Cassazione Penale, Sentenza n. 8352/2023 del 24/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca dei provvedimenti che imponevano il pagamento dell'indennità di occupazione per l'immobile sito in Rimini, Via Ugo Bassi 12, sottoposto a sequestro preventivo. Il ricorrente deduceva che: a) il GIP non avrebbe esteso espressamente all'immobile l'amministrazione giudiziaria richiesta dal PM, e la concessione della facoltà d'uso sarebbe da intendersi come affidamento della custodia al ricorrente, incompatibile con l'imposizione dell'indennità; b) in subordine, la destinazione del bene ad abitazione avrebbe escluso l'obbligo di pagamento; c) l'indennità sarebbe stata determinata in misura eccessiva rispetto alla classificazione catastale e al valore reale dell'immobile.
La decisione
Rigetto del ricorso. La Corte ha ritenuto infondate le censure: il GIP aveva esteso il sequestro e l'amministrazione giudiziaria all'immobile; la facoltà d'uso non equivale all'affidamento della custodia e non esclude l'applicazione dell'amministrazione giudiziaria; ai sensi dell'art. 40, comma 2-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, l'autorizzazione all'occupazione legittima l'imposizione di un canone o indennità e l'onere di provare le condizioni di esonero (emergenza abitativa, assenza di redditi adeguati o di altro immobile) grava sul beneficiario, onere che il ricorrente non ha assolto; inoltre le doglianze sulla misura dell'indennità erano generiche e non supportate da calcoli o dati che dimostrassero l'erroneità della determinazione. Condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 104-bis, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede la nomina di un amministratore giudiziario per i beni sottoposti a sequestro o confisca che richiedono amministrazione; la custodia ad altri soggetti è possibile solo con decreto motivato. Nel caso concreto l'estensione del vincolo ha implicato l'attivazione dell'amministrazione giudiziaria.
art. 40, comma 2-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia)
Stabilisce che se il titolare del bene è autorizzato a occupare l'immobile sottoposto a sequestro, è dovuto il versamento di un canone o di un'indennità; la misura può essere imposta e l'onere della prova dell'eventuale esonero grava sul richiedente.
art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
Disciplina la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente soccombente nel procedimento penale; applicata per la condanna alle spese di Delli Carri.
Giurisprudenza citata (orientamenti della Cassazione)
Sez. 2, n. 9908 del 24/02/2011 (Scagliarini); Sez. 5, n. 13832 del 25/01/2018 (Giacchetto); Sez. 2, n. 27809 del 05/06/2015 (Inzitari); Sez. 6, n. 25289 del 12/05/2015 (Zara)
Richiamato l'orientamento consolidato secondo cui l'imposizione di canone o indennità a carico del proposto o titolare autorizzato ad occupare il bene è legittima; l'eccezionale tesi di esonero in ragione del diritto all'abitazione è stata abbandonata e l'esonero richiede prova di condizioni specifiche (emergenza abitativa, insufficienza di redditi, assenza di altri immobili).
Massime di principio
- La concessione della facoltà d'uso di un immobile sottoposto a sequestro non equivale automaticamente all'affidamento della custodia al soggetto autorizzato; l'amministrazione giudiziaria può rimanere attiva e legittimare l'imposizione di un canone o indennità.
- Se il titolare o il proposto è autorizzato a occupare l'immobile sequestrato, la normativa (codice antimafia) consente di richiedere il versamento di un canone/indennità; l'onere di provare il diritto all'esonero grava sul beneficiario dell'occupazione.
- Per contestare la misura dell'indennità occorre fornire elementi concreti e calcoli che dimostrino l'erroneità del parametro adottato (valori di mercato pertinenti, paragoni, documentazione catastale e valutazioni), altrimenti la valutazione del giudice delegato e del Tribunale trova conferma.
- L'estensione di un vincolo cautelare a un immobile comporta, di regola, l'attivazione dell'amministrazione giudiziaria per i beni che richiedono gestione: l'esclusione deve essere motivata dal GIP.
- In sede di impugnazione le censure meramente generiche o basate su presunzioni non sono sufficienti; è necessario adempiere agli specifici oneri probatori previsti dalla giurisprudenza in materia di esonero dal pagamento dell'indennità.
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