Cassazione Penale, Ordinanza n. 10104/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la assoluta genericità dei motivi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 22/04/2024. Dal testo emerge solo che l'impugnazione è stata ritenuta assolutamente generica: non indicava specifici passaggi motivazionali della decisione di merito ritenuti errati, né esponeva in modo chiaro le ragioni di fatto e di diritto a sostegno dei pretesi vizi. La Corte richiama il requisito di specificità dei motivi di ricorso, che impone di censurare puntualmente determinati punti della decisione e di indicare gli elementi posti a base delle doglianze, così da consentire il sindacato del giudice dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 591 c.p.p.
Il ricorso privo di specificità e quindi assolutamente generico è inammissibile.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il requisito di specificità dei motivi di ricorso per cassazione non si esaurisce nella mera contestazione della decisione, ma richiede l'indicazione puntuale dei capi o punti censurati e delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono le doglianze.
- Un ricorso che non individui specifici passaggi motivazionali asseritamente carenti e non spieghi in modo chiaro gli errori denunciati è affetto da genericità assoluta e va dichiarato inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita a favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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