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Sentenza

Sentenza del 18/02/2016 n. 86 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

Sentenza usucapione - Bene acquisito non compreso per errore in precedente compravendita - Imposta registro - Misura fissa

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva richiesto imposte di registro, ipotecaria e catastale per complessivi 5.544 euro, calcolate sul valore di 55.440 euro, in relazione all'ordinanza-sentenza con cui il Tribunale di Perugia aveva dichiarato l'usucapione, in favore del contribuente, di una porzione immobiliare identificata catastalmente come particella 102 sub 1. Il contribuente sosteneva che tale porzione fosse già compresa nel complesso immobiliare acquistato nel 1999 e che la sua omissione specifica dal rogito fosse dovuta a un errore materiale ripetuto nei precedenti atti notarili. Pertanto, l'ordinanza di usucapione avrebbe avuto soltanto funzione ricognitiva e di regolarizzazione della pubblicità immobiliare, senza determinare un nuovo arricchimento o un autonomo trasferimento patrimoniale. La tassazione proporzionale avrebbe quindi comportato una duplicazione dell'imposta già pagata sull'intero complesso.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto parzialmente l'appello del contribuente. Ha riconosciuto che la porzione immobiliare era sostanzialmente compresa nel complesso già acquistato e che la mancata indicazione del subalterno 1 costituiva un errore materiale dei rogiti. L'ordinanza di usucapione è stata qualificata come provvedimento avente funzione di pubblicità dichiarativa della proprietà nei confronti dei terzi, necessario per regolarizzare la trascrizione e non produttivo di un nuovo trasferimento economicamente rilevante. Tuttavia, il provvedimento doveva essere registrato e, in assenza di contenuto economico autonomo, era soggetto esclusivamente all'imposta di registro in misura fissa. La sentenza di primo grado è stata quindi modificata; le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 46 e 47

    Le disposizioni sono state richiamate in relazione alla dichiarazione sostitutiva con cui il contribuente aveva indicato il valore dell'immobile ai fini fiscali.

  • Disciplina dell'imposta di registro sugli atti giudiziari

    L'ordinanza di usucapione costituisce comunque un atto soggetto a registrazione, ma quando si limita a dichiarare una situazione proprietaria già sostanzialmente esistente e non produce un autonomo trasferimento patrimoniale, è assoggettata a imposta di registro in misura fissa anziché proporzionale.

  • Disciplina della trascrizione nei registri immobiliari

    La trascrizione nei registri immobiliari assolve alla funzione di rendere opponibile ai terzi la titolarità dei diritti immobiliari. Un provvedimento giudiziale ottenuto per correggere un'omissione formale nei precedenti atti può quindi avere funzione dichiarativa e pubblicitaria, senza rappresentare un nuovo acquisto economicamente imponibile.

Massime di principio

  • Quando un bene è stato sostanzialmente compreso in una precedente compravendita, ma è stato indicato in modo incompleto o errato nei rogiti, la successiva sentenza o ordinanza di usucapione può essere considerata meramente ricognitiva e non costitutiva di un nuovo trasferimento.
  • La tassazione proporzionale non dovrebbe essere applicata nuovamente se il contribuente dimostra che il valore del bene era già incluso nella precedente operazione e che le relative imposte erano già state pagate.
  • La mera esigenza di regolarizzare la trascrizione o rendere più certa l'opponibilità ai terzi non equivale necessariamente a un nuovo arricchimento patrimoniale.
  • Per ottenere la tassazione fissa occorre documentare con precisione la continuità degli atti, l'errore materiale, l'assenza di autonomia funzionale del bene e l'effettiva inclusione del suo valore nella precedente compravendita.
  • Anche un provvedimento avente funzione soltanto dichiarativa resta soggetto a registrazione: la misura fissa non significa esenzione dall'imposta.

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