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Sentenza

Sentenza n. 515/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’annullamento: - del provvedimento del -OMISSIS- (notificato in pari data), emesso dal Responsabile del Servizio Settore Polizia Municipale di -OMISSIS-, con cui si “ordina la sospensione immediata degli effetti della SCIA acquisita al prot. n. -OMISSIS-” e per l'effetto si diffida la società -OMISSIS- a non svolgere le serate musicali con attività di intrattenimento mediante strumenti meccanici console DJ”; - ove e per quanto occorra, del provvedimento prot. -OMISSIS-(notificato in data-OMISSIS-), emesso dal Responsabile del Servizio Settore Polizia Municipale di -OMISSIS-, con cui si “ordina la sospensione immediata degli effetti della SCIA acquisita al prot. n. -OMISSIS- per le motivazioni sopra esposte, e per l'effetto si diffida la società -OMISSIS- a non svolgere le serate musicali con attività di trattenimento mediante strumenti meccanici console DJ”; - della nota prot.-OMISSIS- a firma del Responsabile della Polizia Municipale (e consegnata a mani), avente ad oggetto comunicazione divieto di emissioni sonore su pubblica via, con cui “si diffidano tutti i titolari di attività commerciali di qualsiasi genere a non apporre all'esterno dei locali strumentazioni per la propagazione di emissioni sonore, ed a mantenere il volume delle apparecchiature di filodiffusione all'interno dei locali ad un livello tale che non sia udibile dalla pubblica via”.

Giustizia amministrativa202501341

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti di sospensione immediata di SCIA relative a serate musicali e diffida a svolgere intrattenimento mediante console DJ, nonché comunicazione generale sul divieto di emissioni sonore udibili dalla pubblica via

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (esercente commerciale)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente, titolare di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande operante anche su area demaniale in concessione, aveva presentato una prima SCIA per cinque serate musicali e una seconda SCIA per attività musicale di ascolto, senza ballo né spettacoli, accompagnata da relazione fonometrica, relazione tecnica e dichiarazione di conformità degli impianti. Il responsabile del settore Polizia Municipale aveva disposto la sospensione immediata degli effetti delle SCIA e diffidato la società dallo svolgimento delle serate, richiamando esigenze di tutela dell’ambiente, del paesaggio, dei beni culturali, della salute e della sicurezza pubblica, l’insufficienza dell’area demaniale a contenere il pubblico, i possibili assembramenti e problemi di viabilità, la collocazione in zona acusticamente sensibile e in area di pregio paesaggistico e culturale, nonché la carenza di autorizzazione demaniale, relazione tecnica e dichiarazione di conformità degli impianti. La società ha inoltre impugnato una nota generale con cui il medesimo responsabile aveva vietato agli esercenti di collocare all’esterno apparecchiature sonore e imposto che la musica interna non fosse udibile dalla pubblica via. Con il ricorso introduttivo sono stati dedotti violazione dell’art. 13 d.l. 5/2012, degli artt. 3 e 19 l. 241/1990 e della l. 447/1995, violazione degli artt. 41 e 97 Cost., violazione del giusto procedimento, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento, erroneità, contraddittorietà, irrazionalità, illogicità, arbitrarietà e sviamento. Con motivi aggiunti, tempestivamente notificati, la società ha dedotto l’incompetenza relativa del responsabile della Polizia Municipale, sostenendo che la competenza spettasse al responsabile del settore Ambiente, SUAP e Innovazione. Ha inoltre contestato il deposito documentale effettuato dal responsabile della Polizia Municipale e le argomentazioni contenute nella relativa relazione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente l’interesse concreto e attuale alla decisione, nonostante le date delle serate fossero ormai trascorse, poiché la pronuncia era utile a orientare l’azione amministrativa futura. Ha qualificato la memoria successiva come motivi aggiunti, poiché conteneva nuove ragioni a sostegno dell’azione di annullamento ed era stata notificata entro il termine decadenziale. Esaminando prioritariamente il vizio di incompetenza relativa, il Collegio ha rilevato che l’art. 2, commi 1 e 2, d.P.R. 160/2010 individua il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento per i procedimenti concernenti l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi. Dal funzionigramma comunale risultava inoltre attribuita al settore Ambiente, SUAP e Innovazione la gestione delle procedure autorizzatorie relative ad attività commerciali e pubblici esercizi, nonché l’emanazione di ordinanze per eventi e manifestazioni; alla Polizia Municipale spettavano invece, per quanto rilevante, le autorizzazioni di pubblica sicurezza, i pareri su concessioni di suolo pubblico e specifiche funzioni di vigilanza. Il TAR ha ritenuto che l’attività programmata consistesse in musica accessoria e complementare alla somministrazione, realizzata con semplici casse acustiche, nel rispetto dei limiti acustici e per un periodo limitato, senza trasformazione del locale in luogo di pubblico spettacolo. Richiamando l’art. 69 TULPS e gli orientamenti amministrativi secondo cui i trattenimenti musicali occasionali e accessori alla ristorazione non sono soggetti al regime autorizzatorio degli artt. 68, 69 e 80 TULPS, ha escluso che si trattasse di pubblico spettacolo o manifestazione pubblica rientrante nella competenza del responsabile della Polizia Municipale. La sua competenza non poteva derivare neppure dall’assenza del responsabile SUAP, poiché il decreto sindacale applicabile prevedeva la sostituzione con altri istruttori direttivi e non con il responsabile della Polizia Municipale. I provvedimenti sono stati pertanto annullati per incompetenza relativa. Le ulteriori censure sono state assorbite, non potendo il giudice dettare le regole della futura azione amministrativa a un organo che non aveva ancora esercitato legittimamente il potere. Le spese sono state compensate, con rimborso del contributo unificato, se versato, a carico del Comune.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 1 e 2, d.P.R. 160/2010

    "Per le finalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge, è individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi"; "Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 [...] sono presentati esclusivamente [...] al SUAP competente".

    Il SUAP è il soggetto pubblico unico di riferimento per i procedimenti concernenti l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi; la competenza ad adottare gli atti incidenti su tali procedimenti spettava, nel caso concreto, al settore comunale Ambiente, SUAP e Innovazione.

  • art. 69 TULPS

    "Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti [...] ovvero dare audizioni all'aperto. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività [...] presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo".

    La disciplina dei pubblici trattenimenti e della relativa SCIA non si applica automaticamente a ogni attività musicale svolta in un pubblico esercizio; nel caso concreto l’attività era accessoria e complementare alla ristorazione e non configurava un pubblico spettacolo.

  • art. 19 l. 241/1990

    La SCIA relativa all’attività programmata costituiva il procedimento nell’ambito del quale doveva essere esercitato il potere amministrativo di controllo e sospensione dall’organo competente.

  • art. 69 TULPS, in relazione agli artt. 68 e 80 TULPS

    Gli spettacoli o trattenimenti musicali occasionali, privi di allestimenti tali da trasformare l’esercizio in locale di pubblico spettacolo e strettamente funzionali alla ristorazione, sono esclusi dal sistema autorizzatorio e dai controlli delle commissioni di vigilanza previsto per i pubblici spettacoli.

  • art. 99 c.p.a.

    Il TAR richiama il principio, enunciato dall’Adunanza Plenaria n. 5/2015, secondo cui il vizio di incompetenza deve essere esaminato prioritariamente e non può essere graduato dalla parte; una volta accertata l’incompetenza, le ulteriori censure sostanziali possono essere assorbite.

Massime di principio

  • Nei procedimenti concernenti l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, il SUAP costituisce il soggetto pubblico unico di riferimento territoriale; l’adozione di provvedimenti incidenti sulla relativa SCIA spetta all’ufficio individuato dall’ordinamento organizzativo dell’ente per tali procedimenti, non a un diverso settore privo di specifica competenza.
  • La musica occasionale, accessoria e complementare alla somministrazione di alimenti e bevande, svolta senza allestimenti o modalità tali da trasformare il pubblico esercizio in un locale di pubblico spettacolo, non è per ciò solo soggetta al regime autorizzatorio proprio degli spettacoli e trattenimenti pubblici.
  • Il responsabile della Polizia Municipale può svolgere attività di vigilanza, verbalizzazione e segnalazione degli illeciti, ma tali funzioni non implicano necessariamente la competenza ad adottare il provvedimento amministrativo di sospensione o divieto dell’attività commerciale quando tale competenza appartenga al SUAP o ad altro settore individuato dall’organizzazione comunale.
  • L’assenza del responsabile competente non consente a un organo diverso di esercitare il relativo potere se l’ordinamento dell’ente prevede specifiche modalità di sostituzione; il provvedimento adottato da un soggetto non incluso tra i sostituti competenti è viziato da incompetenza relativa.
  • Il vizio di incompetenza deve essere esaminato prioritariamente rispetto alle censure sostanziali; accertata l’incompetenza dell’organo emanante, il giudice può annullare l’atto senza esaminare le ulteriori doglianze, non potendo anticipare le regole della futura azione amministrativa dell’organo competente.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneSCIA e liberalizzazioniResponsabile del procedimento e competenza
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiIncompetenzaLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di legalità e tipicità

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