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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16671/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo di beni mobili, immobili e denaro eseguito nei confronti del ricorrente in relazione ai reati di contrabbando di carburanti e corruzione, finalizzato alla confisca per equivalente. Il ricorso articolava due motivi: 1) insufficienza della motivazione riguardo al "periculum in mora"; 2) vizi di motivazione sul "fumus commissi delicti" con riferimento a talune condotte anteriori ad agosto 2022, rispetto alle quali il ricorrente si dichiarava estraneo.

La decisione

Prima dell'udienza il ricorrente, con atto scritto depositato il 12 marzo, ha rinunciato al ricorso in quanto intervenuto accordo con il Pubblico ministero ex art. 444 c.p.p., anche con riferimento alla confisca. In base all'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., la rinuncia all'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso. Poiché la rinuncia è stata motivata da causa sopravvenuta non imputabile a negligenza, il ricorrente non è stato condannato alle spese di giudizio né al versamento della somma alla cassa delle ammende. Di conseguenza il ricorso non è stato esaminato nel merito e l'ordinanza impugnata è rimasta efficace.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    accordo con il Pubblico ministero (cd. patteggiamento)

    L'accordo tra imputato e Pubblico ministero può risolvere il procedimento penale anche con riferimento a profili patrimoniali come la confisca; l'intervenuto accordo può eliminare l'interesse a proseguire l'impugnazione.

  • art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.

    rinuncia all'impugnazione

    La rinuncia all'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso; se la rinuncia deriva da causa sopravvenuta non imputabile a negligenza, il rinunciante non va condannato alle spese o a particolari versamenti.

Massime di principio

  • La stipula di un accordo ex art. 444 c.p.p. che comprenda aspetti patrimoniali (es. confisca) può rendere priva di interesse e quindi inefficace ogni impugnazione relativa a quegli aspetti.
  • La rinuncia espressa e formale al ricorso comporta, ai sensi dell'art. 591(1)(d) c.p.p., l'inammissibilità dell'impugnazione; il giudice non entra quindi nel merito delle questioni sostanziali contestate.
  • Se la rinuncia è motivata da una causa sopravvenuta e non è imputabile a negligenza del ricorrente, il giudice può non irrogare condanne alle spese processuali né ordinare versamenti aggiuntivi.
  • Chi intende contestare misure cautelari patrimoniali deve valutare attentamente i tempi: un accordo successivo con il PM può privarlo dell'interesse ad impugnare e quindi determinare l'inammissibilità dell'appello.
  • Nei ricorsi contro sequestri preventivi è importante dettagliare gli elementi relativi al "periculum in mora" e al "fumus commissi delicti" per ogni specifica condotta e periodo temporale: contestazioni generiche rischiano di essere inefficaci.
  • La rinuncia al ricorso deve risultare da atto scritto e volontario; prima di rinunciare è opportuno accertare espressamente quali effetti patrimoniali siano stati effettivamente concordati nell'accordo con il PM.

Testo integrale

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