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Sentenza

Sentenza n. 1421/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificata in data -OMISSIS-a mezzo messo comunale, con oggetto “Demolizione di opere abusive realizzate presso l'immobile sito in Regione -OMISSIS-. -OMISSIS-, distinto al Catasto Terreni Foglio -OMISSIS-, numero -OMISSIS-”, unitamente all'allegata planimetria; - della comunicazione prat. -OMISSIS-, di avvio del procedimento e di contestazione di abuso edilizio ai sensi degli artt. 7 e 8 della l. 241/1990 del 27 aprile 2023, notificata in data -OMISSIS- a mezzo messo comunale, unitamente all'allegata planimetria; - di ogni altro atto presupposto, antecedente, consequenziale e comunque connesso ai provvedimenti impugnati, nonché di ogni altro verbale, parere, proposta, valutazione ed atto richiamato in quelli impugnati o ad essi connesso, ancorché non conosciuto, ivi compresa – ove occorrendo – la relazione di sopralluogo redatta dai tecnici comunali in data -OMISSIS- (non conosciuta e richiamata in tale provvedimento); per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 15.7.2024: - del provvedimento della Città di Piossasco, Settore Territorio, Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata, del -OMISSIS-, Prat. n. -OMISSIS-, di “Notifica di accertamento di inottemperanza all’ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-”, notificato il -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, antecedente, consequenziale e comunque connesso al provvedimento impugnato, nonché di ogni altro verbale, parere, proposta, valutazione ed atto richiamato in quello impugnato o ad esso connesso, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202400170

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione di un bungalow prefabbricato, una roulotte utilizzata come abitazione e scarichi di acque reflue, nonché accertamento di inottemperanza all'ordine di demolizione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione, preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, deducendo violazione della normativa edilizia statale e regionale, erronea qualificazione delle opere, insussistenza dei presupposti, difetto di istruttoria, difetto di ponderazione, irragionevolezza, motivazione incongruente o contraddittoria, illogicità manifesta, travisamento e perplessità. In particolare, ha contestato l'erroneità e la non intellegibilità dell'ordinanza, sostenendo che i manufatti indicati ai punti a) e b) non fossero precisamente individuabili e avessero scarsa o nulla rilevanza edilizia. Con i motivi aggiunti ha impugnato l'accertamento di inottemperanza, deducendo, da un lato, la violazione dell'art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001 per la mancata previa notificazione del verbale delle operazioni di accertamento, con lesione del diritto di difesa, e, dall'altro, l'invalidità derivata dalle censure già proposte contro l'ordinanza di demolizione. In memoria ha inoltre evidenziato una discrasia tra la descrizione testuale dei mappali e la planimetria allegata.

La decisione

Il TAR ha respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Quanto all'ordinanza di demolizione, ha ritenuto irrilevante la discrasia tra la parte testuale e la planimetria, poiché i manufatti erano comunque chiaramente descritti nella loro consistenza e risultavano insistenti su entrambi i mappali interessati. Il bungalow prefabbricato e la roulotte, utilizzati come abitazioni, insieme agli scarichi di acque reflue direttamente collegati al terreno e privi di autorizzazione, rientrano nella nozione di interventi di nuova costruzione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), e in particolare e.5), d.P.R. 380/2001. Per la loro realizzazione era quindi necessario il permesso di costruire ex art. 10, comma 1, lett. a), d.P.R. 380/2001; in sua assenza, il Comune ha legittimamente ingiunto la demolizione. Sono stati ritenuti irrilevanti anche la rappresentazione di alcune aree come già appartenenti al Comune, le difformità rispetto a una precedente planimetria e la successiva rimozione dei manufatti, trattandosi di circostanze non idonee a escludere l'abusività originaria. Quanto ai motivi aggiunti, il TAR ha escluso che la mancata notificazione del verbale di accertamento dell'inottemperanza incidesse sulla validità o sull'efficacia dell'acquisizione. L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale prevista dall'art. 31 d.P.R. 380/2001 si produce automaticamente allo scadere del termine di novanta giorni senza demolizione e ripristino; l'atto successivo ha natura dichiarativa e vincolata, mentre il verbale di accertamento è un atto endoprocedimentale meramente preparatorio. Non è pertanto necessaria una specifica comunicazione al privato del verbale né una comunicazione di avvio del procedimento acquisitivo. Le spese sono state compensate di fatto, con statuizione di nulla per le spese, in ragione della mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, lett. e5), d.P.R. 380/2001

    l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti

    Manufatti prefabbricati e roulotte utilizzati come abitazioni costituiscono interventi di nuova costruzione, salvo le eccezioni previste dalla norma.

  • art. 10, comma 1, lett. a), d.P.R. 380/2001

    La realizzazione degli interventi di nuova costruzione individuati dall'art. 3, comma 1, lett. e), richiede il preventivo permesso di costruire.

  • art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001

    L'inottemperanza all'ordine di demolizione entro il termine di legge determina l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale; l'effetto acquisitivo è automatico e l'atto successivo ha natura dichiarativa e vincolata.

  • artt. 27, 31 e 35 d.P.R. 380/2001

    In presenza di opere edilizie abusive realizzate senza il necessario titolo, l'amministrazione può adottare i provvedimenti repressivi e ripristinatori previsti dalla disciplina edilizia.

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio del procedimento e di contestazione dell'abuso è stata effettuata prima dell'ordinanza di demolizione; tale profilo non ha determinato l'illegittimità dell'atto.

  • artt. 25 e 54 l.r. Piemonte 56/1977

    Le censure fondate sulla normativa urbanistica regionale sono state ritenute infondate, senza che il testo espliciti una distinta interpretazione delle singole disposizioni.

Massime di principio

  • L'installazione di un manufatto leggero prefabbricato o di una roulotte utilizzata stabilmente come abitazione rientra tra gli interventi di nuova costruzione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e5), d.P.R. 380/2001 e richiede il preventivo permesso di costruire, salvo le eccezioni espressamente previste dalla disposizione.
  • L'ordinanza di demolizione è sufficientemente determinata quando consente di individuare con chiarezza le opere abusive nella loro consistenza, anche se sussistono inesattezze o discrasie tra la descrizione testuale e la planimetria, purché tali difformità non rendano incerta l'identificazione degli abusi.
  • L'acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio comunale prevista dall'art. 31 d.P.R. 380/2001 si produce automaticamente allo scadere del termine di novanta giorni assegnato per la demolizione e il ripristino, in caso di inottemperanza.
  • L'atto di acquisizione conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione ha natura dichiarativa e vincolata; il verbale di accertamento dell'inottemperanza è un atto endoprocedimentale e la sua mancata notificazione al destinatario non impedisce il perfezionamento degli effetti acquisitivi già prodotti per legge.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioni
RamiEdilizia
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneAutotutela decisoria

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