Cassazione Civile, Ordinanza n. 36378/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia trae origine dalla dichiarazione di fallimento, in estensione, di una società di fatto ritenuta intercorrente tra due società di capitali e alcuni componenti di un medesimo nucleo familiare, nonché del fallimento dei relativi soci illimitatamente responsabili. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della corte d'appello che aveva confermato il fallimento, deducendo quattro ordini di censure: 1) l'erronea applicazione dell'art. 10 l.fall., sostenendo che il fallimento della società di fatto fosse stato dichiarato oltre il termine annuale dalla cessazione dell'attività; 2) la mancanza di legittimazione del curatore della società già fallita a chiedere l'estensione, poiché il fallimento personale avrebbe determinato lo scioglimento del rapporto sociale ai sensi dell'art. 2288 c.c.; 3) l'insussistenza di una vera società di fatto, poiché gli elementi valorizzati dai giudici di merito non sarebbero stati coerenti con i requisiti dell'art. 2247 c.c.; 4) l'erroneità dell'accertamento dello stato di insolvenza, desunto in sostanza dalle posizioni debitorie dei singoli soggetti anziché da debiti propri della società di fatto. In fatto, la vicenda riguardava la prosecuzione dell'attività sanitaria di una clinica mediante un'articolazione societaria ritenuta simulata o strumentale, con conferimenti, garanzie personali, rinunce a crediti, gestione unitaria dell'azienda, utilizzo di una medesima struttura e percezione di utilità economiche da parte dei partecipanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo relativo al termine annuale dell'art. 10 l.fall., affermando che tale limite decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese e non è applicabile alla società di fatto non iscritta. Ha respinto anche la censura sulla legittimazione del curatore, osservando che l'art. 147, comma 5, l.fall. consente l'estensione anche quando il soggetto già fallito sia una società. Ha quindi confermato la valutazione di merito sulla sussistenza della società di fatto, rilevando che erano stati accertati l'esercizio in comune dell'attività, il fondo comune, la partecipazione ai profitti e alle perdite e la riferibilità dell'impresa alla supersocietà di fatto. Quanto all'insolvenza, ha ribadito che la società occulta o di fatto deve avere una propria insolvenza, ma che questa può essere desunta dai debiti imputabili all'impresa comune; nel caso concreto, l'esposizione debitoria complessiva e la mancanza di mezzi normali di pagamento rendevano manifesto lo stato di insolvenza. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con atto finale anche ai fini del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 10 l.fall.
termine di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese
il termine annuale per la dichiarazione di fallimento decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese e non si applica alla società di fatto non iscritta, per la quale non è previsto un analogo limite temporale.
art. 147 l.fall.
comma 1, comma 4, comma 5
l'estensione del fallimento è ammissibile anche rispetto a società di fatto o supersocietà di fatto, e può riguardare anche società di capitali partecipi della compagine occulta; il fallimento della società dà luogo ex lege al fallimento dei soci illimitatamente responsabili.
art. 2247 c.c.
la società di fatto richiede esercizio in comune di un'attività economica, fondo comune e partecipazione ai profitti e alle perdite, con interesse sociale non contrario all'interesse dei partecipanti.
art. 2288, comma 1, c.c.
il fallimento del socio comporta, in linea generale, esclusione di diritto dalla società, ma ciò non impedisce l'estensione del fallimento quando il socio fallito sia già parte della società di fatto o quando l'estensione avvenga ai sensi dell'art. 147, comma 5, l.fall.
art. 2267, comma 1, c.c.
richiamato dai ricorrenti per contestare la riferibilità delle obbligazioni alla società di fatto; la Corte ribadisce che i debiti sociali sono quelli dell'impresa comune e non i debiti personali dei soci.
art. 2270 c.c.
richiamato nel ricorso in relazione alla posizione dei soci e ai rapporti con i creditori; non è accolto un uso di tali norme per escludere la fallibilità della supersocietà di fatto.
art. 2361 c.c.
consente alla società di capitali di assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile in una società di persone, anche di fatto.
art. 111 duodecies disp. att. c.c.
coerente con la possibilità di partecipazione di società di capitali a società di persone occulte o di fatto.
art. 2297 c.c.
la società di fatto è trattata come società in nome collettivo irregolare; i rapporti interni ed esterni vanno letti secondo la disciplina della società non iscritta.
art. 2253 c.c.
gli apporti patrimoniali e personali al fondo comune costituiscono elemento rilevante per la prova della società di fatto.
art. 2254 c.c.
il conferimento può consistere nella proprietà o nel godimento di beni, rilevando anche il conferimento dell'azienda o della sua disponibilità.
art. 2281 c.c.
richiamato per la nozione di conferimenti e per la ricostruzione del fondo comune della compagine di fatto.
art. 2291 c.c.
conferma la responsabilità personale e illimitata dei soci per le obbligazioni sociali, anche rispetto alla società occulta.
art. 2266 c.c.
la mancata spendita del nome non impedisce, nei rapporti interni ed esterni, l'imputazione degli atti alla società occulta quando l'attività è svolta per conto della compagine.
art. 2497 c.c.
la Corte distingue la società di fatto dalla holding di fatto e osserva che quest'ultima può dare luogo, se del caso, a responsabilità da direzione e coordinamento, ma non esclude la fallibilità della supersocietà di fatto.
art. 1 l.fall.
richiamato per i presupposti soggettivi di fallibilità, da verificare autonomamente solo quando si proceda in via principale e non per estensione.
art. 5 l.fall.
lo stato di insolvenza richiede incapacità di far fronte regolarmente e con mezzi normali alle obbligazioni; per la supersocietà deve trattarsi di insolvenza autonoma e riferibile ai debiti della compagine.
art. 6 l.fall.
richiamato in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento in via principale.
art. 15 l.fall.
richiamato in tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma richiamata per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il termine annuale di cui all'art. 10 l.fall. opera, per la dichiarazione di fallimento, solo per i soggetti iscritti nel registro delle imprese: non è invocabile per una società di fatto non iscritta, rispetto alla quale la legge non prevede un corrispondente limite decadenziale.
- L'art. 147, comma 5, l.fall. si applica anche quando il soggetto già fallito sia una società di capitali, se successivamente emerge che essa partecipava, insieme ad altre società o persone fisiche, a una società di fatto o 'supersocietà' di fatto.
- La prova della società di fatto richiede la dimostrazione dell'esercizio in comune dell'attività economica, dell'esistenza di un fondo comune e della partecipazione ai profitti e alle perdite; sono valorizzabili apporti patrimoniali, finanziamenti, garanzie personali, rinunce a crediti e conferimenti di beni o azienda.
- La mera coincidenza di soci o amministratori, da sola, non basta a provare la società di fatto; ciò che rileva è la concreta collaborazione per uno scopo comune, con messa in comune di risorse e utilità economiche nell'interesse della compagine.
- Nell'ipotesi di società occulta o di fatto, i debiti assunti dal soggetto formalmente intestatario dell'attività, se riferibili all'impresa comune, sono imputabili alla società nascosta e possono fondare il giudizio di insolvenza della stessa.
- Per dichiarare il fallimento della supersocietà di fatto occorre accertarne una autonoma insolvenza, ma tale insolvenza può essere desunta dai debiti dell'impresa comune e dall'impossibilità di soddisfarli con mezzi normali, senza necessità di un'autonoma prova contabile distinta da quella già ricavabile dagli atti del giudizio.
- L'insolvenza dei singoli soci può costituire un fatto indiziante, ma non sostituisce automaticamente la prova dell'insolvenza della società di fatto; tuttavia, quando i debiti personali coincidono sostanzialmente con i debiti dell'impresa comune, essi possono riflettersi sulla valutazione della capacità della compagine di adempiere regolarmente.
- Una volta accertata la fallibilità della società di fatto insolvente, il fallimento in estensione dei soci illimitatamente responsabili costituisce conseguenza legale senza necessità di un autonomo accertamento della loro specifica insolvenza.
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