Cassazione Penale, Sentenza n. 33631/2025 del 10/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Romito impugnava l'ordinanza del 3 febbraio 2025 che aveva disposto il ripristino nei suoi confronti della misura degli arresti domiciliari in luogo del divieto di avvicinamento alle persone offese. Denunciava violazione di legge e illogicità della motivazione perché, a suo avviso, il Tribunale si era limitato a recepire l'atto d'appello senza considerare elementi a suo favore (tra cui l'archiviazione del procedimento a carico del tecnico Antonicelli ritenuto autore di una falsa relazione), la generica menzione di altre procedure amministrative dei familiari e la significativa distanza temporale dei fatti contestati.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il giudice ha ritenuto adeguata e non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale del riesame che ha valorizzato la gravità e la perdurante rilevanza delle condotte contestate (minacce e condotte costrittive, reiterate e poste in concorso con un amministratore pubblico), la durata temporale delle condotte (oltre un anno), la partecipazione della famiglia e la persistenza di esigenze cautelari non attenuate dal semplice decorso di tempo o dalla condotta positiva durante una precedente misura. È stata confermata la necessità degli arresti domiciliari; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e sono stati disposti gli adempimenti di competenza della cancelleria ai sensi dell'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Norme richiamate
artt. 81, 110, 117, 56, 317, 629 cod. pen.
Articolazione dei reati contestati: concorso di persone, delitti connessi a minacce, costrizione e corruzione/abuso d'ufficio in funzione della ricostruzione della gravità e pericolosità delle condotte che giustificano misure cautelari.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Disposizioni procedurali relative agli adempimenti di cancelleria in caso di conferma/ripristino della misura cautelare.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Giurisprudenza citata (Sez. 4, n. 17470 del 22/03/2024, Rv. 286207)
Principio secondo cui il mero decorso del tempo in stato di limitazione della libertà personale e la buona condotta durante la misura non sono, di per sé, idonei a escludere l'attualità delle esigenze cautelari.
Massime di principio
- La misura cautelare va valutata sulla base della gravità concreta dei fatti, della durata e della reiterazione delle condotte e della personalità dell'indagato; elementi di buona condotta o breve permanenza in una misura precedente non annullano automaticamente le esigenze cautelari.
- Il rischio cautelare non si limita al possibile reiterarsi dello stesso reato contro le medesime persone: va considerato anche il più ampio pericolo di reiterazione di condotte illecite e l'influenza di relazioni familiari o politiche che possano rafforzare la capacità intimidatoria dell'indagato.
- Per ottenere la sostituzione o la revoca di una misura cautelare è necessario documentare un cambiamento concreto e attuale delle circostanze che giustificano la misura (es. archiviazioni effettive di procedimenti rilevanti, elementi concreti di ravvedimento o impossibilità materiale a reiterare), non basta una contestazione generica della motivazione avversaria.
- Il giudizio di merito sulle esigenze cautelari è rimesso principalmente al giudice del merito; il controllo in sede di legittimità è limitato a vizi manifesti di illogicità o a gravi lacune motivazionali.
- Quando si censurano riferimenti a procedimenti paralleli di familiari o a fatti distanziati nel tempo, occorre dimostrare in modo specifico la non pertinenza o l'insussistenza di tali elementi, poiché il Tribunale può considerarli indici rilevanti di pericolosità.
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