Cassazione Penale, Sentenza n. 5851/2025 del 13/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti contestavano principalmete la nullità della sentenza per contrasto tra dispositivo e motivazione: il dispositivo letto in udienza non aveva indicato la pena pecuniaria prevista ex lege per il reato di rapina, omissione che la Corte di appello ha poi integrato in motivazione ritenendola "mero errore materiale" e aggiungendo la multa di euro 516,00 per ciascuno. Ulteriori motivi dedotti erano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis e art. 133 c.p.), vizi procedurali nella correzione del dispositivo (omessa camera di consiglio e mancata comunicazione alle parti), censure sulla testimonianza di polizia giudiziaria e contestazioni sulla prescrizione del reato in relazione all'esclusione dell'aggravante.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i motivi relativi all'omessa irrogazione della pena pecuniaria, ritenendo che l'omissione di una sanzione prevista dalla legge nel dispositivo costituisca un errore di diritto e non un errore materiale correggibile ex art. 130 c.p.p.; ha inoltre dichiarato nullo l'intervento rettificativo adottato de plano senza camera di consiglio e senza il necessario contraddittorio, ai sensi dell'art. 127 e 178 c.p.p. Per tali ragioni ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata che aveva aggiunto la multa (euro 516,00 per ciascuno), con conseguente elisione della sanzione pecuniaria. Per il resto (responsabilità per rapina e pena detentiva di anni 3 e mesi 6) la sentenza di merito è stata confermata: gli altri motivi dei ricorsi sono stati dichiarati inammissibili o manifestamente infondati (diniego delle attenuanti generiche adeguatamente motivato; doglianze sui testi e sulla prescrizione irricevibili/infondati).
Norme richiamate
art. 628 c.p. (rapina)
La fattispecie di rapina come contestata e la relativa sanzione pecuniaria prevista ex lege sono elementi costitutivi della pena che devono essere indicati nel dispositivo; l'esclusione di un'aggravante (art. 628, comma terzo, n. 3-quinquies) ha rilevanza sul calcolo della pena e sui termini di prescrizione
art. 546 c.p.p.
Prevede la nullità della sentenza quando il dispositivo è incompleto nei suoi elementi essenziali; la Corte ritiene che l'omessa irrogazione di una pena prevista dalla legge integri tale incompletezza
art. 547 c.p.p.
Regole sulla lettura della decisione e sulla motivazione; richiamato nel ragionamento sulla divergenza dispositivo-motivazione
art. 130 c.p.p. (correzione di errori materiali)
La Corte afferma che non è applicabile quando la 'correzione' comporta modifica essenziale del dispositivo; l'omessa irrogazione di una sanzione legale non è errore materiale emendabile con tale procedura
art. 127 c.p.p. (camera di consiglio per correzioni)
Per le correzioni che richiedono un intervento camerale deve essere fissata la camera di consiglio con avviso alle parti; l'omessa osservanza determina nullità generale
art. 178 c.p.p. (nullità di ordine generale)
La mancata osservanza delle formalità previste per la correzione camerale costituisce nullità di ordine generale richiamabile in cassazione
art. 62-bis c.p. e art. 133 c.p. (circostanze attenuanti generiche e criteri di commisurazione della pena)
L'applicazione o esclusione delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto del giudice del merito; la Corte di cassazione sindaca la motivazione solo se contraddittoria o carente, e qui ha ritenuto motivato il diniego sulla base della gravità del fatto e della personalità degli imputati
art. 619 c.p.p.
Richiamato nel contrasto tra orientamenti giurisprudenziali circa la possibilità di rettificare in sede di legittimità errori favorevoli all'imputato; la Corte osserva i limiti del divieto di reformatio in peius
art. 1 c.p. (principi generali)
Ricordato nel contesto dei limiti della correzione in sede di legittimità e del divieto di reformatio in peius
Massime di principio
- L'omessa irrogazione, nel dispositivo di condanna, di una pena prevista dalla legge (es. multa ex lege) costituisce normalmente un errore di diritto e non un mero errore materiale; tale omissione rende il dispositivo incompleto e la sentenza affetta da nullità per violazione degli artt. 546 e 547 c.p.p.
- Non è possibile sanare tramite la procedura di correzione degli errori materiali (art. 130 c.p.p.) una modifica essenziale del dispositivo; se il giudice intende rettificare elementi fondamentali deve seguire la procedura camerale (art. 127 c.p.p.) con avviso e possibilità di contraddittorio, altrimenti la correzione è nulla (art. 178 c.p.p.).
- La discrezionalità del giudice di merito nel riconoscere o negare le circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione, purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria: la gravità del fatto e la personalità degli imputati sono motivi legittimi per escluderle.
- Una rettifica postuma della sentenza che peggiori la posizione dell'imputato o che modifichi elementi essenziali senza il dovuto contraddittorio può essere invalida e deve essere valutata anche alla luce del divieto di reformatio in peius.
- Le questioni di prescrizione vanno calcolate con attenzione sulle conseguenze effettive delle esclusioni/riconoscimenti di aggravanti, considerando le cause interruttive/sospensive e il dies della consumazione del reato; la semplice esclusione di un'aggravante non determina automaticamente la prescrizione.
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