Cassazione Penale, Sentenza n. 32408/2024 del 09/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la riduzione della pena di un sesto ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis c.p.p., introdotto dal d.lgs. n. 150/2022, sostenendo che la norma favorevole doveva applicarsi alla sua condanna in quanto la riforma era stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale prima che spirasse il termine per proporre impugnazione e chiedendo comunque l'operatività della riduzione a decorrere dall'entrata in vigore posticipata (art. 6 del d.l. n. 162/2022). Ha inoltre sollevato, in via subordinata, questione di legittimità costituzionale relativa al rinvio dell'entrata in vigore (art. 6 d.l. n. 162/2022) sotto vari profili costituzionali e convenzionali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato precedenti (in particolare sez.1, n. 16054 del 10/03/2023, "Moccia") affermando che la diminuente prevista dall'art. 442, comma 2-bis c.p.p. è applicabile solo se la decisione di primo grado è divenuta irrevocabile successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 (operativa dal 30/12/2022, dopo il differimento disposto dal d.l. n. 162/2022). Pur riconoscendo la natura sostanziale dell'istituto premiale, la Corte ha ritenuto necessario che il comportamento processuale (la scelta di non impugnare) sia stato compiuto in concomitanza con la vigenza della norma. Ha altresì ritenuto manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, aderendo alla giurisprudenza che le ha già respinte (es. Proshka). Seguono condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen.
Introduce una riduzione di pena di un sesto per chi, condannato con abbreviazione, non impugna la sentenza; la Corte ritiene che, pur essendo norma di favore, la sua operatività richiede che la sentenza sia divenuta irrevocabile dopo l'entrata in vigore della norma
decreto legislativo 10/10/2022, n. 150 ("riforma Cartabia")
pubblicato in G.U. il 17/10/2022; entrata in vigore differita al 30/12/2022
La Corte applica la regola secondo cui l'effetto premiale si verifica solo se il giudicato è formatosi dopo l'entrata in vigore effettiva del d.lgs.
art. 6 decreto legge 31/10/2022, n. 162
ha posticipato l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022
Il differimento dell'entrata in vigore impedisce che la mera pubblicazione in G.U. produca automaticamente effetti favorevoli rispetto a giudicati formatisi prima della nuova effective vigore
art. 2, quarto comma cod. pen.
Limita l'applicazione della lex mitior quando sia stata pronunciata sentenza irrevocabile; la Corte ne trae il principio per negare l'estensione della nuova norma a giudicati formatosi prima dell'entrata in vigore
art. 667, comma 4 cod. proc. pen.
Norma processuale procedurale richiamata in relazione al rigetto dell'opposizione presentata al Giudice dell'esecuzione
art. 7 CEDU; artt. 3, 25, 27, 117 Cost.
Le questioni di incompatibilità costituzionale e di contrasto con la CEDU sollevate dal ricorrente sono state ritenute infondate dalla Corte, conformemente a precedenti decisioni (Proshka)
Massime di principio
- La riduzione di un sesto prevista dall'art. 442, comma 2-bis c.p.p. si applica solo se la sentenza di primo grado è divenuta irrevocabile dopo l'entrata in vigore della norma favorevole; la data di entrata in vigore effettiva è determinante, non la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale se questa è stata seguita da un differimento
- La natura sostanziale della diminuzione non comporta automaticamente retroattività oltre il limite del giudicato: l'art. 2, comma 4 c.p. preserva l'immunità delle sentenze irrevocabili rispetto a nuove norme favorevoli introdotte successivamente
- Per ottenere il beneficio bisogna che la scelta processuale (il mancato esercizio dell'impugnazione) sia stata effettuata con la norma già in vigore, poiché solo in tal caso l'effetto premiale poteva essere ragionevolmente preveduto dal soggetto
- Le censure costituzionali dirette a contestare il differimento dell'entrata in vigore (art. 6 d.l. n. 162/2022) sono, alla luce della giurisprudenza della Cassazione, difficilmente accolte quando la questione riguardi l'applicazione temporale della lex mitior in presenza di giudicati
- In casi analoghi, chi intende beneficiare di una nuova disposizione di favore dovrebbe valutare tempestivamente l'opzione di non impugnare solo se la norma è già entrata in vigore; diversamente, l'istanza di applicazione retroattiva della norma a giudicati già formatisi sarà rigettata
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