Sentenza n. 2783/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 21/2021 – prot. 20565/2021 del 9 luglio 2021, notificata in data 31 agosto 2021, emessa dal Responsabile del Servizio IV - Urbanistica e Ambiente del Comune di Terzigno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a una tettoia in legno abusiva
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione adottata ai sensi dell'art. 27 d.P.R. 380/2001, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. In particolare, ha sostenuto: la carenza dei presupposti per applicare la demolizione invece della sanzione pecuniaria, per omessa valutazione del rischio di pregiudizio alla parte legittima del fabbricato; la natura pertinenziale e le modeste dimensioni della tettoia, asseritamente funzionale all'immobile principale; la violazione della disciplina edilizia sulle pertinenze; il difetto di istruttoria e di motivazione, anche perché l'opera sarebbe stata compatibile con gli strumenti urbanistici e sarebbe stata presentata o preannunciata un'istanza di permesso di costruire in sanatoria; l'omessa ponderazione tra interesse pubblico e interesse privato; infine, la violazione degli artt. 31 e 33 d.P.R. 380/2001 per la mancata indicazione, nell'ordinanza, della superficie e del volume da acquisire in caso di inottemperanza. L'opera consisteva in una tettoia in legno di circa 23 mq, fissata al fabbricato e al suolo, realizzata senza titolo edilizio, autorizzazione paesaggistica, denuncia dei lavori e autorizzazione sismica, in area sottoposta a vincoli paesaggistici, archeologici, sismici e a rischio vulcanico.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura relativa alla mancata valutazione del possibile pregiudizio alla parte legittima del fabbricato: l'eventuale impossibilità tecnica di demolire senza pregiudicare le parti conformi rileva, ove prevista la sanzione alternativa pecuniaria, nella fase esecutiva e non incide sulla legittimità dell'ordine; inoltre, nel caso concreto, la demolizione era stata disposta ai sensi dell'art. 27 d.P.R. 380/2001, disposizione che impone la repressione degli interventi abusivi in area vincolata, senza applicazione dell'alternativa pecuniaria prevista dagli artt. 33 o 34. Ha escluso che la natura pertinenziale, precaria o di modesta entità dell'opera potesse impedire la demolizione, poiché l'intervento era stato realizzato in area paesaggisticamente vincolata senza alcuna autorizzazione paesaggistica e senza titolo edilizio: in tali casi rileva la totale carenza dei titoli, indipendentemente dal titolo edilizio astrattamente necessario. L'intenzione di presentare un'istanza di sanatoria non rendeva illegittima l'ordinanza e, anzi, confermava la necessità di un titolo abilitativo. Ha escluso il difetto di istruttoria e motivazione, poiché l'ordinanza richiamava il sopralluogo e la relazione tecnica, descriveva analiticamente l'opera, indicava i vincoli e il referente normativo del potere esercitato. Non era necessaria una specifica comparazione tra interesse pubblico e interesse privato, né una motivazione sull'interesse pubblico concreto e attuale, trattandosi di potere repressivo vincolato e non sussistendo un affidamento tutelabile alla conservazione dell'abuso. Ha infine respinto la censura relativa alla mancata indicazione della superficie e dell'area di sedime da acquisire: tali indicazioni non costituiscono contenuto necessario dell'ordine di demolizione, ma riguardano la successiva ordinanza di acquisizione gratuita in caso di inottemperanza. Il Comune, non costituito, non è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 27 d.P.R. 380/2001
In area sottoposta a vincolo paesaggistico, il potere repressivo impone la demolizione delle opere realizzate senza titolo edilizio e senza autorizzazione paesaggistica, senza distinguere in base al titolo edilizio astrattamente necessario.
art. 31 d.P.R. 380/2001
La disciplina della demolizione e della successiva acquisizione non impone che l'ordinanza di demolizione contenga già l'indicazione analitica della superficie e dell'area di sedime acquisibili.
art. 33 d.P.R. 380/2001
La sanzione pecuniaria sostitutiva e la valutazione dell'impossibilità di demolire senza pregiudizio per le parti conformi operano nella fase esecutiva e solo nei casi disciplinati dalla norma, non incidendo sulla legittimità dell'ordine adottato ai sensi dell'art. 27.
art. 34 d.P.R. 380/2001
La sanzione pecuniaria alternativa riguarda gli interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo edilizio e non si applica a opere realizzate in assenza di titolo, specialmente in area vincolata.
art. 3 l. 241/1990
L'ordine di demolizione è sufficientemente motivato mediante l'indicazione del fondamento normativo, la descrizione analitica dell'abuso e il richiamo agli accertamenti istruttori che ne hanno verificato consistenza e ubicazione.
art. 146 d.lgs. 42/2004
La mancanza dell'autorizzazione paesaggistica per opere realizzate in area vincolata giustifica l'esercizio del potere demolitorio, anche quando l'opera sia qualificata dal privato come pertinenziale o precaria.
artt. 93 e 94 d.P.R. 380/2001
La realizzazione dell'opera in zona sismica senza denuncia dei lavori e autorizzazione sismica costituisce ulteriore elemento della carenza dei titoli indicata nell'ordinanza.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione di opere abusive realizzate in area paesaggisticamente vincolata senza titolo edilizio e senza autorizzazione paesaggistica è doveroso anche se l'opera è qualificata come pertinenziale, precaria o soggetta, in astratto, a un titolo edilizio semplificato: ai fini repressivi rileva la totale carenza dei titoli richiesti.
- L'eventuale pregiudizio che la demolizione potrebbe arrecare a parti legittime dell'immobile non vizia l'ordine di demolizione, ma può rilevare solo nella fase esecutiva quando la disciplina applicabile preveda una sanzione pecuniaria sostitutiva; tale alternativa non opera per opere realizzate in assenza di titolo e represse ai sensi dell'art. 27 d.P.R. 380/2001.
- L'ordine di demolizione, quale atto vincolato di repressione dell'abuso edilizio, non richiede una specifica comparazione tra interesse pubblico e interessi privati, né una motivazione autonoma sull'interesse pubblico concreto e attuale, e il mero decorso del tempo non determina un affidamento tutelabile alla conservazione dell'abuso.
- Ai fini della motivazione dell'ordine di demolizione è sufficiente l'indicazione del fondamento normativo, dei presupposti di fatto e la descrizione analitica dell'opera abusiva, anche mediante il richiamo a verbali di sopralluogo e relazioni tecniche; non è necessaria un'ulteriore motivazione sulla compatibilità urbanistica prospettata dal privato.
- La precisa indicazione della superficie e dell'area di sedime eventualmente acquisibili non costituisce contenuto necessario dell'ordine di demolizione, ma deve essere eventualmente specificata nel successivo provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale in caso di inottemperanza.
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