Parere n. 1757/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da -OMISSIS-per l’annullamento del decreto dirigenziale -OMISSIS- in data -OMISSIS- - sanzione disciplinare;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della determinazione della Direzione generale per il personale militare che ha irrogato la sospensione disciplinare dall’impiego per dodici mesi.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato in via straordinaria la sanzione disciplinare di sospensione dall’impiego per dodici mesi, adottata dopo un’inchiesta formale relativa a fatti per i quali il Tribunale di Enna aveva dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine ai reati di associazione per delinquere e truffa in concorso. Ha dedotto: la violazione del principio del ne bis in idem di matrice eurounitaria e convenzionale; l’eccesso di potere per difetto di istruttoria; l’insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto della sanzione, contestando nel merito la valutazione dell’Amministrazione; la compressione del diritto di difesa; e l’insufficienza della motivazione del provvedimento.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il motivo relativo al ne bis in idem: il procedimento penale e quello disciplinare sono autonomi e la stessa condotta può essere valutata in entrambe le sedi, anche sulla base degli elementi raccolti nel procedimento penale, per accertarne autonomamente la rilevanza disciplinare. Le contestazioni che chiedevano una nuova valutazione dei fatti e della gravità della condotta sono state dichiarate inammissibili, perché attinenti al merito e non a vizi di legittimità scrutinabili in sede di ricorso straordinario; il provvedimento non presenta evidenti sintomi di abnormità e non risulta violato il principio di proporzionalità né il gradualismo sanzionatorio. Sono state respinte le doglianze sul diritto di difesa e sul difetto di istruttoria, poiché gli atti attestano un’attività istruttoria, una contestazione chiara e circostanziata e la presentazione di memorie difensive da parte dell’interessato. È stata respinta anche la censura di difetto di motivazione: il provvedimento espone i fatti valutati, le ragioni del loro disvalore e i doveri ritenuti violati, senza che sia necessaria una confutazione analitica di ogni deduzione difensiva, purché risulti che essa sia stata adeguatamente valutata. Il ricorso è stato quindi respinto; l’istanza cautelare è rimasta assorbita.
Osservazioni
Ne bis in idem e autonomia del procedimento disciplinare
Motivo infondato. La conclusione del procedimento penale, anche per prescrizione, non impedisce l’avvio o la prosecuzione del procedimento disciplinare: l’autorità disciplinare può valutare autonomamente i fatti, anche utilizzando gli elementi raccolti in sede penale, e la duplice valutazione della condotta non viola il ne bis in idem.
Contestazione della valutazione dei fatti e della sanzione
Doglianze inammissibili nella parte in cui sollecitano un riesame di merito della ricostruzione dei fatti e dell’apprezzamento disciplinare dell’Amministrazione. Il ricorrente contrappone la propria valutazione a quella dell’autorità senza indicare specifici vizi di legittimità; il provvedimento non manifesta abnormità e non risulta violato il principio di proporzionalità né il gradualismo sanzionatorio.
Diritto di difesa e difetto di istruttoria
Doglianze infondate. Dalla documentazione risulta un’attività istruttoria diretta alla ricostruzione dei fatti, una contestazione degli addebiti chiara e circostanziata e l’effettivo esercizio del diritto di difesa mediante la presentazione di memorie.
Difetto di motivazione
Motivo infondato. La motivazione è congrua se consente di individuare il fatto valutato, le ragioni del disvalore e i doveri che si assumono violati; non è richiesta la confutazione analitica di ogni difesa, purché sia desumibile che le giustificazioni siano state valutate.
Norme richiamate
principio del ne bis in idem
la conclusione del procedimento penale non impedisce l’avvio o la prosecuzione del procedimento disciplinare, posto che il divieto di bis in idem non trova applicazione tra procedimento penale e disciplinare.
Il divieto di bis in idem non preclude la valutazione disciplinare della medesima condotta già oggetto di procedimento penale, poiché i due procedimenti sono autonomi.
principio di autonomia del procedimento penale rispetto a quello disciplinare
l’autorità preposta all’accertamento della responsabilità disciplinare, pur innestandosi sull’attività istruttoria svolta in sede penale, può autonomamente considerare la fondatezza dei fatti addebitati, al fine di valutarne la rilevanza disciplinare.
L’autorità disciplinare può compiere una propria valutazione dei fatti e utilizzare gli elementi acquisiti nel procedimento penale, senza essere vincolata dalla sua conclusione.
principio di proporzionalità dell’azione amministrativa
Nell’ipotesi in esame, il provvedimento sanzionatorio risulta immune da evidenti sintomi di abnormità e, pertanto, non può dirsi violato il canone della proporzionalità dell’azione amministrativa né, secondo la definizione del Consiglio di Stato, il cosiddetto “gradualismo sanzionatorio”.
La censura sulla misura della sanzione non è fondata in assenza di evidenti elementi di abnormità; nel caso concreto non emerge violazione della proporzionalità né del gradualismo sanzionatorio.
obbligo di motivazione del provvedimento disciplinare
ai fini della sufficienza della motivazione, non è necessario che l’Amministrazione dia conto in modo analitico e puntuale delle singole difese del militare e delle ragioni della loro inattendibilità, richiedendosi che sia chiaramente riportato il fatto oggetto di valutazione, le ragioni del disvalore attribuitogli, la violazione dei doveri ipotizzata.
La motivazione della sanzione disciplinare deve rendere riconoscibili il fatto, il disvalore attribuito e i doveri violati, ma non deve confutare analiticamente ogni difesa, purché risulti che le giustificazioni siano state adeguatamente valutate.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte.
La disposizione è applicata per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte.
Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi dell’interessato.
Massime di principio
- La conclusione del procedimento penale non impedisce l’avvio o la prosecuzione del procedimento disciplinare: i due procedimenti sono autonomi e la stessa condotta può essere valutata in entrambe le sedi ai fini dell’accertamento della responsabilità disciplinare.
- L’autorità disciplinare può utilizzare gli elementi istruttori raccolti in sede penale e valutarli autonomamente, senza che sia necessario svolgere una specifica attività istruttoria ulteriore per acquisire mezzi di prova diversi.
- Il ricorso straordinario consente il sindacato sui vizi di legittimità, non il riesame del merito degli apprezzamenti dell’Amministrazione; sono inammissibili le censure che si limitano a contrapporre una ricostruzione personale dei fatti senza indicare un concreto vizio di legittimità.
- La motivazione di un provvedimento disciplinare è sufficiente quando espone il fatto valutato, le ragioni del disvalore e i doveri asseritamente violati; non occorre una confutazione analitica di ogni difesa, purché emerga che le giustificazioni siano state considerate.
Sanzione disciplinare di sospensione dall’impiego per dodici mesi
Il parere della Sezione Prima riguarda un ricorso straordinario proposto da un militare contro il Ministero della difesa, diretto all’annullamento della sanzione disciplinare di sospensione dall’impiego per dodici mesi. La sanzione era stata adottata a seguito di un’inchiesta formale relativa a fatti oggetto di un procedimento penale concluso con una pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
Fatti e censure
Il procedimento disciplinare riguardava fatti contestati anche in sede penale, in relazione ai reati di associazione per delinquere e truffa in concorso. Il ricorrente ha dedotto la violazione del ne bis in idem, il difetto di istruttoria, la lesione del diritto di difesa, l’insufficienza della motivazione e l’erroneità dell’apprezzamento amministrativo sulla sussistenza e rilevanza disciplinare dei fatti.
Autonomia del procedimento disciplinare
La Sezione ha escluso che la conclusione del procedimento penale impedisse l’avvio o la prosecuzione di quello disciplinare. I procedimenti sono autonomi e l’autorità disciplinare può valutare autonomamente la rilevanza dei fatti, anche utilizzando gli elementi istruttori acquisiti in sede penale. La medesima condotta può dunque essere considerata in entrambe le sedi senza violazione del ne bis in idem. Il parere richiama, in questo senso, Cons. Stato, sez. VI, n. 3426/2006, Cons. Stato, sez. II, n. 2814/2021 e Cons. Stato, sez. IV, n. 2218/2020.
Limiti del sindacato in sede di ricorso straordinario
Le doglianze con cui il militare contestava la ricostruzione dei fatti e l’apprezzamento della loro rilevanza disciplinare sono state dichiarate inammissibili nella misura in cui sollecitavano un riesame di merito. Il ricorso straordinario deve fondarsi su motivi di legittimità e non può sostituire la valutazione dell’autorità con quella personale del ricorrente. La discrezionalità amministrativa in materia disciplinare resta sindacabile, secondo il parere, per illogicità, irragionevolezza, difetto di proporzionalità o travisamento; nel caso concreto non sono stati ravvisati evidenti sintomi di abnormità né violazioni della proporzionalità o del gradualismo sanzionatorio. Sono richiamati Cons. Stato, Adunanza plenaria, n. 11/2024, Cons. Stato, sez. II, n. 6653/2025 e n. 305/2024, Cons. Stato, sez. IV, n. 2629/2021 e il parere del Consiglio di Stato sull’affare n. 406/2016 del 12 ottobre 2016.
Istruttoria, difesa e motivazione
Le censure relative al difetto di istruttoria e alla compressione del diritto di difesa sono state respinte: dagli atti risultavano un’attività volta alla ricostruzione dei fatti, una contestazione chiara e circostanziata e la presentazione di memorie difensive da parte dell’interessato. È stata respinta anche la censura di motivazione insufficiente. Per il Consiglio di Stato, il provvedimento disciplinare deve rendere comprensibili il fatto valutato, le ragioni del disvalore e i doveri che si assumono violati, ma non deve necessariamente confutare analiticamente ogni singola difesa, purché risulti che le giustificazioni siano state valutate.
Esito
La Sezione ha espresso parere per il rigetto del ricorso, con assorbimento dell’istanza cautelare. Ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte, in applicazione dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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