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Sentenza

Sentenza n. 922/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento - del Decreto n. 640 del 4.07.2025 con il quale l’USR Emilia Romagna, in persona del suo Direttore Generale pro tempre, ha approvato la Graduatoria Definitiva di Merito relativa alla procedura concorsuale bandita con D.D.G. 2575 del 6.12.2023, per i posti comuni nella scuola secondaria di secondo grado - classe di concorso AB25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (INGLESE) per la Regione Emilia Romagna e dell’allegato elenco, nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente; - dei successivi Decreti nn. 720 dell’11.07.2025, 1085 del 22.08.2025, 1087 del 25.08.2025 e 1121 del 26.08.2025 con i quali l’USR Emilia Romagna, in persona del suo Direttore Generale pro tempre, ha approvato, rettificato e integrato la Graduatoria Definitiva di Merito relativa alla procedura concorsuale bandita con D.D.G. 2575 del 6.12.2023, per i posti comuni nella scuola secondaria di secondo grado - classe di concorso AB25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (INGLESE) per la Regione Emilia Romagna e dell'allegato elenco, nella parte in cui non includono il nominativo del ricorrente; - della scheda di valutazione dei titoli relativa al ricorrente come predisposta dalla Commissione valutatrice nonché di ogni altro atto connesso, presupposto ovvero consequenziale, anche di estremi ignoti, che sin d’ora ci si riserva di impugnare; e declaratoria, anche in via cautelare, del diritto del ricorrente a ottenere la valutazione di tutti i titoli così come dichiarati ai fini della utile partecipazione alla procedura concorsuale bandita con D.D.G. 2575 del 6.12.2023, per i posti comuni nella scuola secondaria di secondo grado - classe di concorso AB25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (INGLESE) per la Regione Emilia-Romagna.

Giustizia amministrativa202501360

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva di merito e successive rettifiche della procedura concorsuale per la classe AB25, nella parte in cui non attribuiscono al ricorrente 12,5 punti per il superamento delle prove di un precedente concorso e non lo includono tra i vincitori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva e le successive rettifiche della procedura concorsuale bandita con D.D.G. n. 2575/2023 per la classe di concorso AB25, deducendo violazione del D.M. n. 205/2023 e dell'Allegato B, del D.D. n. 2575/2023, del precedente D.D. n. 499/2020, del D.D. n. 23/2022, degli artt. 3, 4, 95 e 97 Cost. e dell'art. 3 l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta e sviamento. In particolare, sosteneva che il superamento di tutte le prove del precedente concorso ordinario avrebbe dovuto comportare l'attribuzione di 12,5 punti, anche se la relativa graduatoria non era ancora stata pubblicata alla data di scadenza della domanda per il nuovo concorso. Il ricorrente affermava inoltre che l'Amministrazione avesse omesso una motivazione adeguata e un'istruttoria in contraddittorio. Il Ministero eccepiva il difetto di interesse per mancata prova di resistenza e rilevava che il titolo era stato trasmesso a un indirizzo PEC ministeriale anziché alla competente commissione nel termine previsto, contestando comunque nel merito la fondatezza del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, assorbendo le eccezioni preliminari. Ha interpretato la previsione dell'Allegato B al D.M. n. 205/2023, relativa all'inserimento nella graduatoria di merito o al superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario, nel senso che il concorso precedente deve essere già concluso, con pubblicazione della relativa graduatoria, alla data di scadenza del termine per presentare la domanda del nuovo concorso. Il mero superamento delle prove, in assenza della conclusione della procedura, non è sufficiente. Tale interpretazione evita di favorire irragionevolmente i candidati che, per mera calendarizzazione ministeriale, abbiano sostenuto prima la prova orale rispetto ad altri concorrenti. L'art. 7, comma 7, del D.D. n. 499/2020, attribuendo all'USR competente l'attestazione dell'abilitazione, conferma che l'esito della procedura deve essere definito; inoltre, il modulo di domanda richiedeva la data e l'ufficio di pubblicazione della graduatoria. Poiché la graduatoria del precedente concorso era stata pubblicata il 18 giugno 2024, dopo la scadenza del 9 gennaio 2024 per la domanda del nuovo concorso, l'Amministrazione ha legittimamente negato i 12,5 punti. Sono state ritenute infondate anche le censure relative a motivazione, istruttoria e contraddittorio, poiché la valutazione aveva natura vincolata e non avrebbe potuto avere diverso contenuto. Le spese sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • D.M. n. 205/2023, Allegato B

    Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto (per ciascun titolo)

    Il punteggio aggiuntivo di 12,5 punti presuppone che il precedente concorso sia già concluso, con pubblicazione della relativa graduatoria, alla data di scadenza della domanda per il nuovo concorso.

  • art. 7, comma 7, D.D. n. 499/2020

    L’Ufficio Scolastico Regionale responsabile della procedura è competente all’attestazione della relativa abilitazione

    L'attestazione dell'abilitazione presuppone la conclusione della procedura concorsuale e la stabilizzazione dei relativi esiti.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    La censura di difetto di motivazione è stata ritenuta infondata in ragione della natura vincolata della valutazione ministeriale.

  • artt. 3, 4, 95 e 97 Cost.

    Le relative censure costituzionali sono state respinte insieme alle doglianze principali, in quanto l'interpretazione della lex specialis e la mancata attribuzione del punteggio sono risultate legittime.

Massime di principio

  • Ai fini dell'attribuzione di un punteggio premiale previsto per l'inserimento nella graduatoria di merito o per il superamento di tutte le prove di un precedente concorso, il concorso precedente deve essere già concluso, con pubblicazione della relativa graduatoria, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda del nuovo concorso.
  • Il mero superamento delle prove di una procedura concorsuale non ancora conclusa non è sufficiente a integrare il requisito del precedente concorso quando la lex specialis collega il beneficio all'inserimento nella graduatoria di merito o al superamento di tutte le prove di un concorso precedente.
  • L'interpretazione della lex specialis che richiede la conclusione del precedente concorso è giustificata dall'esigenza di assicurare parità di trattamento tra candidati, evitando che la diversa calendarizzazione delle prove orali attribuisca un vantaggio casuale a chi sia stato esaminato prima della scadenza della domanda del nuovo concorso.
  • Quando la valutazione del titolo è vincolata e, alla luce della lex specialis, l'Amministrazione non dispone di alternative decisionali, le censure di difetto di motivazione, istruttoria e contraddittorio non possono condurre all'annullamento se l'esito dell'attività amministrativa non avrebbe potuto essere diverso.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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