Corte di giustizia, Ordinanza C-335/24
Order of the Court (Chamber determining whether appeals may proceed) of 2 October 2024. — Lidl Stiftung & Co. KG v European Union Intellectual Property Office (EUIPO). — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency and development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-335/24 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha respinto la domanda di Lidl Stiftung volta ad ottenere l’autorizzazione a procedere con l’appello contro la sentenza del Tribunale in una controversia su un marchio cromatico UE. La Corte ha ritenuto che il ricorso non descrivesse in modo sufficientemente chiaro e dettagliato le questioni di diritto e non dimostrasse che esse fossero significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, l’impugnazione non è stata ammessa e Lidl è stata condannata a sopportare le proprie spese.
Ricorso per cassazione in materia di marchio UE: mancato superamento del filtro di ammissibilità ex articolo 58a dello Statuto per assenza di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
La questione giuridica
Se l’impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale in materia di nullità di un marchio UE soddisfi i requisiti dell’articolo 58a dello Statuto e degli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, ossia se il ricorrente abbia dimostrato, in modo chiaro e preciso, che i motivi dedotti sollevano una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, in particolare con riferimento alla giurisprudenza Libertel e Sieckmann, alla rappresentazione del marchio, all’effetto della digitalizzazione e all’onere della prova.
Principio di diritto
Nel sistema del filtro di ammissibilità previsto dall’articolo 58a dello Statuto, l’appello contro una decisione del Tribunale in materia di marchio UE non può essere autorizzato a proseguire se il ricorrente non indica in modo chiaro, preciso e completo quale sia la questione di diritto rilevante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, non chiarisce in che modo gli errori imputati al Tribunale incidano sull’esito della sentenza impugnata e non dimostra concretamente l’esistenza di una contraddizione con la giurisprudenza invocata. La mera affermazione che il Tribunale avrebbe limitato o disatteso le sentenze Libertel e Sieckmann, o la richiesta di chiarimenti sui requisiti descrittivi di un marchio cromatico, non è sufficiente: in mancanza di una dimostrazione puntuale, l’impugnazione non è autorizzata a procedere.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Regolamento (CE) n. 40/94
Impugnazione su marchio cromatico UE e filtro di ammissibilità
Il provvedimento riguarda un appello proposto da Lidl Stiftung & Co. KG contro la sentenza del Tribunale del 6 marzo 2024, nella controversia relativa alla nullità di un marchio dell’Unione consistente in una tonalità di arancione. La Corte è chiamata non a esaminare il merito dell’impugnazione, ma solo a verificare se essa possa essere autorizzata a proseguire ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto.
Fatti e procedimento
Il Tribunale aveva annullato la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 agosto 2022, ma non aveva dichiarato nullo il marchio contestato. Lidl ha quindi proposto impugnazione ex articolo 56 dello Statuto, chiedendo anche che il ricorso fosse ammesso a procedere. Le altre parti erano EUIPO, convenuto in primo grado, e MHCS, interveniente in primo grado.
Quadro normativo applicabile
La Corte richiama:
- l’articolo 58a dello Statuto, che subordina l’ammissibilità dell’appello in materia di decisioni del Tribunale su decisioni di commissioni di ricorso indipendenti dell’EUIPO alla presenza di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione;
- gli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, che impongono al ricorrente di allegare una domanda motivata e impongono alla Corte di decidere con ordinanza motivata;
- l’articolo 137 del regolamento di procedura, applicabile in appello per effetto dell’articolo 184, in tema di spese;
- il regolamento (CE) n. 40/94, richiamato nel merito delle censure sollevate da Lidl e nella giurisprudenza evocata.
Motivi e argomentazioni della ricorrente
Lidl sosteneva che il ricorso sollevasse quattro questioni rilevanti per il diritto UE:
- il preteso mancato allineamento del Tribunale alla sentenza Libertel quanto alla rappresentazione del colore e alla necessità di una descrizione verbale;
- l’effetto della digitalizzazione dei registri sui requisiti di rappresentazione del marchio cromatico e sul momento in cui l’oggetto della domanda si considera definitivamente fissato;
- la ripartizione dell’onere della prova circa la presunta contraddizione tra campione cromatico e descrizione scientifica;
- la necessità di precisare i requisiti della descrizione verbale e il punto di vista da cui essa deve essere compresa, alla luce della giurisprudenza Sieckmann.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che spetta al ricorrente dimostrare che le questioni dedotte siano significative ai sensi dell’articolo 58a. La domanda di autorizzazione deve contenere tutte le informazioni necessarie per consentire alla Corte di statuire: deve indicare con chiarezza i motivi, la questione giuridica posta da ciascun motivo, il criterio di significatività invocato e le ragioni specifiche per cui tale criterio sarebbe soddisfatto.
La Corte osserva che la domanda presentata da Lidl formulava le censure in modo vago e impreciso e, soprattutto, non spiegava in che modo gli errori di diritto ascritti al Tribunale avessero inciso sul dispositivo della sentenza impugnata. Quanto alle doglianze basate sull’asserita disapplicazione o limitazione della giurisprudenza Libertel e Sieckmann, la Corte sottolinea che non basta lamentare una divergenza rispetto a precedenti giurisprudenziali: occorre dimostrare con precisione la contraddizione, individuando i passaggi rilevanti e la comparabilità delle situazioni. Tale dimostrazione mancava.
Quanto al profilo relativo alla descrizione verbale del marchio cromatico, la Corte rileva che le spiegazioni fornite erano troppo generiche per consentire di cogliere la natura degli errori di diritto invocati. In sostanza, Lidl chiedeva una chiarificazione dei requisiti applicabili, ma senza mettere la Corte in condizione di verificare l’esistenza di una questione di diritto realmente significativa secondo il filtro dell’articolo 58a.
Decisione e spese
La Corte conclude che la domanda non è idonea a dimostrare che l’impugnazione sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, l’appello non è autorizzato a proseguire. Poiché l’ordinanza è resa prima della notifica alle altre parti, Lidl è condannata a sopportare le proprie spese.
Principio affermato
Nel contenzioso filtrato ex articolo 58a dello Statuto, la Corte richiede una dimostrazione rigorosa e autosufficiente della significatività della questione di diritto dedotta: non sono sufficienti censure generiche, richiami astratti alla giurisprudenza precedente o richieste di chiarimento teorico. La mancata dimostrazione del nesso tra l’errore dedotto e l’esito della decisione impugnata comporta il rigetto della richiesta di ammissione dell’appello.
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