Sentenza n. 1995/2026 - Catania, Sezione 3
per l'esecuzione del giudicato relativo alla sentenza n. 3135 del 6.11.2025 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza passata in giudicato che aveva condannato il Comune al pagamento delle spese di giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza n. 3135 del 6 novembre 2025, con la quale era stata dichiarata cessata la materia del contendere nel giudizio sul silenzio formatosi sull'istanza di accesso agli atti e il Comune di Catania era stato condannato al pagamento di 800 euro, oltre accessori, a titolo di spese di giudizio. La sentenza, notificata anche presso la sede reale dell'Amministrazione il 20 novembre 2025, non è stata impugnata ed è passata in giudicato. Decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza pagamento, il ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato, il pagamento della somma dovuta e del contributo unificato, nonché la nomina di un commissario ad acta. Il Comune ha dedotto l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, sostenendo di avere avviato l'iter di liquidazione mediante impegno contabile. Il ricorrente ha replicato di non avere ricevuto il pagamento e ha chiesto anche la condanna per responsabilità aggravata.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. a), c.p.a., rilevando la rituale notificazione del titolo presso la sede reale dell'Amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accolto il ricorso perché il capo della sentenza relativo alla condanna alle spese risultava ancora ineseguito: il mero impegno contabile della somma non equivale all'effettivo adempimento dell'obbligo imposto dal giudicato. Ha ordinato al Comune di conformarsi al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della sentenza, disponendo, per l'eventuale inutile decorso del termine, l'intervento sostitutivo del Segretario generale del Comune di Acireale, con facoltà di delega, da esercitarsi nell'ulteriore termine di 60 giorni su istanza dell'interessato. Ha precisato che il rimborso del contributo unificato deriva direttamente dalla legge e non richiede una specifica statuizione nella sentenza. Ha respinto la domanda di responsabilità aggravata, non ravvisando i relativi presupposti, ha condannato il Comune al pagamento di 500 euro, oltre accessori, per le spese del giudizio di ottemperanza, con distrazione in favore del difensore antistatario, e ha compensato le spese nei rapporti con il controinteressato non costituito.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. a), c.p.a.
Fondamento dell'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Richiamato in relazione alla precedente sentenza che aveva dichiarato cessata la materia del contendere e condannato l'Amministrazione alle spese per soccombenza virtuale.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo presso la sede reale dell'Amministrazione deve decorrere prima della proposizione dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 96, comma 3, c.p.a.
La domanda di responsabilità aggravata è stata respinta per assenza dei relativi presupposti.
art. 71, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato.
Per il compenso del commissario ad acta, il termine decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'avvio dell'iter amministrativo o il mero impegno contabile della somma dovuta non integrano l'esecuzione del giudicato quando il titolo impone il pagamento effettivo al destinatario.
- L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è ammissibile dopo la notificazione del titolo presso la sede reale dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare fin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire in via sostitutiva in caso di ulteriore inerzia.
- Il rimborso del contributo unificato costituisce un obbligo direttamente derivante dalla legge e non necessita di un'espressa statuizione nella pronuncia giudiziale che definisce la controversia.
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