Cassazione Civile, Ordinanza n. 19884/2022 del 20/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente, medico di base, impugnava due avvisi di accertamento relativi ai redditi degli anni 2000 e 2001, emessi dall'Ufficio sulla base di movimenti bancari e di una rettifica del reddito imponibile. Dopo il rigetto dei ricorsi in primo grado e in appello, proponeva ricorso per cassazione articolato in sei motivi. Con il primo motivo contestava l'utilizzo, ai fini della rettifica del reddito di un libero professionista, della presunzione legale che assimila i prelevamenti dai conti correnti a ricavi, richiamando la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 per i lavoratori autonomi. Sempre nel primo motivo lamentava l'omessa instaurazione del contraddittorio preventivo ex art. 32 d.P.R. 600/1973. Con il secondo motivo deduceva la nullità degli avvisi per difetto di motivazione ex art. 42 d.P.R. 600/1973, sostenendo che non fossero indicati con precisione imponibile, aliquote, detrazioni e imposte liquidate. Con il terzo motivo denunciava l'assenza delle autorizzazioni amministrative necessarie per gli accertamenti bancari. Con il quarto motivo contestava la sottoscrizione degli avvisi da parte di soggetti privi della qualifica dirigenziale. Con il quinto motivo censurava, sotto il profilo motivazionale, l'affermazione della CTR secondo cui il contraddittorio era stato attivato dall'Ufficio e non si era concluso per inerzia del contribuente. Con il sesto motivo riproponeva critiche generiche all'operato dell'Ufficio e agli atti impositivi senza specifico confronto con la sentenza d'appello.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso soltanto limitatamente alla prima censura del primo motivo, ritenendo applicabile al caso la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014 che ha escluso, per i liberi professionisti, la presunzione secondo cui i prelevamenti bancari costituiscono ricavi. Ha invece rigettato o dichiarato inammissibili tutti gli altri motivi: inammissibile, perché non confrontata con la ratio decidendi, la doglianza sul contraddittorio; infondato e in parte inammissibile il motivo sulla motivazione degli avvisi; inammissibili i motivi sulle autorizzazioni agli accertamenti e sulla sottoscrizione degli atti, perché non trattati nella sentenza impugnata e non dedotti come devoluti in appello; inammissibile il motivo sul contraddittorio per difetto di interesse; inammissibile il sesto motivo per genericità. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio a diversa sezione della CTR del Lazio, che dovrà rideterminare il reddito imponibile degli anni 2000 e 2001 e le imposte dovute alla luce della pronuncia costituzionale, oltre a regolare le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. n. 600/1973
richiamato dal ricorrente in relazione ai poteri di rettifica del reddito, ma la decisione si concentra soprattutto sull'art. 32.
art. 32 d.P.R. n. 600/1973
la presunzione sui movimenti bancari non opera, per i prelevamenti, nei confronti dei liberi professionisti; il contraddittorio endoprocedimentale è ritenuto facoltativo, non obbligatorio.
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
la motivazione dell'avviso è sufficiente se consentono di comprendere scaglioni di reddito e aliquote applicate; la censura è comunque inammissibile se non autosufficiente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma richiamata per i motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per le censure motivazionali, dichiarate inammissibili perché generiche o non confrontate con la sentenza impugnata.
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per la memoria depositata in vista dell'adunanza camerale.
art. 2727 ss. c.c.
richiamati dal ricorrente in relazione alle presunzioni, ma la Corte fonda la decisione sulla disciplina speciale dell'accertamento bancario.
Massime di principio
- Nei confronti dei liberi professionisti non può applicarsi, ai fini della rettifica del reddito, la presunzione legale che assimila i prelevamenti bancari a compensi o ricavi; in tale ambito rileva la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 32 d.P.R. 600/1973.
- Il contraddittorio endoprocedimentale previsto dall'art. 32 d.P.R. 600/1973 non ha natura obbligatoria, sicché la sua mancata instaurazione non determina di per sé invalidità dell'accertamento.
- La censura per difetto di motivazione dell'avviso di accertamento è inammissibile se il ricorrente non allega l'atto o non ne indica con precisione la collocazione nel fascicolo di merito; inoltre è infondata quando dal testo emergono in modo intellegibile base imponibile e aliquote applicate.
- Le doglianze di legittimità devono confrontarsi con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; se una ratio autonoma non è censurata, il motivo è inammissibile per difetto di interesse o perché coperto da giudicato interno.
- In cassazione non sono esaminabili questioni nuove o non dedotte in modo specifico nei gradi di merito; la riproposizione di critiche generiche agli atti impositivi, senza confronto con la motivazione della decisione impugnata, rende il motivo inammissibile.
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