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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27247/2024 del 21/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società debitrice principale e dalle fideiussori avverso il credito azionato da una banca, derivante da un rapporto di factoring e dalle correlate garanzie personali. In primo grado il tribunale aveva dapprima rigettato l’opposizione contro la domanda di accertamento dell’illegittimità del recesso della banca e della persistenza del contratto, nonché contro la domanda di nullità/estinzione delle fideiussioni; poi, con sentenza definitiva, aveva revocato il decreto ingiuntivo solo in parte e condannato i debitori al pagamento di una somma inferiore. In appello le fideiussori hanno insistito, tra l’altro, sulla dedotta decadenza della banca ex art. 1957 c.c., sull’asserita mancata tempestiva azione contro la debitrice principale e sulla loro qualità di consumatrici, che avrebbero dovuto comportare la tutela di protezione del codice del consumo. Con il ricorso per cassazione hanno denunciato: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione perplessa/contraddittoria sul rigetto delle censure relative all’art. 1957 c.c.; 2) omessa pronuncia sulla qualità di consumatrici e sulla conseguente nullità della clausola derogatoria del termine ex art. 1957 c.c.; 3) nullità della sentenza per assenza di motivazione sul punto della tempestività delle iniziative giudiziali della banca e della sussistenza di istanze impeditive della decadenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d’appello aveva motivato in modo coerente e non contraddittorio, dando atto sia della tesi dell’appellante sia della ragione del rigetto: la banca aveva agito tempestivamente contro debitrice e garanti, senza che fosse configurabile la liberazione dei fideiussori ex art. 1957 c.c. Ha dichiarato il secondo motivo in parte inammissibile, perché la doglianza sulla qualità di consumatrici non risultava proposta nell’atto di appello, e in parte infondato, poiché l’inciso della sentenza impugnata non esprimeva alcuna statuizione di nullità della deroga convenzionale, ma solo la constatazione che, nel caso concreto, non ricorreva la situazione di mancata tempestiva azione del creditore. Ha infine ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che non vi era un autonomo onere motivazionale sul punto non devoluto specificamente in appello e che non possono essere introdotti in cassazione temi nuovi, come quelli relativi al modello ABI e al sindacato della Banca d’Italia. Le spese sono state poste a carico delle ricorrenti, con condanna solidale e con applicazione dell’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La censura di legittimità è stata proposta come nullità della sentenza o del procedimento, ma è stata respinta perché la motivazione della sentenza d’appello era logicamente comprensibile e non viziata da contraddittorietà radicale o da omessa pronuncia.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza; la Corte ha escluso la sua violazione perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione adeguata.

  • art. 111 Cost.

    Invocato in relazione al dovere di motivazione; la Corte ha escluso la nullità per carenza o perplessità della motivazione.

  • art. 1957 c.c.

    La Corte ha ribadito che la liberazione del fideiussore presuppone la mancata tempestiva iniziativa del creditore contro il debitore principale entro il termine previsto; nel caso concreto tale situazione è stata esclusa dalla sentenza di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedotta omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio perché la questione non risultava devoluta in appello e comunque la motivazione della sentenza non conteneva la statuizione prospettata dalle ricorrenti.

  • art. 190 c.p.c.

    Richiamato per affermare che la comparsa conclusionale ha funzione meramente illustrativa e non può introdurre nuovi temi di decisione o modificare il contenuto della domanda.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1756 c.c.

    Menzianto nel passaggio motivazionale della sentenza impugnata richiamata dalla Cassazione, ma non oggetto di una specifica decisione di diritto da parte della Corte di cassazione nel dispositivo della presente ordinanza.

Massime di principio

  • In tema di fideiussione, la liberazione del garante ex art. 1957 c.c. richiede la dimostrazione della mancata tempestiva azione del creditore contro il debitore principale; se il giudice di merito accerta che il creditore ha agito tempestivamente, la decadenza non opera.
  • La nullità della sentenza per motivazione contraddittoria o perplessa sussiste solo quando il percorso argomentativo sia realmente inconciliabile o incomprensibile; non ricorre quando la decisione espone in modo coerente le ragioni del rigetto.
  • Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile quando la questione non sia stata ritualmente devoluta al giudice di appello; inoltre, non possono essere introdotti in cassazione temi nuovi o non dedotti nei gradi di merito.
  • La comparsa conclusionale ha funzione meramente illustrativa: non può integrare il contenuto dell’appello né sanare la mancata deduzione di un motivo di gravame.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare in censura di omessa pronuncia o di motivazione una semplice lettura congetturale della sentenza impugnata, se il significato dell’inciso contestato è compatibile con la complessiva motivazione del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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