Cassazione Penale, Ordinanza n. 08941/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non vi è stata riforma della sentenza impugnata, che resta ferma nella parte in cui aveva confermato l'applicazione della recidiva.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione di primo grado. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'applicazione della recidiva. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era manifestamente infondata e comunque priva di specificità, perché si limitava a riproporre questioni già sollevate in appello e già esaminate e respinte dal giudice territoriale. La Corte d'appello aveva motivato la conferma della recidiva valorizzando i precedenti specifici e recenti dell'imputato e ritenendo il reato espressione di accentuata pericolosità sociale e crescente propensione delinquenziale.
Norme richiamate
recidiva
L'applicazione della recidiva è stata ritenuta corretta dalla Corte territoriale in presenza di precedenti specifici e recenti, valorizzati come indice di accentuata pericolosità sociale e di crescente propensione delinquenziale.
La riproposizione di doglianze già esaminate in appello e la mancanza di specificità del motivo conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si risolve nella mera riproposizione di censure già formulate in appello e già disattese con motivazione congrua dal giudice di merito.
- In tema di recidiva, la valutazione dei precedenti specifici e recenti dell'imputato può sorreggere il giudizio di maggiore pericolosità sociale e di più accentuata propensione delinquenziale.
- La censura sulla recidiva deve essere specifica e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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