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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-1070/23

Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 1° ottobre 2024. — Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali (Federcasse) e a. contro Commissione europea. — Ricorso di annullamento – Politica economica e monetaria – Direttiva 2014/49/UE – Richiesta di autorizzazione della riduzione del livello-obiettivo dei mezzi finanziari disponibili del sistema di garanzia dei depositi per le banche cooperative e le casse rurali presso il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo – Atto non impugnabile con ricorso – Irricevibilità. — Causa T-1070/23

Giurisprudenza europea62023TO1070

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha esaminato un ricorso proposto da Federcasse e da varie banche cooperative italiane contro una lettera della Commissaria europea competente in materia finanziaria. La lettera comunicava che, secondo i servizi della Commissione, non erano soddisfatte le condizioni per autorizzare la riduzione del livello-obiettivo del sistema di garanzia dei depositi prevista dalla direttiva 2014/49/UE. Il Tribunale ha ritenuto che si trattasse di un atto meramente informativo e preparatorio, privo di effetti giuridici vincolanti, e ha quindi dichiarato il ricorso irricevibile.

Ricorso di annullamento contro una lettera della Commissione relativa alla mancata approvazione della riduzione del livello-obiettivo di un sistema di garanzia dei depositi: il Tribunale dichiara la lettera atto non impugnabile e respinge il ricorso per irricevibilità.

La questione giuridica

Se la lettera dell’8 marzo 2023 con cui la Commissaria competente comunicava al Ministro italiano che i servizi della Commissione avevano concluso per il mancato rispetto delle condizioni dell’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/49/UE costituisca un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE, ossia un atto produttivo di effetti giuridici vincolanti; in subordine, se le ricorrenti fossero direttamente e individualmente riguardate e titolari di interesse ad agire.

Principio di diritto

Non costituisce atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE una lettera della Commissione che si limiti a comunicare al Ministro di uno Stato membro l’esito dell’analisi compiuta dai servizi della Commissione sulla sussistenza delle condizioni previste da una direttiva, accompagnata dall’invito a un ulteriore scambio interlocutorio, quando dal contenuto, dal contesto, dalla forma e dall’intenzione dell’autore risulti che essa non esprime in modo definitivo la posizione dell’istituzione né produce effetti giuridici vincolanti; in tal caso il ricorso di annullamento è irricevibile.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 10, paragrafo 6, direttiva 2014/49/UE
  • Articolo 10, paragrafo 1, direttiva 2014/49/UE
  • Articolo 4, paragrafo 1, direttiva 2014/49/UE
  • Articolo 130, paragrafo 1, regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 142, paragrafo 2, regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 144, paragrafi 3 e 10, regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 96.1, comma 3, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (citato come norma nazionale di trasposizione)

Ricorso di annullamento contro la lettera della Commissione sulla riduzione del livello-obiettivo dei depositi

La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da Federcasse e da dodici banche di credito cooperativo/casse rurali italiane contro una lettera dell’8 marzo 2023 della Commissaria europea competente. Il contesto è quello dell’applicazione della direttiva 2014/49/UE sui sistemi di garanzia dei depositi, in particolare della richiesta italiana di riduzione del livello-obiettivo dal 0,8% al 0,5% dei depositi coperti.

Fatti e procedimento principale

Le ricorrenti aderivano al Fondo di Garanzia dei Depositi del Credito Cooperativo. Il Fondo aveva chiesto alla Banca d’Italia la riduzione del livello-obiettivo; la richiesta era stata trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che a sua volta aveva chiesto alla Commissione l’approvazione prevista dall’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/49/UE. Con la lettera contestata, la Commissaria comunicava che i servizi della Commissione ritenevano non soddisfatte le condizioni per concedere tale riduzione.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/49/UE, che impone agli Stati membri di istituire sistemi di garanzia dei depositi, e l’articolo 10, paragrafi 1 e 6, della medesima direttiva, che disciplina i contributi dei membri del sistema e consente, previo assenso della Commissione e al ricorrere di determinate condizioni, di fissare un livello-obiettivo inferiore allo 0,8%, comunque non sotto lo 0,5%. Sul piano processuale vengono in rilievo anche l’articolo 263 TFUE e varie disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale relative a irricevibilità, intervento e spese.

Eccezione di irricevibilità e criteri sull’atto impugnabile

La Commissione sosteneva che la lettera non fosse un atto impugnabile perché non esprimeva una decisione definitiva, ma solo un’anticipazione informale dell’orientamento dei servizi. Il Tribunale ricorda che sono impugnabili solo gli atti idonei a produrre effetti giuridici vincolanti e che, in presenza di procedimenti articolati in più fasi, sono in linea di principio impugnabili solo gli atti che fissano in modo definitivo la posizione dell’istituzione. La valutazione va compiuta in base alla sostanza dell’atto, al contesto e ai poteri dell’autore, tenendo conto anche della sua intenzione.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale osserva che la lettera era la risposta alla richiesta del Ministro italiano e che, anziché adottare una decisione, la Commissaria si era limitata a comunicare il risultato dell’analisi dei suoi servizi, allegando una relazione tecnica. La lettera non conteneva un vero dispositivo, ma proponeva un’interlocuzione con i servizi della Commissione e indicava anche una via alternativa per affrontare la questione, richiamando l’articolo 13 della direttiva 2014/49/UE.

Sul piano formale, il Tribunale valorizza il fatto che il documento era presentato come una semplice lettera, firmata dalla Commissaria in quanto tale, priva della qualifica di "Decisione" e del numero formale di una decisione di esecuzione. In questo contesto, il richiamo a una precedente decisione adottata dalla Commissione nei confronti della Francia conferma che, ove si fosse voluto adottare un rifiuto vincolante, sarebbe stata scelta una forma diversa e collegiale.

Il Tribunale respinge anche gli argomenti delle ricorrenti fondati sulla chiarezza delle affermazioni contenute nell’allegato e sulla lettera del Ministero italiano: l’allegato esprime solo l’analisi dei servizi, non una decisione della Commissione, e la qualificazione giuridica di un documento dell’istituzione non può dipendere dalla descrizione fatta da un terzo. Viene inoltre considerata l’intenzione dell’autore, che depone nel senso di una comunicazione interlocutoria e non di una decisione definitiva.

Decisione e conseguenze processuali

Il Tribunale conclude che la lettera non è idonea a produrre effetti giuridici vincolanti e non costituisce quindi un atto impugnabile. Accoglie l’eccezione di irricevibilità della Commissione e respinge il ricorso senza esaminare nel merito la legittimazione ad agire o l’interesse ad agire delle ricorrenti.

Interventi e spese

Poiché il ricorso è stato dichiarato irricevibile, non vi è più luogo a statuire sulle istanze di intervento presentate dalla Repubblica italiana, da Cassa Centrale Banca, da altri istanti e dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Quanto alle spese, le ricorrenti soccombenti sono condannate a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione, mentre le spese relative alle istanze di intervento sono compensate tra tutte le parti coinvolte.

Principio affermato

Ai fini dell’articolo 263 TFUE, una lettera della Commissione non è impugnabile se, valutata nel suo contesto e nella sua sostanza, non manifesta una volontà definitiva dell’istituzione e non produce effetti giuridici vincolanti, ma si limita a trasmettere l’esito di un’analisi tecnica e ad aprire uno scambio interlocutorio preliminare all’eventuale adozione di una decisione formale.

Come è indicizzato

Materiesistemi di garanzia dei depositiricorsi di annullamentoammissibilità del ricorsopolitica economica e monetariadiritto bancario

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