Cassazione Penale, Ordinanza n. 30583/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza che aveva confermato la sua condanna per evasione, limitando il ricorso al solo trattamento sanzionatorio. In particolare, ha contestato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e, per implicito, la valutazione della pena e delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva però che il ricorso si risolveva in mere asserzioni, senza confrontarsi con la motivazione di appello, la quale aveva escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis sia per le modalità del fatto, non di minima durata né di limitato rilievo, sia per l'abitualità della condotta desunta dalla caratura criminale dell'imputato, dalla sua pluralità di precedenti anche per reati gravissimi e dalla recidiva, ulteriormente confermata da condanne intervenute tra primo e secondo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da motivazione completa e non manifestamente illogica in ordine all'esclusione della particolare tenuità del fatto e alla valutazione sfavorevole della personalità dell'imputato, e che il ricorrente non si fosse confrontato con tali argomentazioni. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando le modalità della condotta non sono di minima durata o di limitato rilievo e quando emerge l'abitualità della condotta, desunta dalla personalità dell'imputato e dai precedenti penali.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186/2000
È richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità quando non si confronta puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a mere affermazioni apodittiche.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa non solo in ragione delle modalità concrete della condotta, ma anche per l'abitualità desumibile dalla storia criminale dell'imputato e dalla recidiva.
- La valutazione negativa sulla personalità dell'imputato e sui precedenti penali può legittimare il diniego delle attenuanti generiche e del beneficio della particolare tenuità del fatto, se sorretta da motivazione congrua.
- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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