Parere n. 861/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario con istanza cautelare proposto dalla Centro Analisi Sorrentino & Co. S.a.s. contro l’Azienda sanitaria locale Napoli 3 Sud per l’annullamento: a) della nota n. 253914 del 22 dicembre 2021 avente ad oggetto "determinazione saldo amministrativo contabile macroarea assistenza specialistica ambulatoriale anno 2011-2016"; b) di ogni altro atto, ancorchè interno e non noto, comunque connesso, presupposto c/o consequenziale, ivi comprese, ove lesive, e per quanto di ragione, delle deliberazioni del direttore generale ASL Napoli 3 Sud: - nn. 509 del 22 giugno 2018, 796 del 15 ottobre 2018 e 645 del 9 luglio 2019 aventi ad oggetto "Definizione regressione tariffaria unica macroarea assistenza specialistica ambulatoriale" rispettivamente per l’anno 2011, 2012 e 2015; - n. 195 del n. 195 del 27 febbraio 2019 “Presa d'atto del decreto del commissario ad acta n. 123 del 10.12.2012 di definizione per l'esercizio 2012 dei limiti di spesa o dei relativi contratti gli erogatori privati di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera. Presa d'atto del decreto del commissario ad acta n. 4 del 14.01.2013 di attuazione del decreto commissariale n. 66 del 19.06.2012. Adempimenti”; - n. 286 del 25 marzo 2019 avente ad oggetto "Presa d'atto del decreto del commissario ad acta n. 88 del 24 luglio 2013 definizione regressione tariffaria unica anno 2013 macro area di assistenza specialistica ambulatoriale”; - n. 516 del 28 maggio 2019 avente ad oggetto “Rettifica delibera n. 286/2019 ridefinizione regressione tariffaria unica anno 2013 macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale”; - n. 585 del 20 giugno 2019 avente ad oggetto "Rettifica ed integrazione della deliberazione del direttore generale n. 516 del 28 maggio 2019 ridefinizione regressione tariffaria unica anno 2013 macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale”; - n. 914 del 4 novembre 2019 avente ad oggetto "Rettifica ed integrazione della. deliberazione del direttore generale n. 585 del 20 giugno 2013 ridefinizione regressione tariffaria unica anno 2013 macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale"; - n. 586 del 20 giugno 2019 avente ad oggetto "Presa d'atto del decreto del commissario ad acta n. 129 del 31 ottobre 2014 definizione regressione tariffaria unica anno 2014 macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale"; - n. 644 del 9 luglio 2019 avente ad oggetto “Rettifica delibera n. 586/2019 “Ridefinizione regressione tariffaria unica anno 2014 macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale”;- - n. 1070 del 17 dicembre 2019 avente ad oggetto "Presa d'atto del decreto del commissario ad acta n. 89 del 8 agosto 2016 definizione regressione tariffaria unica arma 2016 macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale/assistenza termale”, tutte richiamate per relationem nella nota della Asl Napoli 3 Sud gravata sub a).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della nota ASL n. 253914 del 22 dicembre 2021, relativa alla determinazione del saldo amministrativo-contabile e al recupero della regressione tariffaria unica per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale rese negli anni 2011-2016, nonché delle deliberazioni presupposte.
Esito
La questione giuridica
La ricorrente, laboratorio di analisi autorizzato e accreditato con il Servizio sanitario regionale, contesta la determinazione della regressione tariffaria unica (RTU) e la conseguente richiesta di recupero relativa agli anni 2011-2016. Deduce la violazione dell'art. 3, comma 1, della legge n. 241/1990, dell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, l'eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, la lesione del legittimo affidamento e l'ingiustizia manifesta. In particolare, sostiene che la nota del 22 dicembre 2021 motivi per relationem mediante il richiamo alle deliberazioni di definizione della RTU, adottate e comunicate a distanza di anni dagli esercizi di riferimento, e lamenta l'eccessiva dilatazione temporale tanto nella determinazione della RTU quanto nella richiesta di pagamento. Il Ministero della salute e l'ASL eccepiscono il difetto di giurisdizione, l'inammissibilità della nota quale atto endoprocedimentale non autonomamente impugnabile e la tardività del ricorso per mancata tempestiva impugnazione delle deliberazioni di definizione della RTU. La Sezione deve preliminarmente chiarire se la controversia appartenga alla giurisdizione ordinaria o amministrativa, verificando in particolare la natura e il contenuto delle deliberazioni di definizione della RTU e il ruolo dei criteri utilizzati per ripartire tra le strutture accreditate il superamento del tetto di spesa.
Il parere
La Sezione ritiene che l'affare non sia maturo per la decisione e dispone un supplemento istruttorio, lasciando impregiudicate tutte le questioni di rito e di merito. Richiama l'ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 32259 del 21 novembre 2023, secondo cui le controversie relative alle sole intimazioni di pagamento o alle modalità meramente contabili di applicazione della regressione tariffaria rientrano nella giurisdizione ordinaria, trattandosi di atti paritetici incidenti sul corrispettivo contrattuale. La Sezione rileva tuttavia che nel caso esaminato sono impugnate anche le deliberazioni di definizione della RTU e che non è chiaro se tali atti siano meramente attuativi di criteri stabiliti a monte oppure se stabiliscano, anche mediante l'istruttoria del tavolo tecnico, i criteri di riparto della regressione tra le singole strutture. Tale distinzione è decisiva per valutare la sussistenza di un esercizio di potere autoritativo e, quindi, della giurisdizione amministrativa. Il Ministero della salute dovrà integrare la relazione, acquisendo se necessario chiarimenti dalla Regione Campania e dall'ASL Napoli 3 Sud, indicando il fondamento giuridico della RTU, la fonte e il contenuto dei criteri di riparto, il rapporto tra tali criteri e le deliberazioni impugnate, l'eventuale incidenza dell'accoglimento sugli importi richiesti agli operatori non ricorrenti e la posizione di eventuali controinteressati. Dovrà inoltre chiarire se le deliberazioni siano state comunicate o pubblicate e trasmettere le pertinenti deliberazioni regionali. Il supplemento istruttorio dovrà essere depositato entro novanta giorni, previa partecipazione alle parti, cui dovrà essere assegnato un termine non inferiore a dieci giorni per osservazioni o controdeduzioni. La trattazione è rinviata a una successiva adunanza.
Osservazioni
Giurisdizione sulla determinazione della RTU
Occorre chiarire se le deliberazioni di definizione della regressione tariffaria unica siano meramente attuative di criteri già stabiliti a monte, oppure se esercitino un margine di discrezionalità o stabiliscano esse stesse i criteri di riparto tra le strutture accreditate. La distinzione è necessaria per stabilire se la controversia rientri nella giurisdizione amministrativa o in quella ordinaria.
Fondamento giuridico del meccanismo RTU
Il Ministero deve indicare il fondamento giuridico specifico del meccanismo della regressione tariffaria unica, mediante l'individuazione della norma o delle deliberazioni regionali che lo hanno introdotto e disciplinato.
Criteri di riparto della regressione tariffaria
Devono essere individuate la fonte e il contenuto dei criteri utilizzati per determinare il contributo di ciascuna struttura al superamento del tetto di spesa di branca o macroarea, nonché il rapporto tra tali criteri, le tabelle allegate alle deliberazioni impugnate e le deliberazioni stesse.
Eventuali controinteressati
Il Ministero deve chiarire se l'eventuale accoglimento del ricorso comporterebbe la rideterminazione in aumento degli importi di RTU richiesti agli operatori non ricorrenti, al fine di verificare l'eventuale presenza di controinteressati ai quali il ricorso non risulta notificato.
Comunicazione o pubblicazione delle deliberazioni
Deve essere chiarito se le deliberazioni di regressione tariffaria impugnate siano state comunicate o pubblicate, per consentire alla Sezione di valutare i profili di ricevibilità e ammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, l. 241/1990
È invocato dalla ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione della determinazione del saldo e della richiesta di recupero; la Sezione non definisce ancora nel merito la relativa censura.
art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992
È richiamato dalla ricorrente quale parametro della disciplina dei rapporti contrattuali con le strutture private accreditate; la Sezione non ne fornisce in questa fase un'interpretazione conclusiva.
art. 9 d.P.R. 1199/1971
Costituisce il quadro procedurale del ricorso straordinario e dell'acquisizione del parere del Consiglio di Stato, secondo quanto emerge dalla natura dell'affare.
ordinanza Sezioni Unite Cassazione n. 32259 del 21 novembre 2023
"si tratta [...] di doglianze tutte vertenti sulle modalità e i tempi con cui è stata disposta la regressione tariffaria"
La giurisdizione ordinaria sussiste quando sono contestate soltanto le modalità e i tempi di applicazione della RTU o le intimazioni di pagamento a valle, in quanto l'ASL agisce iure privatorum mediante atti paritetici incidenti sul corrispettivo contrattuale. La Sezione precisa tuttavia che occorrono ulteriori accertamenti quando siano impugnate anche le deliberazioni che definiscono la RTU.
delibera Giunta regionale Campania n. 2451 del 1° agosto 2003
È indicata come atto regionale che ha introdotto il meccanismo della RTU; la Sezione ne richiede la trasmissione per verificare il fondamento e i criteri del sistema.
Massime di principio
- Quando una controversia relativa alla regressione tariffaria riguarda esclusivamente le intimazioni di pagamento o le modalità contabili di applicazione di criteri già definiti, l'ASL opera in posizione paritetica e la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria.
- Quando sono impugnate anche le deliberazioni che definiscono la regressione tariffaria, la giurisdizione non può essere stabilita senza verificare se tali deliberazioni siano meramente esecutive di criteri predeterminati oppure se contengano scelte discrezionali o criteri nuovi di riparto tra le strutture accreditate.
- L'individuazione della giurisdizione nelle controversie sulla regressione tariffaria richiede l'esame della fonte giuridica del meccanismo, della fonte dei criteri di riparto e del rapporto tra tali criteri e gli atti con cui sono quantificati gli importi richiesti alla singola struttura.
- Quando l'eventuale accoglimento del ricorso può incidere sugli importi dovuti da operatori non ricorrenti, occorre verificare la presenza di controinteressati e la necessità della relativa notificazione.
Regressione tariffaria unica e giurisdizione sul ricorso straordinario
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un laboratorio di analisi privato accreditato contro l'ASL Napoli 3 Sud, avente a oggetto la determinazione del saldo amministrativo-contabile e il recupero di somme per regressione tariffaria unica (RTU) riferita agli anni 2011-2016.
Premesse e richiesta
La ricorrente impugna la nota ASL n. 253914 del 22 dicembre 2021 e le deliberazioni presupposte con cui sono state definite le regressioni tariffarie relative ai singoli esercizi. Deduce la violazione dell'art. 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e dell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, lesione del legittimo affidamento e ingiustizia manifesta.
La censura principale riguarda la motivazione per relationem della nota di saldo, fondata sul richiamo alle deliberazioni di definizione della RTU, e il notevole intervallo temporale tra gli esercizi di riferimento, l'adozione delle deliberazioni e la comunicazione delle richieste di pagamento. La ricorrente contesta inoltre che la definizione della RTU sia avvenuta a distanza di molti anni, senza una chiara spiegazione delle ragioni del ritardo.
Eccezioni dell'amministrazione
L'ASL e il Ministero della salute hanno eccepito:
- il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
- l'inammissibilità della nota impugnata, ritenuta un atto endoprocedimentale di accertamento del credito non autonomamente lesivo;
- la tardività del ricorso, per mancata tempestiva impugnazione delle deliberazioni di definizione della RTU, pubblicate sull'albo pretorio aziendale;
- l'infondatezza delle censure nel merito.
La Sezione non esamina definitivamente tali questioni.
Quadro sulla regressione tariffaria
La RTU opera nel sistema di remunerazione delle prestazioni rese da soggetti privati accreditati con il Servizio sanitario regionale. Quando viene superato il budget assegnato ai centri accreditati, l'ASL determina una riduzione tariffaria sul fatturato complessivo della struttura.
Le deliberazioni impugnate richiamano le deliberazioni della Giunta regionale, a partire dalla delibera n. 2451 del 1° agosto 2003, che avrebbero introdotto e successivamente aggiornato il meccanismo della RTU. Non emerge però con sufficiente chiarezza quali siano i criteri utilizzati per imputare alla singola struttura il superamento del tetto di spesa fissato per la branca o macroarea.
Orientamenti sulla giurisdizione
La Sezione richiama l'ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 32259 del 21 novembre 2023. Secondo tale pronuncia, le contestazioni relative esclusivamente alle modalità e ai tempi di applicazione della regressione tariffaria, nonché agli atti di intimazione del pagamento a valle della deliberazione di RTU, riguardano profili patrimoniali del rapporto contrattuale. In tali casi l'ASL agisce iure privatorum, mediante atti paritetici, e la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
La Sezione rileva tuttavia che il presente ricorso investe anche le deliberazioni di definizione della RTU. Perciò non è sufficiente qualificare la controversia sulla base della sola richiesta di pagamento. Occorre verificare se le deliberazioni impugnate si limitino ad applicare criteri predeterminati oppure se stabiliscano esse stesse, eventualmente sulla base dell'istruttoria del tavolo tecnico, i criteri di riparto della regressione. Nel secondo caso potrebbe venire in rilievo l'esercizio di un potere autoritativo e, conseguentemente, la giurisdizione amministrativa.
La Sezione segnala che la giurisprudenza successiva non è univoca: il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 5418 del 23 giugno 2025, ha riconosciuto la giurisdizione amministrativa in una controversia in materia, mentre il TAR Campania, Napoli, sez. I, con sentenza n. 4526 del 2 agosto 2024, ha affermato la giurisdizione ordinaria.
Incombenti istruttori
Il Ministero della salute dovrà integrare la relazione istruttoria, previa interlocuzione, se necessaria, con la Regione Campania e con l'ASL Napoli 3 Sud, chiarendo:
- il fondamento giuridico specifico del meccanismo della RTU;
- la fonte dei criteri di riparto tra le strutture del superamento del tetto di spesa di branca o macroarea;
- il contenuto di tali criteri e il loro rapporto con le deliberazioni di definizione della RTU;
- se le deliberazioni siano meramente esecutive o dispongano di un margine di discrezionalità, ovvero stabiliscano direttamente i criteri di riparto;
- se l'eventuale accoglimento del ricorso possa determinare un aumento degli importi richiesti agli operatori non ricorrenti e, quindi, la presenza di controinteressati;
- se le deliberazioni impugnate siano state comunicate o pubblicate, ai fini della valutazione della ricevibilità e dell'ammissibilità del ricorso.
Dovranno inoltre essere trasmesse la delibera della Giunta regionale n. 2451 del 1° agosto 2003 e le ulteriori deliberazioni regionali che disciplinano in generale il meccanismo della RTU negli anni interessati.
Decisione interlocutoria
La Sezione dispone gli incombenti istruttori senza pregiudicare alcuna questione processuale o sostanziale. Il Ministero dovrà depositare la relazione integrativa entro novanta giorni dalla comunicazione del parere, previa trasmissione alle parti, alle quali dovrà essere assegnato un termine non inferiore a dieci giorni per eventuali osservazioni o controdeduzioni. La trattazione del ricorso è rinviata a una successiva adunanza.
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