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Sentenza

Sentenza n. 12767/2026 - Roma, Sezione 3T

per la condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito al risarcimento danni da violazione di interessi legittimi;

Giustizia amministrativa202305559

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: esclusione dagli elenchi aggiuntivi di sostegno delle graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Reggio Calabria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, dopo avere ottenuto l'annullamento dell'esclusione dagli elenchi aggiuntivi di sostegno con una precedente sentenza del TAR, ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e giuridici derivanti dall'illegittima esclusione. Ha dedotto che, se fosse stata inserita nelle graduatorie, avrebbe certamente ottenuto una supplenza su ADSS dal 20 settembre 2021 al 30 giugno 2022, poiché erano stati nominati docenti con punteggio inferiore, anche appartenenti a una fascia inferiore. Ha lamentato la perdita delle retribuzioni corrispondenti alla supplenza, detratto quanto percepito per altre supplenze brevi, e la perdita di punteggio, avendo ottenuto quattro punti anziché i dodici spettanti. Quanto all'elemento soggettivo, ha sostenuto che l'illegittimità del provvedimento costituisse indice presuntivo della colpa dell'Amministrazione e che non ricorressero condizioni di errore scusabile, quali contrasto giurisprudenziale, incertezza normativa o complessità della situazione di fatto. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda risarcitoria perché mancava l'elemento soggettivo dell'illecito aquiliano, ossia la colpa dell'Amministrazione. Ha chiarito che l'illegittimità dell'atto può costituire un indice presuntivo della colpa, ma non comporta automaticamente la responsabilità risarcitoria: la presunzione opera quando la violazione sia maturata in un quadro fattuale e giuridico tale da evidenziare negligenza, imperizia o inosservanza delle regole di correttezza, imparzialità e buona fede. Nel caso concreto, al momento dell'esclusione, la disciplina applicabile risultava dalla combinazione dell'ordinanza ministeriale n. 60 del 2020, del decreto ministeriale n. 51 del 2021 e dell'art. 59, comma 4, del d.l. n. 73 del 2021, convertito dalla l. n. 106 del 2021. Tale quadro, anche in ragione della complessità della materia del riconoscimento dei titoli esteri e dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci, non era di piana interpretazione. La complessità normativa e applicativa escludeva la colpa dell'Amministrazione; inoltre, la ricorrente non aveva dedotto concreti elementi o indizi di negligenza dell'apparato. L'accertata illegittimità del provvedimento non era quindi sufficiente a fondare il risarcimento. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 30 c.p.a.

    La responsabilità risarcitoria per lesione di interessi legittimi richiede la coesistenza dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo dell'illecito; la sola illegittimità del provvedimento non è sufficiente.

  • art. 59, comma 4, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla l. 23 luglio 2021, n. 106

    È richiamato quale componente del quadro normativo applicabile al momento dell'esclusione, contribuendo alla complessità e non univocità della disciplina.

  • ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020

    Disciplina generale delle graduatorie provinciali e di istituto e del conferimento delle supplenze; costituisce uno degli atti normativi da coordinare per individuare la disciplina applicabile.

  • decreto ministeriale n. 51 del 3 marzo 2021

    Disciplina gli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze di prima fascia e alle correlate graduatorie di istituto; è richiamato come ulteriore fonte del quadro normativo complesso.

Massime di principio

  • L'illegittimità di un provvedimento amministrativo può costituire un indice presuntivo della colpa dell'Amministrazione, ma non determina automaticamente la responsabilità risarcitoria per lesione di interessi legittimi.
  • La presunzione di colpa dell'Amministrazione è superabile e non opera quando l'illegittimità si inserisce in un quadro normativo e fattuale obiettivamente complesso, caratterizzato da disposizioni succedutesi nel tempo, di diverso rango e di non lineare coordinamento, nonché da orientamenti giurisprudenziali non univoci.
  • La complessità interpretativa della disciplina applicabile esclude la colpa dell'Amministrazione se non sono dedotti o provati ulteriori elementi concreti di negligenza, imperizia o violazione delle regole di correttezza, imparzialità e buona fede.
  • Ai fini del risarcimento da provvedimento illegittimo devono coesistere l'elemento oggettivo della lesione ingiusta e del nesso causale e l'elemento soggettivo della colpa dell'Amministrazione; l'accertamento dell'illegittimità dell'atto non esaurisce quindi la verifica della responsabilità.

Come è indicizzato

MaterieDanno da provvedimento illegittimoConcorsi pubblici
RamiResponsabilità della pubblica amministrazionePubblico impiego e concorsi
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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