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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03696/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino straniero trattenuto presso un CPR ha impugnato dinanzi alla Corte di cassazione l'ordinanza del Tribunale che aveva accolto la richiesta della Questura di prorogare per ulteriori sessanta giorni il trattenimento, ai sensi dell'art. 6, comma 8, d.lgs. n. 142/2015, perché nel frattempo il trattenuto aveva proposto ricorso giurisdizionale avverso il diniego della protezione internazionale e aveva chiesto la sospensiva. Con il primo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 10 e 13 d.lgs. n. 286/1998, sostenendo l'illegittimità della proroga del trattenimento per la pretesa illegittimità del decreto di espulsione presupposto e per l'erronea qualificazione della fattispecie espulsiva, oltre all'incompatibilità del fotosegnalamento allo sbarco con l'ipotesi di sottrazione ai controlli di frontiera. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 6 d.lgs. n. 142/2015 e degli artt. 27, comma 3, e 28-bis d.lgs. n. 25/2008, lamentando il superamento dei limiti della procedura accelerata di protezione internazionale, la tardività dell'audizione personale e l'omessa informazione del ritardo al richiedente trattenuto, con conseguente cessazione del trattenimento.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto solo contro una delle autonome rationes decidendi poste dal Tribunale a fondamento dell'ordinanza impugnata; in particolare, il Tribunale aveva sia richiamato una preclusione derivante da precedenti decisioni del Giudice di pace, sia esaminato nel merito la diversa doglianza sulla natura clandestina dell'ingresso. Il secondo motivo è stato invece ritenuto infondato, poiché la proroga del trattenimento era stata richiesta e disposta correttamente nell'ambito dell'art. 6, commi 7 e 8, d.lgs. n. 142/2015, durante la pendenza del giudizio giurisdizionale sulla protezione internazionale. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, senza provvedere sulle spese per mancata attività difensiva delle parti intimate, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato dal ricorrente per contestare la legittimità del provvedimento espulsivo presupposto, ma la censura non è stata esaminata nel merito per inammissibilità del motivo.

  • art. 13 d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'asserita illegittimità della convalida/proroga del trattenimento; la Corte non ne affronta il merito per le ragioni processuali indicate.

  • art. 6 d.lgs. n. 142/2015

    La Corte ribadisce che, nei casi di trattenimento del richiedente protezione già presente in CPR e di successiva impugnazione del diniego, la proroga può essere disposta ai sensi dei commi 7 e 8 finché permangono le condizioni previste dalla norma; la durata massima complessiva non può superare dodici mesi.

  • art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008

    È il rimedio giurisdizionale avverso il diniego della protezione internazionale che, se proposto dal trattenuto, incide sulla permanenza nel CPR secondo il combinato disposto dell'art. 6, commi 7 e 8, d.lgs. n. 142/2015.

  • art. 27, comma 3, d.lgs. n. 25/2008

    Richiamato dal ricorrente per contestare la procedura accelerata e i tempi dell'audizione; la doglianza è stata respinta perché non incidenti sulla legittimità della proroga disposta nel caso concreto.

  • art. 28-bis d.lgs. n. 25/2008

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla procedura accelerata di esame della domanda di protezione; la Corte ha ritenuto non fondato il motivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Quando la decisione impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna è di per sé sufficiente a giustificare il dispositivo, il ricorso per cassazione è inammissibile se censura soltanto una di esse, per difetto di interesse e perché l'altra ratio resta comunque intatta.
  • Nel procedimento di trattenimento del richiedente protezione internazionale già presente in CPR, la proroga disposta ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, d.lgs. n. 142/2015 è legittima finché perdurano le condizioni previste da tali commi, cioè durante la pendenza del giudizio giurisdizionale avverso il diniego e per il tempo in cui il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso.
  • La durata massima del trattenimento previsto dall'art. 6 d.lgs. n. 142/2015 va computata secondo il regime applicabile al caso concreto e, in ogni caso, non può eccedere complessivamente il limite massimo stabilito dalla norma.
  • Le censure relative alla pretesa illegittimità dei provvedimenti presupposti non sono idonee a superare una decisione fondata su autonoma ratio processuale o su corretta applicazione della disciplina speciale del trattenimento, se non aggrediscono tutte le basi logiche e giuridiche del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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