Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6967/2023 del 08/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Rimborso delle ritenute operate sui dividendi percepiti in relazione a partecipazioni in UniCredit S.p.A.; l'Agenzia aveva negato il rimborso sostenendo che la richiedente non fosse la beneficiaria effettiva dei proventi e dunque non legittimata a ottenere il rimborso; la controversia ha riguardato altresì l'effetto di una scissione societaria intervenuta dopo la distribuzione dei dividendi ma prima della richiesta di rimborso e la conseguente legittimazione della società subentrante a chiedere il rimborso

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo fondato sull'omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360 n.5 c.p.c., ritenendo che la censura riguardasse valutazioni di diritto e di motivazione e non un fatto storico-naturalistico. Sul secondo motivo, ha ritenuto infondato il vizio di violazione della normativa fiscale e dei principi sul beneficiario effettivo: secondo la giurisprudenza della Corte (Cass. S.U. n. 23225/2016) la scissione produce una successione a titolo particolare nella posizione giuridica e nei diritti relativi, per cui la società risultante dalla scissione è subentrata nella posizione di beneficiario effettivo e quindi era legittimata a chiedere il rimborso. Condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di giudizio a favore della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

    Il vizio denunciabile riguarda l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo inteso come fatto in senso storico-naturalistico; non comprende omissioni su argomentazioni o deduzioni difensive di natura giuridica.

  • art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

    Fondamento per censurare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; applicato nel ricorso ma la Corte ha ritenuto il motivo relativo infondato sul merito sostanziale.

  • art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (conv. L. 7 agosto 2012, n. 134)

    Riformulazione della disciplina degli apparecchi di impugnazione che ha inciso sulla formulazione dell'art. 360 c.p.c.; richiamata in relazione all'interpretazione del vizio per cassazione.

  • artt. 2506 e ss. cod. civ. (disciplina della scissione societaria)

    La scissione determina una successione a titolo particolare nella posizione giuridica sostanziale e nei diritti relativi; la società risultante dalla scissione subentra nella qualità di beneficiario effettivo e nella legittimazione a chiedere il rimborso tributario.

  • art. 27 d.P.R. n. 600 del 1973

    Norma fiscale citata nel ricorso in relazione ai presupposti di rimborso delle ritenute; la Corte ha ritenuto che l'interpretazione della CTR, sul punto collegato alla successione per scissione, fosse corretta.

  • art. 10 Convenzione Italia - Austria

    Richiamata dall'Agenzia in tema di normativa convenzionale applicabile ai profili fiscali e di beneficiario effettivo; non ha mutato l'esito, posto che la questione decisiva è risultata essere la successione giuridica per scissione.

  • art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973

    Norma richiamata dall'Agenzia nell'impugnazione; la Corte non ha ritenuto sussistere una falsa applicazione rilevante alla luce della successione per scissione.

  • artt. 63 e 65 TFUE

    Articoli del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativi alla libera circolazione dei capitali richiamati dall'Agenzia; la Corte non ne ha fatto un elemento decisivo rispetto alla questione di successione e legittimazione al rimborso.

  • art. 2697 cod. civ. (onere della prova)

    Richiamato dall'Agenzia per contestare il riparto dell'onere probatorio circa la qualità di beneficiario effettivo; la Corte ha ritenuto che la documentazione e le regole sulla successione per scissione rendessero legittima la richiesta del successore.

  • Provvedimento di diniego dell'Ufficio (testo richiamato nella sentenza)

    la beneficiaria effettiva dei proventi è un'altra società Bausparkasse Wustenrot AG Salisburgo"; "È escluso pertanto che si possa accogliere l'istanza presentata da un soggetto diverso dal reale percettore

    L'Ufficio aveva ritenuto che il rimborso spettasse a una diversa entità (la società austriaca) e che quindi non potesse essere accolto l'istanza della richiedente. La Corte ha osservato che, però, tale statuizione non considerava l'effetto traslativo della scissione e la successione nei diritti da questa prodotta.

  • Giurisprudenza citata (Cass. S.U. n. 23225/2016; Cass. n. 26305/2018; Cass. n. 22397/2019)

    La S.U. 23225/2016 è stata richiamata per il principio che la scissione trasferisce la posizione giuridica e i diritti relativi alla società risultante; le pronunce del 2018/2019 sono state utilizzate per precisare i limiti dell'art. 360 c.p.c. in tema di cassazione per omesso esame di fatto.

Massime di principio

  • La scissione societaria (artt. 2506 ss. c.c.) produce una successione a titolo particolare nei diritti e nella posizione giuridica: il soggetto risultante dalla scissione può subentrare nella qualifica di beneficiario effettivo e nella legittimazione a chiedere rimborsi tributari relativi a fatti pregressi.
  • Una censura per omesso esame di fatto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.5 c.p.c. è ammissibile solo se concerne l'omissione di un fatto in senso storico-naturalistico; non è il rimedio appropriato per contestare valutazioni giuridiche o argomentazioni del giudice di merito.
  • L'onere della prova sulla qualità di beneficiario effettivo resta rilevante, ma la prova documentale della successione societaria (es. atto di scissione) può trasferire la legittimazione a esercitare i diritti reclamati anche se l'evento impositivo è avvenuto prima della scissione.
  • Un provvedimento amministrativo che affermi che un diverso soggetto era il "beneficiario effettivo" deve essere valutato alla luce degli effetti delle operazioni societarie intercorse: l'amministrazione non può escludere automaticamente la legittimazione del successore senza considerare la disciplina della successione per scissione.
  • Nelle controversie tributarie in cui sono coinvolti profili di diritto societario transazionale (scissioni, fusioni, successioni), i principi di diritto societario (e relativi precedenti di cassazione) possono determinare la legittimazione sostanziale al rimborso, indipendentemente dalle indicazioni iniziali dell'ufficio.
  • Richieste di rimborso presentate da entità che hanno cambiato ragione sociale o codice fiscale per effetto di riorganizzazioni societarie devono essere esaminate concretamente: la mera differenza di codice fiscale o di denominazione non esclude, di per sé, la successione nei diritti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.