Sentenza del 06/05/2016 n. 118 - Comm. Trib. Prov. Novara
Avviso di accertamento - Principio di inerenza - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio di inerenza è stato ritenuto sussistente. Per i costi astrattamente riconducibili all'attività d'impresa e intrinsecamente necessari alla produzione del reddito, l'Amministrazione finanziaria non può negare la deduzione senza fornire la prova della non inerenza. Dal testo non risultano indicati ulteriori dettagli sull'esito formale dell'impugnazione o sull'annullamento dell'avviso.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità di spese e altri componenti negativi di reddito sotto il profilo del principio di inerenza previsto dall'art. 109 del d.P.R. 917/1973. Sono deducibili i costi che si riferiscono ad attività o beni dai quali derivano ricavi o altri proventi imponibili. Quando le spese risultano intrinsecamente necessarie alla produzione del reddito d'impresa, spetta all'Amministrazione finanziaria dimostrare la loro non inerenza.
Norme richiamate
Art. 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito
La deducibilità richiede un collegamento tra il costo e l'attività produttiva di ricavi o proventi imponibili. Se il costo è intrinsecamente necessario alla produzione del reddito e riconducibile all'attività d'impresa, l'onere di provare la non inerenza grava sull'Amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- L'inerenza non richiede necessariamente un collegamento diretto con uno specifico ricavo, ma un rapporto funzionale tra il costo e l'attività d'impresa produttiva di reddito imponibile.
- Un costo astrattamente riconducibile all'attività economica e intrinsecamente necessario alla produzione del reddito può essere dedotto, salvo che l'Amministrazione finanziaria dimostri concretamente la sua non inerenza.
- L'Amministrazione non può contestare la deducibilità basandosi soltanto sulla mancata individuazione di un ricavo specifico: deve fornire elementi idonei a dimostrare l'estraneità o l'inutilità del costo rispetto all'attività d'impresa.
- Il contribuente dovrebbe documentare la natura, la funzione e il collegamento dei costi con l'attività esercitata, mentre l'Amministrazione deve motivare e provare la contestazione della loro inerenza.
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