Sentenza n. 140/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza della Sentenza n. 640/2025 del 11.02.2025, emessa dal Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, pubblicata il 11.02.2025, nell’ambito del procedimento RG n.1648/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo che riconosceva la Carta Docente per l'anno scolastico 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto a ottenere la Carta Docente di importo annuo pari a euro 500 per l'anno scolastico 2020/2021, condannando il Ministero all'emissione della carta e all'accredito dell'importo, oltre interessi e rivalutazione. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione, producendo la documentazione relativa al passaggio in giudicato del titolo e alla notifica dello stesso, nonché all'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ai sensi dell'art. 114 c.p.a., ritenendo integrati i presupposti dell'ottemperanza: il titolo giudiziale era passato in giudicato e il termine per l'adempimento era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, provvedendo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione al pagamento delle somme dovute, inclusi interessi e rivalutazione, secondo il titolo esecutivo. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, da attivarsi su istanza della parte entro ulteriori sessanta giorni. Ha inoltre applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato all'amministrazione per adempiere. Il munus del commissario è stato qualificato come obbligatorio e non rifiutabile; sono state impartite prescrizioni sulle modalità telematiche di deposito degli atti e richiamata la possibile responsabilità amministrativa per ritardi nell'esecuzione. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 189, oltre accessori, IVA, CPA e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre, su richiesta, la penalità di mora per l'inadempimento.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere fissata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine giudiziale di pagamento fino all'adempimento o alla scadenza del termine assegnato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da titolo esecutivo concorre a integrare il presupposto per l'azione di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La disciplina relativa alla nomina e all'operato del commissario nei giudizi di ottemperanza per condanne pecuniarie può essere applicata analogicamente anche ad altri titoli di pagamento.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Prevede la Carta Docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, nella misura riconosciuta dal titolo giudiziale azionato.
art. 26 c.p.a.
Giustifica la regolazione delle spese del giudizio amministrativo secondo il criterio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Costituisce il riferimento per la condanna alle spese della parte soccombente.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente dimostri il passaggio in giudicato del titolo azionato e l'inutile decorso del termine previsto per l'adempimento dell'amministrazione.
- In presenza di una condanna giudiziale al pagamento di somme di denaro, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione il pagamento integrale entro un termine determinato e nominare, per l'eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata, per le condanne pecuniarie, in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine giudiziale di pagamento e fino all'adempimento o alla scadenza del termine assegnato.
- Il munus di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- La disciplina sulla gestione commissariale prevista per l'ottemperanza a decreti di condanna pecuniaria emessi ai sensi della legge n. 89/2001 può essere applicata analogicamente anche all'esecuzione di altri titoli giudiziali aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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