Cassazione Penale, Sentenza n. 2576/2022 del 24/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne pronunciate dal Tribunale di Asti per truffa pluriaggravata continuata. CECERE e PAGANINI deducono vizio di motivazione (art. 606 co.1 lett. b) ed e)) per presunta inversione logica: la Corte territoriale avrebbe dedotto la loro responsabilità dalla mera vicinanza lavorativa e dal vantaggio ricavato dagli 'errori' imputati a SICURELLA senza escludere ipotesi alternative (errori incolpevoli, turni non registrati, conteggi compensativi). SICURELLA prospetta più censure: 1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 606 co.1 lett. b) per errata valutazione della prescrizione, sostenendo che le singole indebite percezioni sono autonome e non riconducibili a una truffa a consumazione prolungata; 2) censura della frammentazione in tre capi di imputazione ritenuti invece unitari; 3) vizio di motivazione nella quantificazione della pena (doppio aumento per continuazione ritenuto eccessivo); 4) censure sulla ricostruzione dei fatti rispetto alla conoscenza della password e all'accesso alla postazione di lavoro.
La decisione
La Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati commessi negli anni 2011, 2012 e 2013 perché estinti per prescrizione e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino per la determinazione della pena definitiva tenendo conto delle parti estinte per prescrizione. Conferma invece definitivamente la responsabilità degli imputati per le annualità dal 2014 in poi. Dichiara inammissibili per il resto i ricorsi presentati da CECERE e PAGANINI e rigetta parte delle censure di SICURELLA ritenute manifestamente infondate (in particolare la rilettura di merito e le doglianze sulla conoscenza della password e sulla quantificazione duplicata della continuazione). La Corte specifica che, contrariamente alla valutazione dell'appello, la fattispecie rientra nella categoria di plurime e autonome condotte mensili; pertanto la prescrizione va calcolata per ciascuna annualità.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. co.1 lett. b) ed e)
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione: b) vizio di motivazione; e) vizio di motivazione sulla determinazione della pena. La Corte valuta che alcune censure dei ricorrenti non attengono a vizi di legittimità ma a diversa valutazione di merito, salvo il profilo della prescrizione che è stato dichiarato fondato.
art. 81 cod. pen. (continuazione)
Richiamato nel contesto della quantificazione della pena per reati commessi in più periodi: la Corte esamina se gli aumenti per continuazione sono stati applicati correttamente e conclude che non vi è duplicazione di calcolo per la stessa condotta.
principio giurisprudenziale sulla truffa a consumazione prolungata
La Cassazione richiama l'orientamento secondo cui la truffa è a consumazione prolungata (tasso unitario) solo se le percezioni rateali sono riconducibili a un unico originario comportamento fraudolento; se ogni erogazione successiva richiede un atto fraudolento autonomo, si tratta di plurimi reati distinti ai fini della prescrizione.
Massime di principio
- Se le indebite percezioni derivano da singoli inserimenti/atti fraudolenti distinti nel tempo, la truffa va considerata come plurimi reati autonomi e la prescrizione va calcolata per ciascun episodio/annualità.
- La mera vicinanza fisica o il fatto di aver tratto vantaggio dagli 'errori' di un collega non è di per sé sufficiente a provare la partecipazione al reato: il giudice deve comunque motivare il nesso soggettivo (adesione consapevole) o gli elementi indiziari che lo supportano.
- La Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nel riesame libero delle prove; le critiche che si limitano a prospettare ricostruzioni alternative senza indicare vizi logici o giuridici rimangono inammissibili.
- Una declaratoria di prescrizione accolta in cassazione per un ricorrente può estendersi anche ai coimputati non ricorrenti o con ricorso inammissibile, se la questione non è di carattere esclusivamente personale.
- Nella determinazione della pena per reati ripetuti o continuati è necessario evitare il doppio conteggio degli stessi atti illeciti: la continuazione va applicata solo se sussiste la rilevante unità di disegno criminoso tra le condotte.
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