Sentenza n. 1979/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione del Consiglio di classe di non ammissione dell’alunno alla classe successiva del 5 giugno 2026 e successiva conferma, dopo riesame, dell’8 settembre 2026
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I genitori hanno impugnato la non ammissione del figlio, frequentante la prima classe della scuola secondaria di primo grado nell’anno scolastico 2025-2026, e poi, con motivi aggiunti, la conferma adottata in riesame. L’alunno aveva riportato cinque insufficienze: Inglese (4), Scienze (4), Matematica (5), Tecnologia (5) ed Educazione civica (5). Nel ricorso introduttivo sono stati dedotti: violazione dell’art. 6 del d.lgs. 62/2017, della circolare ministeriale n. 1865/2017 e dei criteri deliberati dal Collegio dei docenti; difetto di istruttoria e motivazione e travisamento; omessa o tardiva segnalazione delle difficoltà alla famiglia, con lesione della collaborazione e dell’affidamento; illogicità e contraddittorietà tra la valutazione del comportamento e la non ammissione; incongruenza tra la qualificazione delle insufficienze e i descrittori delle griglie scolastiche. Con i motivi aggiunti, i genitori hanno contestato che il riesame avesse effettivamente svolto una prognosi di recupero, lamentando il mancato confronto con il primo quadrimestre e con l’alternativa di recupero durante la classe seconda o di ammissione con riserva; hanno denunciato l’omesso rilievo dell’iscrizione a un’altra scuola e la mancata applicazione dei criteri d’istituto; hanno contestato la ricostruzione dell’andamento nelle singole discipline, l’impiego di valutazioni disciplinari nel profitto, l’uso della media aritmetica in Educazione civica e l’assenza di elementi a sostegno del rischio di stress e disagio; infine, hanno dedotto violazione della collegialità e verbalizzazione incompleta, sostenendo che la decisione fosse stata precostituita e ratificata, senza effettiva deliberazione dei docenti.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: il nuovo provvedimento dell’8 settembre 2026, adottato dopo rinnovata istruttoria, ha regolato ex novo la vicenda e sostituito quello del 5 giugno, che era l’unico atto impugnato con il ricorso originario. I motivi aggiunti sono stati respinti. Il TAR ha ritenuto che la valutazione scolastica non comporti un automatismo tra insufficienze e non ammissione e che la decisione debba essere educativa e formativa; il Consiglio di classe può tuttavia non ammettere l’alunno con adeguata motivazione, sulla base di una valutazione prognostica ragionata delle possibilità di recupero e della sostenibilità del percorso. Nel caso concreto il giudizio negativo non si fondava sul mero numero delle insufficienze, ma sulla consistenza e persistenza delle lacune, sulla loro funzione propedeutica, sul metodo di studio e sull’impegno dell’alunno, nonché sul rischio che recuperare le lacune insieme all’acquisizione dei nuovi contenuti rendesse il carico non sostenibile. La valutazione era coerente con i criteri d’istituto e non risultava manifestamente illogica, contraddittoria, travisata o istruttoriamente carente; il giudice non poteva sostituire la propria lettura dell’andamento scolastico all’apprezzamento tecnico del Consiglio. Le sole valutazioni del primo quadrimestre non erano sufficienti a rappresentare il conseguimento degli obiettivi dell’intero anno. È stato respinto anche il motivo sulla collegialità: il verbale, sottoscritto dai docenti partecipanti, documentava la deliberazione; il foglio firme separato era irrilevante, la durata della seduta era compatibile con la redazione del verbale e non era necessario riportare le valutazioni individuali dei singoli docenti. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
In via preliminare, il Collegio rileva che sussistono i presupposti per definire il giudizio ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. (avviso alle parti in udienza, completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, mancata dichiarazione di una delle parti di volere proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione).
La controversia può essere definita con sentenza in forma semplificata quando siano presenti i presupposti processuali indicati e le parti siano state avvertite in udienza.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Il sopravvenire del provvedimento di non ammissione dell’8 settembre 2026 determina l’improcedibilità del ricorso introduttivo, che risulta proposto esclusivamente avverso il provvedimento di non ammissione del 5 giugno 2026.
La domanda di annullamento dell’atto originario diviene improcedibile quando, a seguito di nuova istruttoria e valutazione, un provvedimento successivo disciplina nuovamente la vicenda e sostituisce quello impugnato.
art. 6, comma 2, d.lgs. 62/2017
In tale prospettiva va letto anche il successivo art. 6 («Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all’esame conclusivo del primo ciclo»), comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 62 del 2017 secondo cui, nelle ipotesi di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe «può» deliberare, peraltro motivando adeguatamente, la non ammissione alla classe successiva.
Le insufficienze non determinano automaticamente la non ammissione: il Consiglio di classe può disporla, con adeguata motivazione, valutando il processo formativo e i risultati dell’apprendimento.
art. 1 d.lgs. 62/2017
In relazione alla mancata ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado, sul piano generale, avuto riguardo a quanto dispone l’art. 1 («Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione») del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 («Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato»), la valutazione degli alunni ha per oggetto il processo formativo e i risultati dell’apprendimento (che quindi in tale ambito assumono rilievo centrale) e mira alla formazione e all’educazione degli stessi alunni.
La valutazione scolastica deve considerare il processo formativo e i risultati dell’apprendimento e perseguire finalità educative e formative, non una logica sanzionatoria.
art. 85, comma 9, c.p.a.
In conclusione, visti gli artt. 35, comma 1, lett. b), e 85 comma 9, cod. proc. amm., il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre il ricorso per motivi aggiunti va respinto.
La disposizione è richiamata a fondamento della decisione conclusiva sul ricorso, insieme alla declaratoria d’improcedibilità del ricorso introduttivo e al rigetto dei motivi aggiunti.
Massime di principio
- Nella scuola secondaria di primo grado le insufficienze in una o più discipline non comportano automaticamente la non ammissione alla classe successiva. Il Consiglio di classe può deliberare la non ammissione con adeguata motivazione, in coerenza con le finalità formative della valutazione.
- La valutazione sulla non ammissione deve considerare non solo il numero delle insufficienze, ma anche consistenza e persistenza delle lacune, competenze propedeutiche non acquisite, percorso scolastico e modalità di studio, nonché la possibilità che il recupero contestuale delle carenze e l’acquisizione dei nuovi apprendimenti sia sostenibile per l’alunno.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione tecnico-discrezionale del Consiglio di classe non può sostituirsi al giudizio didattico: è limitato alla manifesta illogicità o contraddittorietà e al travisamento dei fatti, oltre che alla verifica della completezza dell’istruttoria.
- La valutazione prognostica può giustificare la non ammissione quando il Consiglio motivi che il recupero delle lacune durante la classe successiva, insieme all’acquisizione di nuovi contenuti, non sia ragionevolmente sostenibile e rischi di aggravare le difficoltà; non è necessario progettare strategie di recupero nella classe successiva se il percorso è stato ritenuto non sostenibile.
- Il verbale di scrutinio documenta in forma sintetica l’esito della valutazione collegiale; non è necessario che riporti le valutazioni individuali di ciascun docente, se non esiste una specifica previsione normativa. La sottoscrizione del verbale da parte dei docenti e gli elementi della seduta possono escludere che la decisione sia stata assunta fuori dalla sede collegiale.
- Il provvedimento adottato dopo nuova istruttoria e nuova valutazione, che regola nuovamente la vicenda e sostituisce l’atto originario, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla domanda di annullamento proposta esclusivamente contro quest’ultimo.
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