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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-329/18

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 ottobre 2019. — Valsts ieņēmumu dienests contro «Altic» SIA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Augstākā tiesa. — Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Acquisto di alimenti – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Diniego di detrazione – Fornitore eventualmente fittizio – Frode all’IVA – Requisiti relativi alla conoscenza da parte dell’acquirente – Regolamento (CE) n. 178/2002 – Obblighi di rintracciabilità degli alimenti e di individuazione del fornitore – Regolamenti (CE) nn. 852/2004 e (CE) 882/2004 – Obblighi di registrazione degli operatori del settore alimentare – Incidenza sul diritto alla detrazione dell’IVA. — Causa C-329/18

Giurisprudenza europea62018CJ0329

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce che gli obblighi di rintracciabilità e di registrazione previsti dalla normativa alimentare non si traducono automaticamente in condizioni ulteriori per la detrazione IVA. Il diniego del diritto a detrazione richiede la prova, da parte dell’amministrazione, che l’operatore sapesse o dovesse sapere della frode, sulla base di elementi oggettivi e non di mere omissioni di verifiche non imposte dalla normativa IVA. L’inosservanza delle regole alimentari può rilevare solo come indizio, non come causa autonoma di esclusione della detrazione.

Detrazione IVA in filiera alimentare: gli obblighi di rintracciabilità e registrazione previsti dalla normativa alimentare incidono, o no, sul diritto alla detrazione quando il fornitore sia fittizio o vi sia sospetto di frode IVA.

La questione giuridica

Se l’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE consenta di negare la detrazione dell’IVA a un operatore della catena alimentare per mancato rispetto degli obblighi di individuazione dei fornitori ai fini della rintracciabilità degli alimenti previsti dal regolamento n. 178/2002; e se la mancata verifica della registrazione dei fornitori ai sensi dei regolamenti nn. 852/2004 e 882/2004 sia rilevante per stabilire se l’acquirente sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode IVA.

Principio di diritto

L’articolo 168, lettera a), della direttiva IVA osta a che il diritto alla detrazione dell’IVA sia negato a un soggetto passivo della filiera alimentare solo perché non ha rispettato gli obblighi di individuazione dei fornitori previsti dal regolamento n. 178/2002 o non ha verificato la registrazione dei fornitori ai sensi dei regolamenti nn. 852/2004 e 882/2004. Tali obblighi, perseguendo finalità di sicurezza alimentare diverse dalla lotta alla frode IVA, non integrano di per sé verifiche ragionevolmente esigibili per preservare il diritto a detrazione; possono tuttavia costituire, insieme ad altri elementi oggettivi, indizi utili a dimostrare che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode IVA.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 168, lettera a)
  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 178, lettera a)
  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 273
  • Regolamento (CE) n. 178/2002, articoli 3, punto 15, 17, paragrafo 2, 18
  • Regolamento (CE) n. 852/2004, articolo 6, paragrafo 2
  • Regolamento (CE) n. 882/2004, articolo 31, paragrafo 1
  • Direttiva 2010/45/UE

Detrazione IVA e obblighi della normativa alimentare nella filiera dei semi di colza

La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dall’Augstākā tiesa (Corte suprema lettone), riguarda il rapporto tra il diritto alla detrazione dell’IVA e gli obblighi di rintracciabilità e registrazione previsti dalla normativa UE in materia alimentare. La controversia opponeva l’amministrazione tributaria lettone all’Altic SIA, cui era stata contestata la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto di semi di colza da fornitori ritenuti fittizi.

Fatti e procedimento principale

Altic aveva acquistato semi di colza da Sakorex SIA e Ulmar SIA e aveva detratto l’IVA assolta a monte. A seguito di un controllo, l’amministrazione tributaria ha ritenuto che le operazioni non fossero realmente avvenute e ha chiesto la restituzione dell’IVA detratta, oltre ad ammenda e interessi di mora.

I giudici di primo e secondo grado avevano accolto le ragioni di Altic, rilevando che la merce era stata effettivamente ricevuta e che la società aveva agito in buona fede. In cassazione, l’amministrazione ha sostenuto che, quale operatore del settore alimentare, Altic avrebbe dovuto svolgere verifiche più approfondite sui fornitori, sia ai fini della rintracciabilità degli alimenti sia quanto alla loro registrazione presso le autorità competenti; in difetto, avrebbe dovuto ritenersi che la società sapesse o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode IVA.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:

  • se l’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112 osti al diniego della detrazione IVA quando l’operatore della filiera alimentare non abbia rispettato gli obblighi di individuazione dei fornitori previsti dall’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 178/2002, pur avendo verificato la qualità degli alimenti;
  • se l’articolo 168, lettera a), letto alla luce dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 852/2004 e dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento n. 882/2004, imponga all’acquirente di verificare la registrazione del fornitore e se tale verifica sia pertinente per accertare la conoscenza o conoscibilità della frode IVA.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto l’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112, che riconosce il diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte quando i beni sono impiegati per operazioni imponibili, nonché l’articolo 178, lettera a), relativo al possesso della fattura conforme.

Sul versante della normativa alimentare, vengono in rilievo il regolamento n. 178/2002, in particolare:

  • il considerando 28, sulla necessità di un sistema generale di rintracciabilità;
  • il considerando 29, sull’obbligo delle imprese alimentari di individuare almeno il fornitore;
  • l’articolo 18, paragrafo 2, che impone di identificare chi abbia fornito l’alimento e di predisporre sistemi e procedure idonei a mettere tali informazioni a disposizione delle autorità.

Sono poi citati:

  • l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 852/2004, sulla notifica degli stabilimenti ai fini della registrazione;
  • l’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento n. 882/2004, sulle procedure e sugli elenchi degli operatori registrati;
  • l’articolo 273 della direttiva 2006/112, che consente agli Stati membri di imporre ulteriori obblighi per assicurare la riscossione dell’IVA e prevenire le evasioni.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte ricorda che il diritto alla detrazione costituisce un principio fondamentale del sistema comune IVA e non può essere limitato se i requisiti sostanziali e formali sono rispettati. Richiama inoltre la giurisprudenza secondo cui la detrazione va negata solo quando l’amministrazione dimostri, sulla base di elementi oggettivi, che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un’evasione IVA.

Applicando tali principi, la Corte osserva che il regolamento n. 178/2002 persegue una finalità diversa dalla lotta alla frode fiscale: la rintracciabilità serve a consentire ritiri mirati, informazioni ai consumatori e controlli efficaci nel mercato alimentare. L’eventuale violazione degli obblighi di identificazione del fornitore può comportare sanzioni previste dal diritto nazionale, ma non costituisce, di per sé, un fondamento autonomo per negare la detrazione IVA.

La Corte aggiunge che l’obbligo di individuazione del fornitore richiede, in linea di principio, solo dati come nome e indirizzo, non una verifica approfondita della controparte. Solo in presenza di circostanze particolari tali da far sorgere seri dubbi sull’esistenza o identità reale del fornitore, tale omissione potrebbe assumere rilievo come indizio, insieme ad altri elementi, della partecipazione consapevole a una frode IVA.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

Quanto alla verifica della registrazione dei fornitori, la Corte rileva che i regolamenti nn. 852/2004 e 882/2004 non prevedono alcun obbligo, per l’acquirente, di controllare se i propri fornitori siano registrati presso le autorità competenti. Un simile obbligo non può essere ricavato neppure dalla direttiva IVA.

Di conseguenza, l’amministrazione tributaria non può esigere, per provare che il destinatario della fattura sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode, verifiche che non gli incombono. La Corte richiama in parallelo la propria giurisprudenza in materia di bovini, nella quale aveva escluso che l’amministrazione potesse imporre la produzione di documenti del fornitore recanti specifici marchi identificativi.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che:

  • il diritto alla detrazione dell’IVA non può essere negato solo perché il soggetto passivo della filiera alimentare non ha rispettato gli obblighi di individuazione dei fornitori ai fini della rintracciabilità previsti dal regolamento n. 178/2002;
  • tale inosservanza può tuttavia essere considerata, insieme ad altri elementi, per accertare se il soggetto passivo sapesse o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode IVA;
  • la mancata verifica della registrazione dei fornitori ai sensi dei regolamenti nn. 852/2004 e 882/2004 non è pertinente ai fini di tale accertamento.

Principi affermati

La sentenza conferma che la normativa alimentare non introduce, in via autonoma, un ulteriore filtro per il diritto alla detrazione IVA. La repressione della frode fiscale resta affidata alla prova, da parte dell’amministrazione, di una partecipazione consapevole o colpevolmente ignara del soggetto passivo, mentre gli obblighi di sicurezza alimentare assumono solo valore indiziario se e in quanto rilevanti nel quadro complessivo della frode.

Come è indicizzato

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