Sentenza n. 655/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previa adozione di idonee misure cautelari - della determinazione n. 8387 del 09/12/2025 di aggiudicazione in favore dell'operatore economico Energy Project di Terenzio Alio della “Gara n. 1/Neg/2025: PN PLUS 21-27 azione CA2.2.2.1.b - Procedura negoziata senza bando, lotto unico, per l'affidamento della Progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori di “EE(40)SCO” (ENERGY EFFICIENCY IN 40 SCHOOLS SUPPORTS COMMUNITY) nel territorio di Cagliari - CIG: B49A336490 - CUP: G22C22000610006” (doc. 1), comunicata alla ricorrente in data 10 dicembre 2025 (doc. 2); - di tutti i verbali di gara e segnatamente (i) il verbale n. 1 del 14 aprile 2025; (ii) il verbale n. 2 del 8 maggio 2025; (iii) il verbale n. 1T del 5 giugno 2025; (iv) il verbale n. 2T del 25 giugno 2025; (v) il verbale n. 3T del 6 agosto 2025, comprensivo della scheda punteggi ivi allegata; (vi) il verbale n. 4T del 7 agosto 2025; (vii) il verbale di gara n. 5 T/E del 29 agosto 2025; (viii) il verbale n. 6 T/E del 8 ottobre 2025, comprensivo della relativa graduatoria e della proposta di aggiudicazione (doc. 3); - del provvedimento del 29 dicembre 2025 di diniego parziale all'istanza di accesso agli atti formulata dalla ricorrente in data 22 dicembre 2025; - nonché ogni altro atto e provvedimento comunque connesso, presupposto o conseguenziale; con espressa richiesta di declaratoria di inefficacia dell'eventuale contratto stipulato nelle more del giudizio tra il Comune di Cagliari e l'impresa individuale Energy Project di Terenzio Alio e di subentro della ricorrente nel contratto stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 c.p.a. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 2 febbraio 2026: per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari - della determinazione n. 8387 del 09/12/2025 di aggiudicazione in favore dell’operatore economico Energy Project di Terenzio Alio della “Gara n. 1/Neg/2025: PN PLUS 21-27 azione CA2.2.2.1.b – Procedura negoziata senza bando, lotto unico, per l’affidamento della Progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori di “EE(40)SCO” (ENERGY EFFICIENCY IN 40 SCHOOLS SUPPORTS COMMUNITY) nel territorio di Cagliari – CIG: B49A336490 - CUP: G22C22000610006” (doc. 1), comunicata alla ricorrente in data 10 dicembre 2025 (doc. 2); - di tutti i verbali di gara e segnatamente (i) il verbale n. 1 del 14 aprile 2025; (ii) il verbale n. 2 del 8 maggio 2025; (iii) il verbale n. 1T del 5 giugno 2025; (iv) il verbale n. 2T del 25 giugno 2025; (v) il verbale n. 3T del 6 agosto 2025, comprensivo della scheda punteggi ivi allegata; (vi) il verbale n. 4T del 7 agosto 2025; (vii) il verbale di gara n. 5 T/E del 29 agosto 2025; (viii) il verbale n. 6 T/E del 8 ottobre 2025, comprensivo della relativa graduatoria e della proposta di aggiudicazione; - della valutazione di congruità dell’offerta aggiudicataria operata nel corso della seduta del 8 ottobre 2025; - della comunicazione del Comune di Cagliari prot. n. 251163/2025 del 29 agosto 2025, contenente la richiesta di giustificazioni per la verifica di anomalia dell’offerta (doc. 25); - di tutti gli altri atti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio; - nonché di ogni altro atto e provvedimento comunque connesso, presupposto o conseguenziale; con espressa richiesta di declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto stipulato nelle more del giudizio tra il Comune di Cagliari e l’impresa individuale Energy Project di Terenzio Alio e di subentro della ricorrente nel contratto stesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 c.p.a.. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 29 marzo 2026: per l’ulteriore annullamento previa adozione di idonee misure cautelari degli stessi atti già impugnati con il ricorso principale e con i primi motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione di una procedura negoziata senza bando per la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori di efficientamento energetico su 31 edifici comunali, unitamente ai verbali di gara, alla valutazione di congruità dell'offerta e al diniego parziale di accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l'aggiudicazione sostenendo: 1) l'invalidità dell'avvalimento dell'aggiudicataria per mancanza delle dichiarazioni impegnative richieste dall'art. 104 del d.lgs. 36/2023; 2) l'assenza di un valido impegno della mandante del costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti, poiché l'atto era stato sottoscritto dal direttore tecnico e non dal legale rappresentante; 3) l'illegittima assegnazione al giovane professionista di sole attività di rilievo, anziché di attività di progettazione in senso stretto; 4) la mancata verifica dell'equivalenza tra il CCNL indicato dalla stazione appaltante e quello dichiarato dall'aggiudicataria, nonché il difetto di motivazione sul punto; 5) la violazione del diritto di accesso alla documentazione di gara. Con i primi motivi aggiunti ha inoltre dedotto l'immodificabilità dell'offerta economica, sostenendo che nei giustificativi dell'anomalia fosse stato indicato un prezzo diverso da quello risultante dal ribasso offerto, il difetto di istruttoria e motivazione nella verifica di anomalia e l'incongruità dell'offerta per sottostima di varie voci di costo. Con i secondi motivi aggiunti ha contestato ulteriormente il CCNL effettivamente applicato dall'aggiudicataria e il mancato rispetto dei relativi minimi retributivi. La ricorrente ha chiesto anche la declaratoria di inefficacia dell'eventuale contratto e il subentro, oltre al risarcimento in forma specifica.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso principale e i motivi aggiunti. Il primo motivo del ricorso principale è stato dichiarato non esaminabile nel merito per rinuncia della ricorrente. Il secondo motivo è stato respinto perché il direttore tecnico della mandante era munito di poteri rappresentativi specificamente conferiti da una delibera assembleare, regolarmente iscritta nel Registro delle imprese, e ulteriormente confermati dal DGUE e dall'Allegato C sottoscritti anche dal legale rappresentante. Il terzo motivo è stato respinto: l'attività di rilievo sugli edifici, in ragione delle caratteristiche dell'appalto di efficientamento energetico, è stata ritenuta funzionale ed essenziale alla progettazione integrata e quindi idonea a valorizzare l'esperienza del giovane professionista. Il quarto motivo sul CCNL è stato respinto perché i contratti appartenevano al medesimo sottosettore e risultavano sottoscritti dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, con conseguente presunzione normativa di equivalenza; inoltre, l'ammissione dell'operatore e la mancata esclusione potevano esprimere implicitamente il positivo superamento della verifica. Il motivo sull'accesso è stato dichiarato privo di ulteriore oggetto perché la documentazione era stata resa disponibile dalla stazione appaltante nel corso del giudizio, con precedente declaratoria di cessazione della materia del contendere sull'istanza ostensiva. I primi motivi aggiunti sono stati respinti: l'indicazione di un prezzo errato nei giustificativi è stata qualificata come errore materiale, non incidente sull'offerta economica effettivamente presentata e utilizzata per l'aggiudicazione; la verifica di anomalia è stata ritenuta espressione di discrezionalità tecnica, sostenuta da giustificazioni articolate e non affetta da manifesta illogicità, travisamento o difetto di istruttoria; non è stata ritenuta configurabile una soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta diviene automaticamente anomala e, comunque, l'offerta non risultava in perdita. I secondi motivi aggiunti, esaminati nella sentenza, non hanno condotto a una diversa decisione. Le spese sono state compensate per la complessità della controversia; è stata esclusa la responsabilità aggravata della ricorrente.
Norme richiamate
art. 104 d.lgs. 36/2023
La ricorrente ne ha invocato la violazione per contestare la validità dell'avvalimento; la censura è stata rinunciata e non è stata decisa nel merito.
art. 39, comma 1, Allegato II.12 d.lgs. 36/2023
L'obbligo di coinvolgimento del giovane professionista in attività di progettazione è stato interpretato in senso ampio, includendo attività di rilievo essenziali e funzionali alla progettazione integrata, in relazione alle caratteristiche concrete dell'appalto.
art. 11 d.lgs. 36/2023
La verifica dell'equivalenza delle tutele tra CCNL può essere superata mediante la presunzione prevista dall'Allegato I.01 quando ricorrono identità delle organizzazioni stipulanti e del sottosettore contrattuale; in assenza di elementi contrari, la positiva verifica può risultare anche implicitamente dall'ammissione dell'operatore.
art. 3 Allegato I.01 d.lgs. 36/2023
Ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 11, comma 4, e della conseguente verifica, si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosettore a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa.
La ricorrenza delle condizioni previste determina una presunzione di equivalenza delle tutele e può esonerare la stazione appaltante da un ulteriore controllo dei giustificativi, salvo la presenza di elementi idonei a superarla.
art. 110 d.lgs. 36/2023
La verifica dell'anomalia è una valutazione tecnico-discrezionale globale e sintetica sull'attendibilità dell'offerta; il sindacato giudiziale è limitato ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento, insufficiente motivazione o difetto di istruttoria.
art. 35 d.lgs. 36/2023
È stato richiamato in relazione agli obblighi di accessibilità e disponibilità della documentazione di gara.
art. 36 d.lgs. 36/2023
La documentazione mancante è stata resa disponibile sulla piattaforma di gara durante il giudizio, determinando la cessazione della materia del contendere sull'istanza di accesso.
art. 116 c.p.a.
L'istanza di accesso è divenuta priva di oggetto dopo l'ostensione spontanea della documentazione da parte della stazione appaltante.
art. 124 c.p.a.
La domanda di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro era accessoria alla domanda di annullamento, rimasta respinta.
art. 60 c.p.a.
Il Collegio ha dato avviso della possibile definizione in forma semplificata, ma la decisione ha definito il giudizio con sentenza.
art. 26 c.p.a.
Ha consentito il richiamo all'art. 96 c.p.c. per la domanda di responsabilità aggravata.
art. 96 c.p.c.
La domanda di condanna per responsabilità aggravata è stata respinta perché l'attività processuale della ricorrente non è stata ritenuta abusiva.
Massime di principio
- La verifica dell'equivalenza tra il CCNL indicato dalla stazione appaltante e quello applicato dall'offerente costituisce valutazione tecnico-discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti, arbitrarietà o difetto di istruttoria e motivazione.
- Ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato I.01 al d.lgs. 36/2023, l'identità delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative firmatarie, l'appartenenza dei contratti al medesimo sottosettore e la corrispondenza del contratto alla dimensione o natura giuridica dell'impresa possono fondare una presunzione di equivalenza delle tutele, superabile solo mediante elementi contrari.
- La positiva valutazione dell'equivalenza del CCNL può risultare implicitamente dall'ammissione dell'operatore economico e dalla mancata esclusione, soprattutto quando la contestazione non sia stata sollevata durante la gara; non è sempre necessaria una motivazione espressa dell'ammissione, ferma restando la necessità di motivare specificamente un'eventuale esclusione.
- L'obbligo di impiegare il giovane professionista in attività di progettazione può essere soddisfatto anche mediante attività tecniche di rilievo quando, in relazione all'oggetto concreto dell'appalto, tali attività siano essenziali e funzionali alla progettazione integrata e consentano un effettivo arricchimento dell'esperienza professionale.
- La verifica dell'anomalia è un giudizio globale e sintetico sull'affidabilità complessiva dell'offerta e non una ricerca atomistica di singole inesattezze; l'esito positivo non richiede una motivazione analitica autonoma quando trovi adeguato sostegno nelle giustificazioni presentate dall'impresa.
- Non esiste una soglia minima di utile al di sotto della quale un'offerta debba necessariamente essere esclusa per anomalia: anche un utile modesto può essere economicamente o professionalmente conveniente, purché l'offerta risulti complessivamente attendibile e non in perdita.
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