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Sentenza

Sentenza n. 6603/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202602861

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Roma che ha dichiarato inammissibile la richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto questorile con cui la sua richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale è stata dichiarata inammissibile. L’amministrazione ha ritenuto ostativo il fatto che, dopo l’ingresso in Italia, il richiedente non si fosse recato entro otto giorni presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione per sottoscrivere il contratto di soggiorno. Il ricorrente ha sostenuto di essersi tempestivamente attivato per ottenere l’appuntamento necessario alla sottoscrizione, ma di non averlo ottenuto per disfunzioni organizzative imputabili alla Prefettura di Roma. Ha quindi contestato la legittimità della declaratoria di inammissibilità, assumendo che il mancato perfezionamento dell’adempimento non fosse a lui imputabile.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo corretta l’applicazione degli artt. 22, commi 5-ter e 6, del d.lgs. 286/1998 e degli artt. 35 e 36 del d.P.R. 394/1999. Secondo il giudice, la sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione costituisce un adempimento preliminare necessario rispetto alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale; in mancanza di tale requisito, la Questura non poteva concludere diversamente il procedimento. L’eventuale inerzia o disfunzione della Prefettura non consentiva di presentare direttamente alla Questura un’istanza di rilascio del permesso in deroga all’iter normativo. Il rimedio esperibile contro l’inerzia prefettizia sarebbe stato il rito avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998

    La sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione costituisce un adempimento necessario nell’iter relativo al lavoro stagionale.

  • art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998

    Il mancato rispetto dell’adempimento previsto dalla disciplina del lavoro stagionale impedisce il perfezionamento della richiesta di permesso di soggiorno secondo l’iter ordinario.

  • art. 35 d.P.R. 394/1999

    Attribuisce rilievo all’intervento dello Sportello Unico per l’Immigrazione e ai controlli di competenza della Prefettura nell’iter di rilascio del permesso.

  • art. 36 d.P.R. 394/1999

    Disciplina gli adempimenti e le conseguenze connessi alla sottoscrizione del contratto di soggiorno per il lavoratore stagionale.

  • art. 31, commi 1 e 2, c.p.a.

    Costituisce, insieme all’art. 117 c.p.a., lo strumento processuale per reagire all’inerzia della pubblica amministrazione.

  • art. 117 c.p.a.

    È il rito esperibile contro l’inerzia della Prefettura, anziché la presentazione diretta alla Questura di una domanda di permesso priva del previo adempimento richiesto.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in camera di consiglio, sentite le parti.

Massime di principio

  • Nel procedimento relativo al primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, la sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione costituisce un adempimento preliminare necessario; la sua omissione comporta l’inammissibilità della successiva richiesta presentata alla Questura secondo l’iter ordinario.
  • L’eventuale inerzia o disfunzione organizzativa della Prefettura nello svolgimento dell’attività necessaria alla sottoscrizione del contratto di soggiorno non consente di eludere l’iter previsto dalla normativa mediante la diretta presentazione alla Questura della domanda di permesso di soggiorno.
  • Quando l’interessato lamenta l’inerzia della Prefettura nell’attivazione dell’adempimento preliminare richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno, il rimedio processuale appropriato è l’azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazionePrincipio di legalità e tipicità

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