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Sentenza

Sentenza n. 130/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento a) del provvedimento del Comune di Nizza di Sicilia n. 1 in data 19 giugno 2025, con cui è stata dichiarata l’inefficacia della comunicazione di inizio dei lavori asseverata n. 2002 in data 2 marzo 2022 e si è ordinato il ripristino dello stato dei luoghi; b) del silenzio dell'Amministrazione sull’istanza di autotutela in data 4 luglio 2025.

Giustizia amministrativa202501901

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento comunale che ha dichiarato l'inefficacia della CILA relativa a interventi edilizi e ha ordinato il ripristino dello stato dei luoghi, nonché silenzio sull'istanza di autotutela

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha dichiarato inefficace la CILA del 2 marzo 2022 e ha ordinato il ripristino dei luoghi, nonché il silenzio serbato sull'istanza di autotutela del 4 luglio 2025. Ha dedotto, in sintesi, che la finestra oggetto della controversia affacciava su un cavedio non visibile dall'esterno; che la finestra indicata nella CILA come da realizzare non era mai stata eseguita; che quella effettivamente esistente era originaria dell'edificio; che il Comune aveva erroneamente ritenuto necessaria una sanatoria e non avrebbe potuto esercitare l'autotutela su un atto privato quale la CILA; che l'ordine di ripristino non sarebbe stato applicabile e comunque non vi sarebbe stata alcuna trasformazione da rimuovere; che doveva applicarsi la disciplina previgente regionale; che l'attestazione sullo stato legittimo dell'immobile non era stata considerata; che eventuali difformità rientravano nelle tolleranze di legge; e che la segnalazione dei controinteressati era tardiva, con conseguente applicazione analogica dei termini previsti per il controllo della SCIA. Ha inoltre contestato il silenzio sull'istanza di autotutela. I controinteressati hanno sostenuto che la finestra non risultava dai precedenti titoli edilizi, che la sua realizzazione incideva sul prospetto e sulle parti comuni condominiali, che occorrevano un titolo edilizio diverso dalla CILA e l'assenso degli altri proprietari, e che il Comune conservava i poteri di vigilanza e repressione degli abusi edilizi.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso e compensato le spese. Ha qualificato la CILA come atto del privato, non come provvedimento amministrativo di assenso; pertanto essa non è soggetta all'annullamento d'ufficio o alla revoca, istituti propri dell'autotutela decisoria. Ciò non esclude, tuttavia, i poteri-doveri comunali di vigilanza e repressione degli abusi edilizi ai sensi degli artt. 27 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001. Il Collegio ha ritenuto che la finestra non fosse contemplata nei precedenti titoli edilizi e che l'apertura di una nuova finestra su una parete esterna modificasse il prospetto, rendendo la CILA titolo inidoneo e richiedendo almeno una SCIA. Ha inoltre rilevato la necessità dell'assenso degli altri proprietari, poiché la facciata costituisce parte comune e la modifica del prospetto può incidere sul decoro architettonico. È stata respinta la censura di tardività della segnalazione dei controinteressati: i termini previsti per il controllo della SCIA non si applicano ai poteri di vigilanza e repressione degli abusi edilizi, esercitabili in ogni tempo anche a seguito di una segnalazione tardiva. Quanto al silenzio sull'istanza di autotutela, il TAR ha affermato che l'amministrazione non ha, di regola, l'obbligo di pronunciarsi espressamente su una richiesta di annullamento d'ufficio, poiché la scelta stessa di avviare il riesame è ampiamente discrezionale e il privato vanta, ordinariamente, un mero interesse di fatto alla riconsiderazione dell'atto. Non ricorrendo particolari circostanze idonee a derogare a tale regola, anche la censura sul silenzio è stata respinta.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.P.R. n. 380/2001

    La CILA è una comunicazione di parte asseverata da un tecnico, non un provvedimento amministrativo di assenso, e opera per gli interventi residuali non soggetti ad attività edilizia libera, permesso di costruire o SCIA.

  • art. 6 d.P.R. n. 380/2001

    Individua gli interventi rientranti nell'attività edilizia libera, estranei all'ambito residuale della CILA.

  • art. 10 d.P.R. n. 380/2001

    Riguarda gli interventi soggetti a permesso di costruire, non eseguibili mediante CILA.

  • art. 22 d.P.R. n. 380/2001

    Riguarda gli interventi soggetti a SCIA; l'apertura di una nuova finestra sulla parete esterna, modificando il prospetto, richiede almeno tale titolo.

  • artt. 27 e seguenti d.P.R. n. 380/2001

    Conferiscono all'amministrazione poteri di vigilanza e repressione degli abusi edilizi, esercitabili anche quando l'intervento sia stato preceduto da CILA e senza i termini propri del controllo della SCIA.

  • artt. 9-bis e 34-bis d.P.R. n. 380/2001

    Sono stati richiamati dalla ricorrente in relazione all'attestazione sullo stato legittimo e alle tolleranze costruttive, ma il TAR non ne ha accolto le deduzioni.

  • art. 1117 c.c.

    La facciata dell'edificio è parte comune; gli interventi che ne modificano il prospetto richiedono l'assenso degli altri proprietari secondo quanto affermato dal giudice.

  • art. 19 l. n. 241/1990

    I termini per il controllo della SCIA non sono applicabili per analogia all'esercizio dei poteri di vigilanza e repressione degli abusi edilizi.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    può essere annullato d'ufficio

    L'annullamento d'ufficio è configurato come facoltà discrezionale dell'amministrazione, la cui scelta comprende anche la decisione di avviare o meno il procedimento di riesame; non sussiste, di regola, un obbligo di provvedere sull'istanza privata di autotutela.

  • art. 2 l.r. n. 2/2019

    È stato invocato dalla ricorrente per sostenere l'inammissibilità della segnalazione tardiva, ma il TAR ha escluso l'applicabilità dei termini della SCIA al potere repressivo edilizio.

Massime di principio

  • La CILA è un atto di parte e non un provvedimento amministrativo di assenso; di conseguenza, non è soggetta ad annullamento d'ufficio o revoca, ferma restando la possibilità-doverosità dell'amministrazione di esercitare i poteri di vigilanza e repressione edilizia.
  • Quando un intervento comunicato mediante CILA riguarda opere che richiedono un titolo diverso, l'amministrazione deve intervenire mediante i poteri repressivi previsti dal d.P.R. n. 380/2001, senza dover qualificare il proprio intervento come autotutela sulla CILA.
  • L'apertura di una nuova finestra su una parete esterna costituisce modifica del prospetto e non può essere realizzata mediante CILA, richiedendo almeno la SCIA; inoltre, se incide sulla facciata condominiale, presuppone l'assenso degli altri proprietari.
  • I termini previsti per il controllo della SCIA non si applicano ai poteri di vigilanza e repressione degli abusi edilizi, che possono essere esercitati in ogni tempo anche a seguito di una segnalazione tardiva di un terzo.
  • L'amministrazione non è, di regola, obbligata a pronunciarsi espressamente su un'istanza privata di annullamento d'ufficio, poiché l'autotutela è discrezionale anche nella scelta di avviare il riesame; il privato vanta ordinariamente un mero interesse di fatto alla riconsiderazione dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAbusi edilizi e sanzioniAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSilenzio della pubblica amministrazione

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