Sentenza n. 1473/2026 - Firenze, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Grosseto, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice in ottemperanza)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Grosseto, sezione lavoro, n. 342 del 24 ottobre 2024, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e il Ministero era stato condannato ad adottare ogni atto necessario per consentirne il godimento. La sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 16 luglio 2025, ed era stata notificata alla sede reale dell'amministrazione il 7 febbraio 2025. Decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997, il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo. La ricorrente ha pertanto domandato l'ottemperanza e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza formulare deduzioni sul merito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava l'esecuzione del titolo giudiziale. Ha ordinato al Ministero dell'istruzione e del merito di dare immediata e integrale esecuzione al giudicato, compiendo ogni adempimento necessario entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso ufficio. Il commissario dovrà provvedere, entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessata successiva all'inutile decorso del termine assegnato al Ministero, agli adempimenti necessari per l'esecuzione del titolo e al pagamento delle somme ancora dovute. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio riconosciuto alla ricorrente dal giudicato da eseguire.
art. 114 c.p.a.
È richiamato quale base normativa del giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione consente di procedere al giudizio di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione debitrice.
Massime di principio
- Quando un titolo giudiziale passato in giudicato impone a una pubblica amministrazione l'adozione degli atti necessari a riconoscere un beneficio, la mancata esecuzione legittima l'interessato a proporre ricorso per ottemperanza, purché siano rispettati gli eventuali termini dilatori previsti dalla legge.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'assenza di prova dell'avvenuta esecuzione del giudicato consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'adempimento integrale degli obblighi derivanti dal titolo entro un termine determinato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e individuando le attività necessarie per l'esecuzione del giudicato.
- Il commissario ad acta può essere autorizzato a provvedere anche al pagamento delle somme dovute in esecuzione del titolo giudiziale e può ricevere facoltà di delega nei limiti stabiliti dal giudice.
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