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Sentenza

Sentenza del 06/05/2016 n. 118 - Comm. Trib. Prov. Novara

Avviso di accertamento - Principio di inerenza - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il principio di inerenza è stato ritenuto sussistente. Per i costi astrattamente riconducibili all'attività d'impresa e intrinsecamente necessari alla produzione del reddito, l'Amministrazione finanziaria non può negare la deduzione senza fornire la prova della non inerenza. Dal testo non risultano indicati ulteriori dettagli sull'esito formale dell'impugnazione o sull'annullamento dell'avviso.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la deducibilità di spese e altri componenti negativi di reddito sotto il profilo del principio di inerenza previsto dall'art. 109 del d.P.R. 917/1973. Sono deducibili i costi che si riferiscono ad attività o beni dai quali derivano ricavi o altri proventi imponibili. Quando le spese risultano intrinsecamente necessarie alla produzione del reddito d'impresa, spetta all'Amministrazione finanziaria dimostrare la loro non inerenza.

Norme richiamate

  • Art. 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito

    La deducibilità richiede un collegamento tra il costo e l'attività produttiva di ricavi o proventi imponibili. Se il costo è intrinsecamente necessario alla produzione del reddito e riconducibile all'attività d'impresa, l'onere di provare la non inerenza grava sull'Amministrazione finanziaria.

Massime di principio

  • L'inerenza non richiede necessariamente un collegamento diretto con uno specifico ricavo, ma un rapporto funzionale tra il costo e l'attività d'impresa produttiva di reddito imponibile.
  • Un costo astrattamente riconducibile all'attività economica e intrinsecamente necessario alla produzione del reddito può essere dedotto, salvo che l'Amministrazione finanziaria dimostri concretamente la sua non inerenza.
  • L'Amministrazione non può contestare la deducibilità basandosi soltanto sulla mancata individuazione di un ricavo specifico: deve fornire elementi idonei a dimostrare l'estraneità o l'inutilità del costo rispetto all'attività d'impresa.
  • Il contribuente dovrebbe documentare la natura, la funzione e il collegamento dei costi con l'attività esercitata, mentre l'Amministrazione deve motivare e provare la contestazione della loro inerenza.

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