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Sentenza

Sentenza del 30/09/2021 n. 2716 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

Piano dalle opere di bonifica - Presunzione di esistenza del beneficio - Possibilità di superarlo mediante prova contraria. da parte del contribuente

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente impugnava il sollecito di pagamento del contributo di bonifica (cod. tributo 0630 anno 2014) per immobili ricompresi nel perimetro consortile, deducendo la mancata redazione del Piano generale di bonifica e contestando l'esistenza di un vantaggio specifico e diretto per i propri fondi, lamentando che il Consorzio non avesse fornito prova dell'utilità conseguita dai fondi a seguito dell'attività di bonifica.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello del Consorzio e riformato la sentenza di primo grado. Il Collegio ha ritenuto che l'esistenza di un piano di classifica approvato dalla Regione (e la ricomprensione delle particelle nel perimetro di contribuenza) faccia sorgere una presunzione di beneficio diretto o potenziale a favore dei fondi inclusi, esonerando il Consorzio dall'onere probatorio salvo che il contribuente formuli una contestazione specifica del piano di classifica; nel caso di specie il ricorrente non ha fornito una contestazione specifica idonea a superare la presunzione, né prova contraria adeguata, e quindi la pretesa consortile è stata ritenuta legittima. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 860 cod. civ.

    Stabilisce l'obbligo dei proprietari dei beni situati nel perimetro del comprensorio a contribuire in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica; rappresenta il fondamento giuridico del contributo consortile.

  • R.D. 13 febbraio 1933, n. 215

    Norma storica di riferimento per la disciplina della bonifica integrale; giustifica la materia della contribuzione consortile e la sua riscossione.

  • Legge Regione Puglia 13 marzo 2012, n. 4 (e L.R. 21 giugno 2011, n. 12)

    art. 13; art. 17; art. 42, comma 7

    Regolamentano l'adozione del piano di classifica, il piano di riparto e le modalità di riscossione. L'art. 42, comma 7, dispone una norma transitoria che consente l'utilizzo dei piani di classifica in fase di prima applicazione anche in assenza del piano generale di bonifica.

  • Corte di Cassazione - giurisprudenza rilevante

    es. SS.UU. n. 8960/1996; Cass. civ. sez. V n. 27057/2014; Cass. civ. n. 9511/2018

    La giurisprudenza, pur con orientamenti differenti, ha stabilito che il beneficio fondiario può essere concreto o potenziale. In presenza di piano di classifica approvato e inclusione del fondo nel perimetro, si forma una presunzione di beneficio che, in assenza di specifica contestazione, grava sul contribuente l'onere di fornire prova contraria; tuttavia, se il piano di classifica è specificamente contestato, l'onere probatorio può ricadere sul Consorzio.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 188/2018

    Ha chiarito la natura dei contributi consortili (contributi di scopo) e riconosciuto che il beneficio può essere anche potenziale o di fruibilità; ha inoltre censurato normative regionali che pretendevano l'imposizione indipendente da qualsiasi beneficio fondiario specifico.

Massime di principio

  • L'inclusione di un immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione in un piano di classifica approvato costituiscono una presunzione di beneficio (diretto o potenziale) che legittima l'imposizione del contributo consortile.
  • La presunzione di beneficio è superabile: il contribuente può fornire prova contraria specifica (e non generica) per dimostrare l'assenza di vantaggio diretto e specifico derivante dalle opere di bonifica sui propri fondi.
  • Se il contribuente contesta specificamente il piano di classifica (anche incidentalmente davanti al giudice tributario), l'onere probatorio può invertirsi e spettare al Consorzio, che dovrà dimostrare l'effettività delle opere e il vantaggio per il singolo fondo.
  • La mancata adozione del Piano Generale di Bonifica non invalida automaticamente i piani di classifica in fase di prima applicazione quando le leggi regionali prevedono disposizioni transitorie (es. art. 42, comma 7 L.R. Puglia), pertanto l'assenza del piano generale non è sempre idonea a cancellare la rilevanza impositiva del piano di classifica.
  • Il beneficio giustificante la contribuzione può consistere nella fruibilità dell'opera (beneficio potenziale), non solo nella fruizione immediata; le valutazioni tecniche idrauliche (esistenza di rete di canali, bacino idrografico) sono elementi idonei a dimostrare la capacità di difesa idraulica e, quindi, il vantaggio fondiario.
  • Proceduralmente, le eccezioni al piano di classifica devono essere puntuali e ben documentate: contestazioni generiche sulla mancata manutenzione o sull'inesistenza di canali sono raramente sufficienti a superare la presunzione di beneficio.

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