Cassazione Penale, Sentenza n. 34869/2022 del 20/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di correzione del provvedimento di determinazione delle pene concorrenti n. 9721 S.I.E.P. del 16.03.2021. La difesa sosteneva che i reati indicati nei cumuli parziali erano stati commessi anteriormente all'inizio dell'espiazione della pena (con decorrenza 22.05.2001), che doveva essere quindi applicato il criterio moderatore all'aritmetica risultante dai cumuli parziali, detratto il presofferto e applicato l'indulto nella corretta sequenza, con conseguente diversa determinazione della pena complessiva residua.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il giudizio al Tribunale di Padova. Il motivo dell'annullamento è la mancata valutazione, da parte del giudice dell'esecuzione, delle deduzioni difensive circa la formazione e la corretta imputazione del primo cumulo parziale e l'assenza di chiarezza sulla corretta applicazione dei criteri di cumulo, del presofferto, del criterio moderatore e della disciplina dell'indulto. Il Tribunale dovrà riesaminare la formazione dei cumuli parziali e applicare i principi di diritto richiamati.
Norme richiamate
art. 76 cod. pen.
Riferito nei motivi di ricorso in relazione alla disciplina del concorso di reati e alla determinazione delle pene concorrenti; evocato come norma di riferimento per la corretta formazione del cumulo.
art. 78 cod. pen.
Criterio moderatore del cumulo giuridico: riduce la somma delle pene concorrenti ai limiti stabiliti dalla norma; la Corte precisa che va applicato correttamente nei cumuli parziali secondo la giurisprudenza consolidata.
art. 80 cod. pen.
Richiamato come norma rilevante nel contesto del concorso di reati e delle conseguenze sul calcolo delle pene; la Corte lo prende in considerazione insieme agli altri articoli sul cumulo.
art. 663 cod. proc. pen.
Norma processuale relativa alla determinazione delle pene concorrenti: la decisione impugnata riguardava un provvedimento adottato ai sensi di questa disposizione e la Corte ha esaminato l'adeguatezza della motivazione e dei calcoli eseguiti dall'Ufficio di Procura.
art. 174, comma secondo, cod. pen.
Disciplina l'indulto nel concorso di reati. La Corte richiama il principio per cui l'indulto, secondo la regola che lo applica "una sola volta dopo il cumulo", opera solo se tutte le pene sono condonabili; in caso contrario bisogna separare le pene condonabili da quelle non condonabili e seguire l'ordine di operazioni indicato dalla giurisprudenza.
Massime di principio
- Quando vi sono più condanne commesse in tempi diversi occorre procedere a cumuli parziali: si cumulano le pene relative ai reati commessi fino a ciascuna data rilevante e si applica il criterio moderatore e la detrazione del presofferto sulla parte pertinente.
- Se un reato può essere imputato a cumuli diversi (per data di commissione o inizio esecuzione), va preferita, nel calcolo concreto, la soluzione meno gravosa per il condannato.
- L'indulto va valutato con attenzione: si applica "una sola volta" dopo il cumulo solo se tutte le pene sono condonabili; altrimenti bisogna separare pene condonabili e non condonabili e unificare correttamente prima di eventuale applicazione del criterio moderatore.
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare esplicitamente in ordine alla formazione dei cumuli parziali, al computo del presofferto e all'ordine logico di applicazione del criterio moderatore e dell'indulto; la mancanza di confronto con le deduzioni difensive può comportare annullamento e rinvio dalla Cassazione.
- In caso di incertezza tra criteri legittimi per l'imputazione delle pene a diversi cumuli, il principio di favore per il condannato impone di adottare la soluzione che comporta minore gravosità della pena.
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