Corte di giustizia, Sentenza C-786/18
Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'11 giugno 2020. — ratiopharm GmbH contro Novartis Consumer Health GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Tutela della salute pubblica – Mercato interno – Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83/CE – Pubblicità – Articolo 96 – Distribuzione di campioni gratuiti di medicinali soggetti a prescrizione alle sole persone autorizzate a prescrivere – Esclusione dei farmacisti dal beneficio della distribuzione – Inapplicabilità alla distribuzione di campioni gratuiti di medicinali non soggetti a prescrizione – Conseguenze per gli Stati membri. — Causa C-786/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito l’ambito dell’articolo 96 della direttiva 2001/83 in materia di campioni gratuiti di medicinali. Ha distinto nettamente tra medicinali soggetti a prescrizione e non soggetti a prescrizione, affermando che solo i primi possono essere oggetto del regime restrittivo riservato alle persone autorizzate a prescrivere. I farmacisti restano esclusi dai campioni gratuiti di medicinali soggetti a prescrizione, ma possono ricevere campioni di medicinali non soggetti a prescrizione se il diritto nazionale lo consente nel rispetto della direttiva.
Distribuzione di campioni gratuiti di medicinali ai farmacisti: l’articolo 96, paragrafo 1, della direttiva 2001/83 consente solo i campioni di medicinali non soggetti a prescrizione, mentre esclude quelli soggetti a prescrizione.
La questione giuridica
1) Se l’articolo 96, paragrafo 1, della direttiva 2001/83 debba essere interpretato nel senso che le imprese farmaceutiche possono consegnare gratuitamente campioni di medicinali anche ai farmacisti, quando siano rispettate le altre condizioni previste dalla norma. 2) In caso di risposta positiva, se l’articolo 96, paragrafo 2, consenta a uno Stato membro di vietare tale distribuzione ai farmacisti tramite una normativa nazionale come l’articolo 47, paragrafo 3, dell’AMG.
Principio di diritto
L’articolo 96, paragrafo 1, della direttiva 2001/83 va interpretato nel senso che i campioni gratuiti di medicinali soggetti a prescrizione possono essere consegnati soltanto alle persone autorizzate a prescriverli, con esclusione dei farmacisti; la stessa disposizione non impedisce invece la distribuzione gratuita ai farmacisti di campioni di medicinali non soggetti a prescrizione. L’articolo 96, paragrafo 2, si applica nel medesimo ambito e non può giustificare un divieto nazionale più ampio dei campioni relativi a medicinali soggetti a prescrizione verso i farmacisti.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2001/83/CE
- Direttiva 2004/27/CE
- Articolo 1, punti 2 e 19, direttiva 2001/83/CE
- Articolo 70, paragrafo 1, direttiva 2001/83/CE
- Articolo 71, paragrafo 1, direttiva 2001/83/CE
- Articolo 72, direttiva 2001/83/CE
- Articolo 86, paragrafo 1, direttiva 2001/83/CE
- Articolo 88, direttori 1, 2 e 6, direttiva 2001/83/CE
- Articoli 89 e 90, direttiva 2001/83/CE
- Articolo 94, paragrafi 1-3, direttiva 2001/83/CE
- Articolo 96, paragrafi 1 e 2, direttiva 2001/83/CE
Distribuzione di campioni gratuiti di medicinali ai farmacisti
La pronuncia, resa su rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof, riguarda l’interpretazione dell’articolo 96 della direttiva 2001/83/CE in materia di pubblicità e campioni gratuiti di medicinali per uso umano. La controversia opponeva ratiopharm GmbH a Novartis Consumer Health GmbH sulla liceità della consegna di campioni gratuiti di un medicinale ai farmacisti.
Fatti e procedimento principale
La Novartis produce e commercializza Voltaren Schmerzgel, contenente diclofenac. La ratiopharm commercializza Diclo-ratiopharm-Schmerzgel, anch’esso a base di diclofenac, e nel 2013 ne aveva distribuito gratuitamente ai farmacisti tedeschi confezioni di formato ridotto recanti la dicitura "a fini dimostrativi". La Novartis ha contestato tale pratica, ritenendola contraria all’articolo 47, paragrafo 3, dell’AMG e assimilabile a un omaggio pubblicitario vietato.
Normativa rilevante
La Corte richiama, anzitutto, i considerando 2, 3, 4, 14, 45, 46, 47, 50 e 51 della direttiva 2001/83/CE. In particolare:
- il considerando 2 individua nella tutela della sanità pubblica l’obiettivo principale della disciplina;
- il considerando 46 vieta la distribuzione gratuita di campioni al pubblico a scopi promozionali;
- il considerando 47 sottopone la pubblicità presso le persone autorizzate a prescrivere o a fornire medicinali a requisiti rigorosi;
- il considerando 51 ammette campioni gratuiti, in condizioni restrittive, per le persone autorizzate a prescrivere o a fornire medicinali.
Tra le disposizioni rilevanti figurano:
- articolo 1, punti 2 e 19, sulle definizioni di medicinale e prescrizione medica;
- articoli 70, 71 e 72 sulla classificazione dei medicinali in soggetti o non soggetti a prescrizione;
- articolo 86, paragrafo 1, che include la fornitura di campioni tra le forme di pubblicità dei medicinali;
- articolo 88, che vieta la pubblicità presso il pubblico dei medicinali soggetti a prescrizione e consente, invece, quella dei medicinali non soggetti a prescrizione entro determinati limiti;
- articolo 94, paragrafi 1-3, relativo ai vantaggi concessi nell’ambito della promozione presso persone autorizzate a prescrivere o fornire medicinali;
- articolo 96, paragrafi 1 e 2, che disciplina i campioni gratuiti.
Ragionamento della Corte
La Corte sottolinea che, ai fini dell’interpretazione, occorre considerare lettera, contesto e finalità della norma. Sul piano letterale, l’articolo 96, paragrafo 1, riserva i campioni gratuiti alle "persone autorizzate a prescrivere". La disposizione, tuttavia, non chiarisce da sola se il regime riguardi tutti i medicinali o solo quelli soggetti a prescrizione.
Sul piano sistematico, la Corte osserva che la direttiva distingue chiaramente tra medicinali soggetti a prescrizione e medicinali non soggetti a prescrizione. I primi presentano rischi che giustificano un controllo medico e possono essere prescritti soltanto da soggetti abilitati; i farmacisti, invece, sono persone autorizzate a fornire, non a prescrivere. Tale distinzione si riflette anche nella disciplina pubblicitaria degli articoli 88, 89 e 90.
La finalità dell’articolo 96 è evitare elusioni delle regole sulla fornitura dei medicinali soggetti a prescrizione, consentendo campioni gratuiti solo entro limiti rigorosi e solo a chi prescrive tali medicinali. Per questo la Corte afferma che i farmacisti non possono ricevere campioni gratuiti di medicinali soggetti a prescrizione. L’articolo 96, paragrafo 2, che consente agli Stati membri di limitare ulteriormente la distribuzione di campioni di "taluni medicinali", ha il medesimo ambito dell’articolo 96, paragrafo 1, e quindi riguarda anch’esso solo i medicinali soggetti a prescrizione.
La Corte precisa però che la direttiva non vieta in assoluto ai farmacisti di ricevere campioni gratuiti: il considerando 51 menziona espressamente anche le persone autorizzate a fornire medicinali, e l’articolo 94 può coprire, entro certi limiti, la fornitura di campioni nel contesto promozionale. Ne deriva che il diritto nazionale può ammettere la distribuzione di campioni di medicinali non soggetti a prescrizione ai farmacisti, purché nel rispetto della direttiva.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 96, paragrafo 1, della direttiva 2001/83 non autorizza le aziende farmaceutiche a distribuire gratuitamente ai farmacisti campioni di medicinali soggetti a prescrizione. Per contro, detta disposizione non osta alla distribuzione gratuita ai farmacisti di campioni di medicinali non soggetti a prescrizione. In ragione di tale risposta, la seconda questione non viene esaminata.
Principio affermato
La fornitura di campioni gratuiti ai farmacisti è consentita soltanto per medicinali non soggetti a prescrizione; per i medicinali soggetti a prescrizione il regime dell’articolo 96 è riservato esclusivamente alle persone autorizzate a prescrivere.
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