Sentenza del 19/10/2016 n. 6243 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione e misure cautelari -Notifica della cartella di pagamento - Criterio del domicilio fiscale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notifica deve essere valutata sulla base del domicilio fiscale conosciuto dall'Amministrazione al momento della notificazione. Un eventuale nuovo domicilio o una variazione non comunicata, oppure comunicata da meno di trenta giorni, non rende invalida la notifica eseguita presso il precedente domicilio fiscale. Il testo non indica espressamente il dispositivo finale né l'esito formale del giudizio.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la validità della notifica di una cartella di pagamento effettuata secondo il criterio del domicilio fiscale risultante agli atti. Il contribuente è tenuto a comunicare all'Ufficio le variazioni del proprio domicilio fiscale; tali variazioni producono effetti ai fini delle notifiche soltanto dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della relativa comunicazione da parte dell'Amministrazione.
Norme richiamate
Art. 35 D.P.R. 633/1972
Rileva nell'ambito degli obblighi e delle comunicazioni fiscali connessi ai dati del contribuente, inclusi quelli utili per individuare il domicilio fiscale.
Art. 35-ter D.P.R. 633/1972
È richiamato in relazione agli adempimenti di comunicazione e aggiornamento dei dati fiscali rilevanti per i rapporti con l'Amministrazione finanziaria.
Cassazione civile n. 10940 del 27 maggio 2015
Conferma il principio secondo cui, ai fini della notifica degli atti tributari, rileva il domicilio fiscale risultante per l'Amministrazione e le variazioni diventano efficaci solo dopo il decorso di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
Massime di principio
- Per verificare la validità della notifica di un atto tributario occorre fare riferimento al domicilio fiscale risultante agli atti dell'Amministrazione al momento della notifica.
- Il contribuente ha l'onere di comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio fiscale; il semplice trasferimento di fatto non è sufficiente a rendere immediatamente inefficace il precedente indirizzo.
- La variazione del domicilio fiscale produce effetti per le notifiche solo dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte dell'Ufficio.
- In caso di contestazione, è necessario verificare la data della comunicazione, la sua effettiva ricezione e la data della notifica dell'atto, oltre ai dati anagrafici e fiscali presenti negli archivi dell'Amministrazione.
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