannando il Ministero a provvedere. L’Amministrazione non aveva inizialmente eseguito spontaneamente la decisione, rendendo necessario il ricorso per ottemperanza.
La decisione
Nel corso del giudizio, dopo la proposizione del ricorso e prima della camera di consiglio, l’Amministrazione ha dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, provvedendo al pagamento di quanto dovuto. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, non residuando una concreta utilità nella prosecuzione del giudizio. Poiché l’adempimento è intervenuto solo dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, il Collegio ha posto le spese a carico del Ministero resistente, liquidandole in 1.000 euro, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico di euro 500 per ciascuno degli anni scolastici, mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente dalla sentenza del giudice ordinario posta in esecuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione integrale del provvedimento giurisdizionale sopravvenuta alla proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l’utilità concreta della decisione richiesta.
- Quando l’amministrazione adempie soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o della causalità, essendo stato l’inadempimento amministrativo a rendere necessario il ricorso.
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